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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il datore comunica in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori in modalità agile entro 5 giorni dall'inizio o dalla modifica.
  • I dati sono resi disponibili all'INAIL secondo le regole del Codice dell'amministrazione digitale.
  • La mancata comunicazione è sanzionata ex art. 19, comma 3, D.Lgs. 276/2003.
  • Il lavoratore agile ha diritto alla tutela INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
  • Copertura INAIL anche per gli infortuni nel percorso fra abitazione e luogo prescelto per la prestazione agile, se conforme a criteri di ragionevolezza.

Testo dell'articoloVigente

Art. 23 D.Lgs. 81/2017 — Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

L. 22 maggio 2017, n. 81 — Statuto del lavoro autonomo

1. … il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile , entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile , secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall' articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 .

2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Commento

L'art. 23 disciplina due ambiti collegati: gli obblighi formali di comunicazione del datore di lavoro e la copertura assicurativa INAIL per i lavoratori agili. Si tratta di una norma di rilievo amministrativo (la comunicazione) e di una di portata sostanziale (la copertura assicurativa), con effetti significativi sulla tutela contro infortuni e malattie professionali.

L'obbligo di comunicazione telematica

Il primo comma impone al datore di lavoro di comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori in modalità agile e la data di inizio e cessazione delle prestazioni. La comunicazione va effettuata entro cinque giorni dall'inizio del periodo agile o dal verificarsi dell'evento modificativo (durata, cessazione, mutamento delle condizioni). Le modalità tecniche sono definite con decreto del Ministro del lavoro.

La funzione della comunicazione

La comunicazione serve a una pluralità di finalità: monitoraggio statistico sulla diffusione del lavoro agile; attivazione della copertura INAIL specifica per i lavoratori agili; possibilità di controlli ispettivi mirati. La struttura della comunicazione è simile a quella prevista per altre forme contrattuali atipiche e si inserisce nel sistema delle comunicazioni obbligatorie già esistente.

Il flusso di dati verso l'INAIL

I dati comunicati sono resi disponibili all'INAIL secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005). È applicazione del principio di interoperabilità fra banche dati pubbliche: il Ministero del lavoro raccoglie le informazioni e le trasmette all'INAIL, che le utilizza per gestire la copertura assicurativa specifica del lavoratore agile.

La sanzione per omessa comunicazione

In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione prevista dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 276/2003. Si tratta di una sanzione amministrativa pecuniaria, mutuata dal sistema delle comunicazioni obbligatorie del lavoro: l'importo dipende dalle violazioni e può essere aggravato in caso di recidiva. La sanzione mira a garantire l'effettività dell'obbligo informativo.

La copertura INAIL: il principio

Il secondo comma stabilisce il principio fondamentale: il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. La copertura è quindi piena, identica nel principio a quella del lavoratore in sede, con la specificità del luogo esterno della prestazione.

Il nesso di connessione con la prestazione

L'elemento qualificante è che l'infortunio o la malattia siano "dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa". Significa che la copertura non si estende a eventi puramente personali avvenuti nel domicilio (incidenti domestici non collegati al lavoro) ma copre tutti gli eventi che hanno un nesso causale con l'attività lavorativa. L'accertamento del nesso causale è caso per caso e considera la natura dell'evento, il tempo di accadimento (in orario di lavoro), le circostanze fattuali.

L'infortunio in itinere agile

Il terzo comma introduce una previsione innovativa: la copertura INAIL si estende agli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno fra il luogo di abitazione e il luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali. Il rinvio è al terzo comma dell'art. 2 del T.U. 1124/1965 sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, che disciplina l'infortunio in itinere.

Il criterio di ragionevolezza

La copertura del percorso opera quando "la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza". È un filtro qualitativo: non basta che il lavoratore si sposti, occorre che la scelta del luogo sia ragionevole. Tipicamente si considera ragionevole l'uso di spazi di coworking, biblioteche, uffici condivisi, casa di un familiare, sempre che l'attività svolta sia effettivamente quella lavorativa.

L'innovazione rispetto al modello tradizionale

Nel lavoro in sede, l'infortunio in itinere copre il percorso casa-luogo di lavoro stabilito (sede aziendale). L'art. 23 estende il concetto: per il lavoratore agile il "luogo di lavoro" può variare quotidianamente, e la copertura segue ragionevolmente queste variazioni. La specificità del lavoro agile non penalizza il lavoratore sul piano assicurativo, anzi tende ad ampliare le situazioni coperte rispetto al modello tradizionale.

L'integrazione con l'art. 22

L'art. 23 va letto con l'art. 22 sulla sicurezza: l'informativa annuale, la valutazione dei rischi della modalità agile, le misure preventive predisposte dal datore servono anche a prevenire gli infortuni assicurati da INAIL. La sicurezza preventiva e la copertura assicurativa operano in modo coordinato.

L'impatto pratico

La conoscenza di queste regole è importante. Il lavoratore agile che subisce infortunio a casa durante un orario di lavoro, o nel percorso verso un coworking ragionevolmente scelto, può attivare la copertura INAIL e ottenere indennità per inabilità temporanea, eventuale rendita per inabilità permanente, e prestazioni sanitarie. La comunicazione tempestiva dell'evento all'INAIL e l'eventuale referto medico sono essenziali per gestire correttamente la pratica.

Domande frequenti

Cosa succede se subisco un infortunio a casa durante il lavoro?

Se l'evento è connesso alla prestazione lavorativa (per esempio, caduta durante una videocall, malore da stress lavorativo), la copertura INAIL si attiva. Devi segnalare l'evento al datore di lavoro e seguire le procedure ordinarie (referto medico, comunicazione INAIL).

La copertura del percorso si estende a qualsiasi luogo?

No, occorre che la scelta del luogo sia ragionevole. Sono tipicamente coperti coworking, biblioteche, uffici condivisi, abitazioni di parenti. Luoghi remoti senza connessione con esigenze lavorative o di conciliazione possono non essere coperti.

L'omessa comunicazione del datore può invalidare la copertura INAIL?

L'omessa comunicazione genera sanzione amministrativa al datore, ma non priva il lavoratore della copertura. L'INAIL valuta autonomamente l'esistenza dell'evento infortunistico e l'eventuale connessione lavorativa.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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