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Art. 62 D.Lgs. 79/2011 — Modalità di attribuzione

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Art. 62 D.Lgs. 79/2011 — Modalità di attribuzione

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo – 27 settembre – con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. L’accertamento dei titoli per il conferimento dell’attestazione è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dallo stesso delegato e composta: a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che la presiede; b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da un suo delegato; c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell’immagine dell’Italia, ove esistente; d) dal Presidente dell’Agenzia nazionale per il turismo – ENIT o da un suo delegato; e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di adeguata esperienza nel settore turistico.

3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2, è a titolo gratuito. articolo precedente articolo successivo