Testo dell'articoloVigente
Art. 36 D.Lgs. 175/2024 – Alta sorveglianza
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sulle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e sui magistrati e i giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze hanno facoltà di chiedere al Consiglio di presidenza e ai presidenti delle corti di giustizia tributaria informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al Consiglio di presidenza.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente anche sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza, con particolare riguardo alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso.
In sintesi
Alta sorveglianza e accountability parlamentare della giustizia tributaria. L'articolo 36 colloca la giustizia tributaria nell'ambito della supervisione istituzionale del Governo, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri la funzione di «alta sorveglianza». Si tratta di un istituto che non implica interferenza nelle singole decisioni giurisdizionali - protette dall'indipendenza funzionale dei giudici - ma riguarda il funzionamento complessivo del sistema, l'efficienza organizzativa e la qualità dei servizi.
La norma definisce i canali informativi attraverso cui il potere esecutivo monitora la giustizia tributaria: la facoltà di chiedere informazioni al Consiglio di presidenza e ai presidenti delle corti, nonché di fare comunicazioni al Consiglio di presidenza. Tale facoltà, condivisa tra il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'economia e delle finanze, è uno strumento dialogico e non imperativo: l'esecutivo può segnalare criticità o richiedere chiarimenti, ma non imporre decisioni gestionali riservate all'organo di autogoverno.
Il secondo comma introduce uno strumento di accountability parlamentare di notevole rilievo: la relazione annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, da presentare entro il 30 ottobre di ogni anno. Questo documento - elaborato sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza - rappresenta la sede in cui il Parlamento può esercitare il controllo democratico sulla giustizia tributaria. Il focus specifico sulla durata dei processi e sull'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso rivela le priorità sistemiche: la velocità nella risoluzione delle controversie e la capacità degli strumenti di definizione agevolata di ridurre il carico giudiziario.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta di informazioni sulla durata media dei processi
Il Ministro dell'economia e delle finanze, in vista della preparazione della relazione annuale al Parlamento, esercita la facoltà prevista dall'articolo 36 e chiede al Consiglio di presidenza e ai presidenti delle corti dati aggiornati sulla durata media dei procedimenti tributari per circoscrizione. Il Consiglio di presidenza fornisce gli elementi richiesti, che vengono poi inseriti nella relazione presentata al Parlamento entro il 30 ottobre.
Domande frequenti
Chi esercita l'alta sorveglianza sulla giustizia tributaria?
Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sulle corti di giustizia tributaria e sui magistrati e giudici tributari.
Entro quando il Ministro presenta la relazione al Parlamento?
Entro il 30 ottobre di ciascun anno, con riferimento all'anno solare precedente.
Su cosa si concentra in particolare la relazione annuale al Parlamento?
La relazione riguarda lo stato della giustizia tributaria con particolare riguardo alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso.
Il Governo può imporre decisioni organizzative alle corti tributarie?
No. L'alta sorveglianza consiste nel potere di chiedere informazioni e fare comunicazioni al Consiglio di presidenza e ai presidenti delle corti, ma non implica il potere di impartire direttive sulle singole decisioni giurisdizionali o sull'organizzazione interna.
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