Testo dell'articoloVigente
Art. 18 D.Lgs. 175/2024 – Decadenza dall’incarico
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Decadono dall'incarico i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che: a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 13; b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 14; c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti; d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina; e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.
2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa deliberazione del Consiglio di presidenza.
In sintesi
La decadenza: perdita automatica dell'incarico per cause tassative. L'articolo 18 del D.Lgs. 175/2024 elenca in modo tassativo le cause di decadenza dall'incarico di componente delle corti di giustizia tributaria. La decadenza si distingue dalla rimozione disciplinare (art. 22, comma 7) per la sua natura automatica: verificatasi la causa, l'incarico si estingue, e il provvedimento ministeriale ha carattere dichiarativo, non costitutivo. Il Consiglio di presidenza delibera preventivamente, svolgendo una funzione di accertamento dei presupposti.
Le cause si possono raggruppare in tre famiglie. La prima attiene ai requisiti soggettivi e alle incompatibilità: il venir meno di uno dei requisiti dell'articolo 13 (ad esempio, una condanna penale sopravvenuta) o il sopraggiungere di una causa di incompatibilità ex articolo 14 (ad esempio, l'assunzione di un incarico di consulente tributario) determinano immediatamente la decadenza. La seconda riguarda la posizione lavorativa: se un componente che sia pubblico dipendente viene collocato fuori ruolo per causa diversa dal pensionamento o dalle dimissioni volontarie (ad esempio, per destituzione), decade dall'incarico. La terza famiglia attiene alla condotta nell'ufficio: la mancata assunzione dell'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina (senza giustificato motivo) e la mancata partecipazione a tre sedute consecutive (senza giustificato motivo) sono condotte omissive che producono la decadenza.
In tutti i casi, la causa di decadenza deve essere rilevata e deliberata dal Consiglio di presidenza prima che il Ministro possa adottare il decreto dichiarativo. Questo doppio passaggio tutela il componente, garantendogli la possibilità di addurre giustificazioni.
Casi pratici
Caso 1: L'incompatibilità sopravvenuta
Un componente di corte tributaria di primo grado, in seguito a un avvicendamento lavorativo, inizia a prestare servizio presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera c), è sopraggiunta una causa di incompatibilità. Il Consiglio di presidenza delibera la decadenza; il Ministro dell'economia e delle finanze emette il relativo decreto dichiarativo. Il componente non può svolgere alcun atto giurisdizionale dal momento in cui è sorta l'incompatibilità.
Domande frequenti
La decadenza è una sanzione disciplinare?
No: la decadenza è una conseguenza automatica del verificarsi di determinate cause (perdita di requisiti, incompatibilità, condotte omissive), distinta dalla sanzione disciplinare di rimozione prevista dall'articolo 22.
Cosa succede se un giudice tributario non si presenta a tre sedute consecutive?
Se l'assenza non è giustificata, il componente decade dall'incarico. La decadenza è dichiarata con decreto ministeriale previa deliberazione del Consiglio di presidenza.
Un giudice tributario licenziato dal proprio ufficio pubblico perde anche l'incarico in corte?
Sì: la lettera c) del comma 1 prevede la decadenza per chi cessa dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o dalle dimissioni volontarie, il che include il licenziamento per motivi disciplinari.
Entro quanto tempo deve essere assunto l'incarico dopo la nomina?
Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, salvo giustificato motivo; il mancato rispetto di tale termine determina la decadenza.
Fonti consultate: 1 fonte verificate