← Torna a D.Lgs. 81/2017 — Statuto lavoro autonomo
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'accordo di lavoro agile è stipulato per iscritto a fini di regolarità amministrativa e prova.
  • L'accordo disciplina: modalità di esecuzione esterna, esercizio del potere direttivo, strumenti utilizzati dal lavoratore.
  • L'accordo individua i tempi di riposo e le misure tecniche per la disconnessione del lavoratore.
  • L'accordo può essere a termine o a tempo indeterminato; nel secondo caso, recesso con preavviso non inferiore a 30 giorni (90 per disabili).
  • Recesso anticipato in presenza di giustificato motivo, senza preavviso nel tempo indeterminato.

Testo dell'articoloVigente

Art. 19 D.Lgs. 81/2017 — Forma e recesso

L. 22 maggio 2017, n. 81 — Statuto del lavoro autonomo

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell' articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Commento

L'art. 19 disciplina la forma dell'accordo di lavoro agile e le condizioni del recesso. La disposizione combina rigore formale e flessibilità sostanziale: il rigore della forma scritta serve a fissare i termini del rapporto e proteggere il lavoratore dall'incertezza, la flessibilità del recesso garantisce che lo strumento resti adattivo alle mutevoli esigenze delle parti.

La forma scritta

Il primo comma stabilisce che l'accordo di lavoro agile sia stipulato per iscritto. La forma è prevista "ai fini della regolarità amministrativa e della prova": è quindi forma ad probationem, non ad substantiam. Significa che un accordo solo orale non è nullo, ma non può essere provato in giudizio se non con confessione o giuramento, e crea problemi di rapporto con gli obblighi di comunicazione al Ministero (art. 23). Nella prassi la forma scritta è sempre osservata, anche per consentire il monitoraggio statistico e ispettivo.

I contenuti obbligatori dell'accordo

L'accordo disciplina tre profili. Primo: l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali. Vanno specificati la quota di lavoro agile (giorni a settimana, settimane al mese, schemi rotativi), gli orari di reperibilità, eventuali presenze obbligatorie in sede. Secondo: le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro. Il datore conserva il potere direttivo anche sul lavoro a distanza, ma le modalità di esercizio devono essere adattate (per esempio, riunioni virtuali periodiche, report settimanali, target settimanali). Terzo: gli strumenti utilizzati dal lavoratore (laptop aziendale, software, accesso alle reti, eventuale uso di strumenti personali nei limiti consentiti).

I tempi di riposo e la disconnessione

Il primo comma, secondo periodo, contiene una previsione di grande rilevanza: l'accordo individua i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. È il riconoscimento normativo del cosiddetto "diritto alla disconnessione", elaborato dalla giurisprudenza europea e dalla contrattazione collettiva. Il lavoratore agile è esposto al rischio di iperconnessione: email che arrivano la sera, notifiche nel weekend, aspettative implicite di sempre-disponibilità. L'accordo deve fissare le modalità tecniche (orari di silenzio, blocco automatico delle email aziendali, regole di uso degli strumenti) per garantire il riposo.

La durata dell'accordo

Il secondo comma prevede due opzioni: accordo a termine o a tempo indeterminato. La scelta dipende dalle esigenze del caso. L'accordo a termine è utile per progetti specifici o periodi di prova; quello a tempo indeterminato è la modalità standard per la generalizzazione del lavoro agile come parte ordinaria del rapporto di lavoro.

Il recesso ordinario nel tempo indeterminato

Nel tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere dall'accordo con preavviso non inferiore a trenta giorni. È un termine breve, che rispecchia la natura modulare del lavoro agile: non si tratta di sciogliere il rapporto di lavoro, ma di modificare la modalità di esecuzione. Il recesso riporta la prestazione alla modalità ordinaria (presenza in sede), senza incidere sul rapporto sostanziale.

Il preavviso lungo per disabili

Una previsione di particolare attenzione riguarda i lavoratori disabili ex art. 1 L. 68/1999: per loro il termine di preavviso del recesso da parte del datore non può essere inferiore a novanta giorni. La ratio è chiara: il lavoratore disabile ha spesso strutturato la propria organizzazione di vita e di cura attorno al lavoro agile (orari, trasporti, assistenza); il ritorno alla modalità ordinaria richiede tempi di adattamento più ampi.

Il recesso anticipato per giustificato motivo

L'ultimo periodo del secondo comma consente il recesso anticipato per giustificato motivo: prima della scadenza nell'accordo a termine, senza preavviso nell'accordo a tempo indeterminato. Il "giustificato motivo" può essere di natura organizzativa (riorganizzazione aziendale, chiusura del progetto), tecnica (impossibilità di garantire la sicurezza dei dati a distanza), o personale del lavoratore (sopravvenuta difficoltà a svolgere la prestazione fuori sede). La valutazione spetta al giudice in caso di contestazione.

Coordinamento con le tutele antiritorsive

Il recesso datoriale dall'accordo di lavoro agile deve essere coerente con le tutele antiritorsive dell'art. 18, comma 3-bis. Un recesso che sostanzialmente costituisca rappresaglia per altre vicende (per esempio, in connessione con denunce sindacali o segnalazioni di irregolarità) può essere impugnato come ritorsivo e dichiarato nullo, oltre a generare effetti negativi sulla certificazione di parità di genere.

L'evoluzione e la contrattazione collettiva

La contrattazione collettiva nazionale e aziendale ha integrato nel tempo il quadro normativo, definendo standard, modelli di accordo, regole di disconnessione specifiche. In molti settori il lavoro agile è entrato a regime con regolamentazione collettiva ampia. L'art. 19 fornisce il telaio minimo che la contrattazione integra e specifica.

Domande frequenti

Cosa succede se l'accordo è solo orale?

L'accordo orale non è nullo (forma ad probationem), ma può essere difficile da provare in giudizio. Inoltre genera problemi con gli obblighi di comunicazione al Ministero (art. 23). Si raccomanda sempre la forma scritta.

Posso pretendere il diritto alla disconnessione in assenza di previsioni esplicite?

Sì, l'art. 19 impone che l'accordo individui le misure di disconnessione. Se l'accordo non le prevede o se nella prassi non sono rispettate, il lavoratore può chiedere l'integrazione dell'accordo e tutele giudiziali contro la violazione del riposo.

Il recesso datoriale richiede una motivazione formale?

Il recesso ordinario con preavviso non richiede motivazione, ma deve rispettare i divieti antiritorsivi dell'art. 18, comma 3-bis. Il recesso anticipato per giustificato motivo richiede una causa concreta, valutabile dal giudice in caso di impugnazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.