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Articolo 18 TU Giustizia Tributaria: Decadenza dall’incarico

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Art. 18 D.Lgs. 175/2024 – Decadenza dall’incarico

Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Decadono dall'incarico i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che: a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 13; b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 14; c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti; d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina; e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa deliberazione del Consiglio di presidenza.