In sintesi
- È la norma di chiusura della legge: abroga la disciplina previgente sulla cittadinanza per evitare sovrapposizioni normative.
- Abroga in particolare la legge fondamentale precedente del 1912 e una serie di provvedimenti successivi, oltre all'articolo 143-ter del codice civile.
- Sopprime l'obbligo dell'opzione previsto da norme anteriori, semplificando la posizione di chi doveva scegliere la cittadinanza.
- Contiene una clausola di abrogazione generale di «ogni altra disposizione incompatibile» con la nuova legge.
- Fa salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali, che continuano ad applicarsi.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 26 L. 91/1992
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza
1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l’articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l’articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
2. È soppresso l’obbligo dell’opzione di cui all’articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all’articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.
3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
Stesso numero, altri codici
- Art. 26 Cod. Amb. — (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori)
- Art. 26 D.Lgs. 159/2011 — Intestazione fittizia
- Art. 26 D.Lgs. 209/2005 — Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
- Art. 26 D.Lgs. 42/2004 — (Valutazione di impatto ambientale)
- Art. 26 CAD — Articolo abrogato
- Art. 26 Codice Civile: Coordinamento di attività e unificazione di
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La funzione di una norma abrogativa
L'articolo 26 è la disposizione di chiusura della legge sulla cittadinanza: una norma di coordinamento che ha il compito di fare ordine nel sistema. Quando il legislatore introduce una disciplina organica nuova, deve eliminare quella precedente per evitare conflitti, duplicazioni e incertezze interpretative. È esattamente ciò che fa questo articolo, abrogando la normativa anteriore e dichiarando salve solo le fonti che devono continuare a operare. Pur trattandosi di una norma «tecnica», la sua importanza è notevole: segna il confine tra il vecchio e il nuovo regime della cittadinanza.
Le abrogazioni espresse del comma 1
Il comma 1 elenca con precisione i provvedimenti abrogati. In primo luogo la legge 13 giugno 1912, n. 555, che era stata per decenni la legge fondamentale sulla cittadinanza italiana. Seguono la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997 (convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517), l'articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e la legge 15 maggio 1986, n. 180. L'elencazione puntuale risponde a un'esigenza di certezza: il legislatore individua nominativamente le fonti che escono dall'ordinamento, senza lasciare dubbi sulla loro abrogazione.
La clausola di abrogazione generale
Accanto all'elenco nominativo, il comma 1 contiene una clausola di chiusura: sono abrogate anche «ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge». È la cosiddetta abrogazione tacita o per incompatibilità, che opera come rete di sicurezza: anche norme non espressamente citate, ma in contrasto con la nuova disciplina, cessano di applicarsi. Questa tecnica evita che residui normativi dimenticati continuino surrettiziamente a produrre effetti, garantendo la coerenza interna del nuovo sistema della cittadinanza.
La soppressione dell'obbligo dell'opzione (comma 2)
Il comma 2 ha un contenuto sostanziale di particolare rilievo: «È soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180». L'opzione era il meccanismo che, in passato, imponeva a determinati soggetti di scegliere una sola cittadinanza, in coerenza con una concezione che mal tollerava la doppia appartenenza. La sua soppressione si inserisce in modo organico nel nuovo impianto della legge, che invece ammette pienamente la doppia cittadinanza: viene meno l'obbligo di scegliere, e con esso una fonte storica di perdita della cittadinanza italiana.
La salvezza degli accordi internazionali (comma 3)
Il comma 3 introduce un limite all'effetto abrogativo: «Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali». È una clausola di rispetto della gerarchia delle fonti e degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale. Laddove un trattato o una convenzione disciplini in modo diverso la materia, tali disposizioni prevalgono e continuano ad applicarsi, senza essere travolte dall'abrogazione interna. La norma garantisce così che la riforma della cittadinanza non incida sugli impegni internazionali dello Stato.
Perché lo studio delle norme abrogate resta utile
Sebbene l'articolo 26 abbia espulso dall'ordinamento la disciplina previgente, la conoscenza delle norme abrogate non è inutile. In materia di cittadinanza, infatti, la ricostruzione dei diritti spesso richiede di applicare la legge vigente al momento di ciascun passaggio generazionale o di ciascuna vicenda. Una situazione perfezionata sotto la legge del 1912, ad esempio, va valutata secondo quella legge, ancorché oggi abrogata, in forza dei principi di diritto transitorio. L'abrogazione opera per il futuro, ma non cancella la rilevanza storica delle norme passate per gli accertamenti che riguardano il periodo della loro vigenza.
Coordinamento con la disciplina vigente
L'articolo 26 va letto insieme alle norme di diritto transitorio della legge, che assicurano la conservazione degli status acquisiti sotto le leggi abrogate e ammettono modifiche solo per fatti posteriori. Il combinato disposto realizza un equilibrio: da un lato si fa pulizia normativa, eliminando le fonti superate; dall'altro si tutela chi aveva già perfezionato la propria posizione, evitando che l'abrogazione produca effetti retroattivi non voluti. È questo equilibrio a garantire la transizione ordinata verso il nuovo regime della cittadinanza.
Casi pratici
Caso 1: La fine dell'obbligo di opzione
Tizio, secondo la disciplina previgente, sarebbe stato tenuto a optare per una sola cittadinanza in base alle leggi del 1983 e del 1986. Con l'entrata in vigore della nuova legge, l'articolo 26, comma 2, sopprime l'obbligo dell'opzione: Tizio non deve più scegliere e può conservare la doppia cittadinanza, in coerenza con l'impianto della legge che la ammette.
Caso 2: La norma abrogata che resta rilevante per il passato
Caia deve ricostruire la trasmissione della cittadinanza lungo la sua linea familiare risalente all'epoca della legge del 1912, oggi abrogata dall'articolo 26. Pur abrogata, quella legge resta lo strumento con cui valutare la vicenda perfezionatasi quando era in vigore: l'abrogazione opera per il futuro e non cancella la rilevanza storica delle norme passate.
Caso 3: La salvezza dell'accordo internazionale
Sempronio si trova in una situazione disciplinata da un accordo internazionale che prevede regole diverse da quelle interne. In forza dell'articolo 26, comma 3, le disposizioni dell'accordo restano salve e prevalgono: l'abrogazione della normativa interna non travolge gli impegni assunti dall'Italia sul piano internazionale.
Domande frequenti
Cosa fa l'articolo 26 della legge sulla cittadinanza?
È la norma di chiusura: abroga la disciplina previgente sulla cittadinanza, a partire dalla legge fondamentale del 1912, sopprime l'obbligo dell'opzione e fa salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, garantendo ordine e coerenza al nuovo sistema.
L'obbligo di scegliere una sola cittadinanza esiste ancora?
No. Il comma 2 dell'articolo 26 ha soppresso l'obbligo dell'opzione previsto da norme anteriori. In coerenza con l'impianto della legge, che ammette la doppia cittadinanza, non si è più tenuti a scegliere una sola appartenenza.
Le norme abrogate dall'articolo 26 sono del tutto irrilevanti?
No. L'abrogazione opera per il futuro: per ricostruire vicende perfezionatesi quando quelle leggi erano in vigore, occorre comunque applicare la normativa allora vigente, in forza dei principi di diritto transitorio. La rilevanza storica delle norme passate permane.
Gli accordi internazionali sono toccati dall'abrogazione?
No. Il comma 3 dell'articolo 26 fa salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali, che continuano ad applicarsi e prevalgono: la riforma interna non incide sugli impegni assunti dall'Italia sul piano internazionale.
Vedi anche