Art. 1249 Codice della Navigazione – Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
In materia di navigazione marittima o interna il potere disciplinare è esercitato: 1) dal comandante della nave sui componenti dell'equipaggio e sui passeggeri, ancorché non siano cittadini italiani; 2) dai comandanti di porto marittimo sugli appartenenti al personale marittimo e sulle persone indicate nell'articolo 68; 3) dai comandanti di porto della navigazione interna sugli appartenenti al personale della navigazione interna; 4) dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti e sui lavoratori portuali; 5) dalle autorità consolari all'estero sui componenti dell'equipaggio; 6) dai comandanti delle navi da guerra nazionali sui componenti dell'equipaggio quando la nave, su cui sono imbarcati, è in corso di navigazione o in un paese estero nel quale non risiede un'autorità consolare.
Art. 295 D.Lgs. 209/2005 – Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Gli assicurati con imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario.
Art. 311-ter D.Lgs. 209/2005 – Ordine di porre termine alle violazioni
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Per le violazioni previste dall'articolo 310, comma 1, lettera a) e per quelle di cui alla lettera c), limitatamente all'articolo 183, , l'IVASS può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti dell'impresa o dell'ultima società controllante italiana, come determinata dall'articolo 210, comma 2, per le violazioni di cui essa sia responsabile una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento. 82
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, l'IVASS applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 310, comma 1, secondo i criteri di cui all'articolo 311-quinquies; l'importo delle sanzioni così determinato è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 310. (45)
Chi paga la TARI: la paga chi occupa o detiene i locali – inquilino se il contratto supera sei mesi, proprietario altrimenti.
Dichiarazione di cessazione: va presentata al Comune al termine dell’occupazione; è il modo ufficiale per bloccare l’addebito.
Decorrenza: la cessazione decorre dalla data dichiarata o dalla data di effettiva liberazione dei locali.
Se non si disdice: il Comune continua ad addebitare la TARI; fermarla retroattivamente è più complesso e richiede di dimostrare la data di rilascio.
Locali sfitti senza arredi e senza utenze: in molti Comuni non sono soggetti alla TARI o sono esenti, ma serve comunque una dichiarazione.
Documentazione utile: copia del contratto di locazione risolto, verbale di consegna chiavi, disdetta inviata al proprietario o al locatario.
Perché la disdetta TARI è indispensabile
La TARI, cioè la tassa sui rifiuti, si applica a chi occupa o detiene locali nel territorio del Comune. Fino a quando il Comune ti considera occupante di un immobile, ti addebita la tassa: non basta smettere di abitarci o restituire le chiavi. Serve un atto formale – la dichiarazione di cessazione – che comunichi all’ufficio tributi la fine dell’occupazione.
Questo vale per chiunque: l’inquilino che lascia l’appartamento a fine contratto, il proprietario che vende o ristruttura, il titolare di un negozio che chiude la partita. Finché non si notifica la cessazione, la posizione TARI rimane aperta e le rate continuano a maturare.
La buona notizia è che la procedura è semplice: un modulo, qualche documento e, in molti Comuni, anche la possibilità di presentarlo online. Il punto critico è rispettare i termini, perché la decorrenza parte dalla data che si indica nella dichiarazione (o dalla data di liberazione effettiva se precedente), non dalla data in cui si presenta il modulo.
Dichiarazione TARI: chi, quando e come
Situazione
Chi presenta
Quando
Fine contratto di locazione >6 mesi
Inquilino (era il soggetto passivo)
Entro il termine fissato dal Comune dalla data di rilascio
Locazione breve o proprietario che vende
Proprietario
Entro il termine fissato dal Comune dalla data di rilascio
Locale sfitto senza arredi e senza utenze (acqua, luce, gas)
Proprietario
Per richiedere esenzione o riduzione – modulo specifico
Cambio di residenza con subentro di nuovo inquilino
Tizio lascia l’appartamento che affittava da tre anni. La scadenza del contratto è il 30 aprile; restituisce le chiavi lo stesso giorno con verbale firmato dal proprietario. Presenta la dichiarazione di cessazione al Comune il 10 maggio, indicando come data di liberazione il 30 aprile. Il Comune calcola la TARI fino al 30 aprile: le rate successive non vengono emesse a nome di Tizio. Se Tizio avesse aspettato fino a fine anno senza presentare nulla, il Comune avrebbe potuto addebitargli l’intera annualità.
Documenti necessari
Modulo di dichiarazione di cessazione TARI del Comune (scaricabile dal sito del Comune o richiesto allo sportello)
Copia del contratto di locazione con data di scadenza
Verbale di consegna delle chiavi o altra prova della data di effettivo rilascio
Eventuale disdetta inviata al proprietario (per locazioni con preavviso)
Documento d’identità del dichiarante
Caso 1 – Tizio lascia l'appartamento in affitto
Scenario. Tizio ha affittato un bilocale per quattro anni. A fine contratto (31 marzo) riconsegna le chiavi al proprietario con verbale scritto. Vuole smettere di pagare la TARI da quella data.
Come si applica. Tizio deve presentare al Comune la dichiarazione di cessazione TARI indicando il 31 marzo come data di liberazione. La cessazione decorre da quella data. Il Comune ricalcola la quota dell’anno in corso fino al 31 marzo: se Tizio aveva già versato rate per l’intero anno, potrà richiedere il rimborso della parte eccedente secondo le regole del Comune. Il verbale di consegna chiavi è il documento chiave per provare la data.
In pratica
Presenta la dichiarazione di cessazione entro i termini comunali (di norma 90 giorni dalla liberazione, ma verificare il regolamento del tuo Comune).
Allega il verbale di consegna chiavi o una comunicazione scritta al proprietario che attesti la data esatta.
Conserva la ricevuta di presentazione della dichiarazione: è la prova che hai comunicato la cessazione in tempo.
Caso 2 – Caio chiude il negozio e dimentica la disdetta
Scenario. Caio gestisce una piccola officina in un locale commerciale. A ottobre chiude l’attività e riconsegna i locali, ma dimentica di presentare la dichiarazione di cessazione TARI. L’anno successivo arriva l’avviso di pagamento con le rate dell’intera annualità.
Come si applica. Il Comune, non avendo ricevuto la dichiarazione di cessazione, ha continuato ad addebitare la TARI a Caio. Ora Caio può presentare tardivamente la dichiarazione, allegando le prove che i locali erano stati effettivamente liberati a ottobre (contratto risolto, restituzione delle chiavi, voltura delle utenze). Il Comune verificherà la documentazione e, se le prove sono valide, riliquidherà la TARI per il solo periodo di effettiva occupazione. L’eccedenza versata sarà rimborsata o compensata. Senza documentazione adeguata il Comune potrebbe non riconoscere la cessazione retroattiva.
In pratica
Raccogli tutta la documentazione che prova la data di effettivo rilascio: contratto risolto, voltura utenze, comunicazione al proprietario.
Presenta la dichiarazione tardiva e chiedi formalmente la rettifica dell’avviso al Comune, citando la data di cessazione documentata.
Se il Comune non accoglie la richiesta, puoi presentare un’istanza in autotutela all’ufficio tributi.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Entro quanto tempo devo presentare la dichiarazione di cessazione TARI?
Il termine varia da Comune a Comune: di norma 90 giorni dalla data di liberazione, ma alcuni Comuni prevedono scadenze diverse. Controlla il regolamento TARI del tuo Comune o chiedi allo sportello tributi.
Cosa succede se non faccio la disdetta?
Il Comune continua ad addebitarti la TARI fino a quando non riceve la dichiarazione di cessazione. Fermarla retroattivamente è possibile ma richiede documentazione che provi la data esatta di rilascio dei locali.
La TARI si può rimborsare se ho già pagato rate per il periodo in cui non occupavo?
Sì, se la cessazione decorre da una data precedente al pagamento già effettuato, il Comune deve ricalcolare la tassa e rimborsare la parte eccedente o riconoscerla in compensazione.
Se lascio un locale vuoto e senza utenze devo comunque disdire?
Un locale privo di arredi e privo di allacci alle utenze (acqua, luce, gas) potrebbe essere esente dalla TARI, ma non è automatico: devi presentare una specifica dichiarazione al Comune per far constatare le condizioni e ottenere l’esenzione o la riduzione.
Se subentro come nuovo inquilino devo presentare una nuova dichiarazione TARI?
Sì, ogni nuovo occupante deve comunicare l’inizio dell’occupazione al Comune. È una dichiarazione separata da quella di cessazione dell’inquilino precedente.
Posso presentare la dichiarazione di cessazione TARI online?
Molti Comuni mettono a disposizione un portale o uno sportello telematico per le pratiche TARI. Verifica sul sito del tuo Comune: in molti casi è possibile inviare il modulo via PEC o tramite il portale del Comune senza andare allo sportello.
Art. 53 D.Lgs. 33/2013 – Abrogazione espressa di norme primarie
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e successive modificazioni; c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni; e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ; f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni; g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ; h) articolo 21, comma 1 , art. 23, commi 1 , 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ; i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ; l) articolo 6, comma 1, lettera b) , e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ; o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ; p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11 ; q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180 ; r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228 ; s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ; t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ; u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 .
Dimissioni nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: preavviso, modulo telematico, giusta causa
Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.
In sintesi
Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.
Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.
Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria
Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.
Come si fa
Il modulo si compila e si trasmette in due modi:
Modalità
Come
In autonomia
Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario
Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.
La revoca
Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.
Eccezioni alla forma telematica
Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).
Il preavviso: a cosa serve e quanto dura
Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.
Se non lavoro il preavviso
Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.
Decorrenza
Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.
Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto
Aspetto
Dimissioni volontarie
Dimissioni per giusta causa
Riferimento
Art. 2118 c.c.
Art. 2119 c.c.
Preavviso
Dovuto, secondo il CCNL
Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
Sì
Sì
NASpI
Di regola no
Sì, spetta
Esempi tipici
Nuovo impiego, scelta personale
Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.
Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione
La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:
dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.
In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.
Casi pratici
Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
Caia — uscita immediata e indennità
Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.
Domande frequenti
Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata esatta è nelle tabelle del CCNL applicato. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.
Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: turni e maggiorazioni
Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.
In sintesi
Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Le maggiorazioni per notturno, festivo e domenicale sono fissate dal CCNL: per le percentuali si rinvia al testo.
Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.
Limiti e tutele del lavoratore notturno
l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.
Le maggiorazioni: come ragionano i contratti
La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL, che riconosce percentuali sulla retribuzione oraria diverse a seconda del tipo di prestazione. Lo schema tipico:
Tipo di prestazione
Cosa riconosce di norma il CCNL
Lavoro notturno
Maggiorazione oraria, più alta se il turno notturno è abituale rispetto a quello occasionale
Lavoro festivo
Maggiorazione per la prestazione nei giorni festivi, spesso con riposo compensativo
Lavoro domenicale
Maggiorazione quando la domenica non è già il giorno di riposo del turno
Festivo notturno
Le maggiorazioni si cumulano secondo le regole del contratto
Le percentuali esatte e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per i valori si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.
Turni e rotazioni
Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL può prevedere un’indennità di turno distinta dalla maggiorazione del singolo notturno; le due voci vanno lette insieme in busta paga.
I riposi: i paletti che restano sempre
Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:
Riposo
Durata minima di legge
Fonte
Riposo giornaliero
11 ore consecutive ogni 24 ore
Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale
24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica
Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.
Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.
Casi pratici
Tizio — turno notturno abituale
Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Oltre alla maggiorazione oraria per il notturno prevista dal CCNL, l’azienda gli riconosce l’indennità di turno; la sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
Caia — festivo lavorato
Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. In busta paga compaiono la maggiorazione per il festivo prevista dal contratto e, secondo il CCNL, un riposo compensativo da fruire nei giorni successivi.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
La percentuale non è fissata dalla legge ma dal CCNL applicato, e varia a seconda che il notturno sia abituale od occasionale e che si cumuli o meno con festivo e straordinario. Per i valori esatti occorre consultare le tabelle del tuo contratto nazionale.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.
Trasferimento e cambio mansioni nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: l’art. 2103 c.c.
Il datore può spostare l’operaio da un reparto all’altro o assegnargli macchine diverse, ma non in modo illimitato: l’art. 2103 del codice civile fissa i confini del cosiddetto jus variandi. Stesso discorso per il trasferimento a un’altra sede, che richiede ragioni serie e dimostrabili. Vediamo cosa può e cosa non può fare l’azienda.
In sintesi
L’art. 2103 c.c. consente di adibire il lavoratore alle mansioni dell’assunzione o ad altre dello stesso livello e categoria legale. Per le mansioni superiori scatta il diritto alla promozione dopo il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi). Il demansionamento è ammesso solo in caso di riorganizzazione, con conservazione del livello e della retribuzione. Il trasferimento richiede comprovate ragioni tecnico-organizzative.
Jus variandi (art. 2103 c.c.) · Mansioni equivalenti · Mansioni superiori e promozione · Trasferimento di sede
Riferimenti
Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL
Il jus variandi: cosa può cambiare il datore
Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:
alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.
Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).
Mansioni superiori: quando scatta la promozione
Se l’operaio viene adibito a mansioni di un livello superiore — ad esempio conduce stabilmente un macchinario più complesso — ha diritto fin da subito al trattamento economico corrispondente. Inoltre, decorso il periodo fissato dal CCNL (in sua mancanza 6 mesi continuativi), l’assegnazione diventa definitiva e matura il diritto alla promozione, salvo che lo svolgimento serva a sostituire un collega assente con diritto alla conservazione del posto (ferie, malattia, maternità).
Il demansionamento «da riorganizzazione»
L’art. 2103 c.c. ammette l’assegnazione a mansioni di un livello inferiore — purché della stessa categoria legale — solo quando c’è una modifica degli assetti organizzativi che incide sulla posizione del lavoratore. Anche in questo caso restano fermi il livello di inquadramento e il trattamento retributivo già raggiunti: lo stipendio non si tocca.
Il trasferimento a un’altra sede
Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.
Tutele rafforzate
chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.
L’accordo per cambiare mansioni
Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.
Casi pratici
Tizio — mansioni superiori e promozione
Tizio, operaio, conduce stabilmente da otto mesi una linea che richiede un inquadramento superiore. Ha diritto fin dall’inizio alla paga del livello più alto e, superato il periodo previsto dal CCNL, alla promozione definitiva, perché non sta sostituendo nessun collega assente.
Caia — trasferimento senza ragioni provate
Caia viene trasferita in un’altra unità produttiva senza che l’azienda indichi ragioni tecniche o organizzative concrete. Il trasferimento è illegittimo: l’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Domande frequenti
Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
Posso rifiutare un trasferimento?
Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
Se svolgo mansioni superiori da mesi, ho diritto al passaggio di livello?
Sì. Hai diritto subito alla retribuzione del livello superiore e, decorso il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi continuativi), alla promozione definitiva. L’unica eccezione è quando stai sostituendo un collega assente che ha diritto alla conservazione del posto.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.
Scatti di anzianità nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: come maturano e quanto valgono
Con il passare degli anni in azienda la busta paga cresce anche grazie agli scatti di anzianità: aumenti periodici che premiano l’esperienza maturata. Non li prevede la legge, ma il CCNL, che ne fissa cadenza, numero e importo per livello. Vediamo come maturano, quando si vedono in busta paga e perché incidono anche su TFR e mensilità aggiuntive.
In sintesi
Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL (non dalla legge). Maturano a cadenza fissa, di norma ogni biennio o triennio, fino a un numero massimo, con importo per livello fissato dal contratto. Una volta maturati restano acquisiti e, essendo parte della retribuzione, incidono su TFR (art. 2120 c.c.) e mensilità aggiuntive.
Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.
La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.
Quanti scatti e ogni quanto: la struttura
Il CCNL costruisce gli scatti su tre variabili che conviene leggere insieme nelle tabelle del contratto applicato:
Variabile
Come funziona di norma
Cadenza
Lo scatto matura a scadenze fisse, spesso ogni 2 o 3 anni di servizio
Numero massimo
Il contratto fissa un tetto al numero di scatti complessivamente maturabili
Importo
Cifra fissa che varia per livello di inquadramento, indicata nelle tabelle del CCNL
Numero, cadenza e importo NON sono fissati dalla legge: dipendono dal CCNL applicato e dagli accordi. Per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.
Cosa succede con il passaggio di livello
Se l’operaio passa a un livello superiore, molti CCNL prevedono la rivalutazione degli scatti già maturati al nuovo valore, oppure il loro consolidamento: la regola precisa è nel contratto di settore.
Decorrenza, irreversibilità e calcolo
Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:
decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.
Casi pratici
Tizio — il primo scatto
Tizio, operaio assunto a tempo indeterminato, raggiunge l’anzianità di servizio prevista dal CCNL per il primo scatto. Dal mese di maturazione la sua busta paga aumenta dell’importo fissato dal contratto per il suo livello; l’aumento resta acquisito anche in futuro.
Caia — scatti e TFR
Caia ha maturato più scatti negli anni. Quando cessa il rapporto, gli scatti — essendo parte stabile della retribuzione — concorrono alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e della tredicesima: il loro effetto va quindi ben oltre il singolo cedolino.
Domande frequenti
Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
Ogni quanto matura uno scatto?
Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono una maturazione a cadenza fissa, spesso ogni due o tre anni di servizio, fino a un numero massimo di scatti. Per la cadenza esatta e il tetto applicabili al tuo settore occorre consultare le tabelle del contratto nazionale.
Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
Gli scatti di anzianità si perdono se cambio mansione o livello?
No, gli scatti già maturati sono acquisiti in via definitiva e non si perdono. In caso di passaggio di livello il CCNL stabilisce se vengono rivalutati al nuovo importo o consolidati: la regola precisa è nel contratto applicato.
Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.
Aliquota del 3% sull’importo condannato per sentenze e decreti ingiuntivi di condanna al pagamento di somme.
Imposta fissa (200 euro) per tutti gli altri provvedimenti giudiziari non di condanna pecuniaria.
Obbligo solidale: l’imposta è dovuta in solido da entrambe le parti del giudizio.
Chi anticipa il pagamento è di norma chi ha interesse a far valere il provvedimento, cioè il creditore vincitore.
Registrazione obbligatoria per rendere l’atto opponibile e avviare l’esecuzione forzata.
Come funziona l'imposta di registro sugli atti giudiziari
Quando un giudice emette un decreto ingiuntivo o una sentenza che condanna qualcuno a pagare una somma di denaro, quell’atto deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate. La registrazione – cioè il deposito ufficiale dell’atto – è il passaggio che rende il provvedimento pienamente valido e consente di avviare il recupero forzato del credito.
Sull’atto registrato si paga l’imposta di registro. Per i provvedimenti che condannano al pagamento di somme, l’imposta è proporzionale: il 3% dell’importo indicato nel decreto o nella sentenza. Se invece il provvedimento non ha contenuto pecuniario – per esempio un decreto che ordina un fare o un non fare – si applica l’imposta fissa, pari a 200 euro.
L’imposta è dovuta in solido da tutte le parti del giudizio: creditore e debitore sono entrambi responsabili verso l’Erario. Nella pratica, però, è quasi sempre il creditore – la parte che ha vinto la causa e vuole far valere il provvedimento – a occuparsi della registrazione e ad anticipare l’imposta. In seguito, se lo desidera, può rivalersi sul debitore per la quota di sua spettanza.
Imposta di registro: atti giudiziari a confronto
Tipo di provvedimento
Imposta applicabile
Sentenza o decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di somme
Proporzionale 3% sull'importo
Altri provvedimenti giudiziari (contenuto non pecuniario)
Fissa 200 euro
Base imponibile (condanna pecuniaria)
Importo della somma oggetto di condanna
Esempio pratico
Tizio ottiene un decreto ingiuntivo che condanna Caio a pagargli 15.000 euro per una fornitura non saldata. Per registrare il decreto, Tizio deve versare l’imposta di registro al 3% su 15.000 euro: 450 euro. Anticipati da Tizio al momento della registrazione, questi 450 euro possono poi essere recuperati – insieme al credito principale – nell’azione esecutiva contro Caio.
Documenti necessari
Originale o copia autentica del decreto ingiuntivo o della sentenza
Documento di identità del richiedente la registrazione
Modello F24 per il versamento dell’imposta di registro
Eventuale nota di registrazione (per atti da presentare in ufficio)
Caso 1 – Decreto ingiuntivo per un credito commerciale
Scenario. Tizio è un artigiano che ha eseguito lavori di ristrutturazione per 8.000 euro. Il committente non ha pagato. Tizio ottiene un decreto ingiuntivo di condanna.
Come si applica. Il decreto ingiuntivo condanna il committente a pagare una somma determinata: si applica l’aliquota proporzionale del 3%. L’imposta è 3% × 8.000 = 240 euro. Tizio, quale creditore con interesse a far valere il provvedimento, anticipa i 240 euro al momento della registrazione. L’imposta è però dovuta in solido: se Tizio non pagasse, l’Agenzia delle Entrate potrebbe chiedere i 240 euro anche al debitore.
In pratica
Calcola il 3% sulla somma indicata nel decreto: è l’imposta da versare con F24.
Registra prima di procedere all’esecuzione: senza registrazione il titolo non è efficace.
Conserva la ricevuta di registrazione: ti servirà davanti all’ufficiale giudiziario.
Caso 2 – Sentenza di condanna per risarcimento danni
Scenario. Caio ha subito danni a causa di un sinistro stradale. Dopo un lungo processo, la sentenza condanna il responsabile a pagargli 22.000 euro a titolo di risarcimento.
Come si applica. La sentenza ha contenuto pecuniario (condanna al pagamento di una somma): si applica il 3% su 22.000 euro, pari a 660 euro. Caio, che vuole procedere all’esecuzione, anticipa il pagamento. Se il convenuto avesse invece ricevuto una sentenza che lo obbligava solo a rimuovere un’opera abusiva (senza condanna pecuniaria), l’imposta sarebbe stata fissa a 200 euro.
In pratica
Distingui il dispositivo: solo la condanna al pagamento di somme attira il 3%; le altre condanne restano a 200 euro fissi.
Se la sentenza condanna a somme diverse (es. capitale + rivalutazione), verifica l’importo complessivo su cui si calcola il 3%.
Il vincitore anticipa, ma può aggiungere l’imposta di registro alle spese da recuperare dal soccombente.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Chi deve pagare l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo?
L’imposta è dovuta in solido da entrambe le parti. Nella pratica la anticipa il creditore, cioè chi ha ottenuto il provvedimento e vuole usarlo per recuperare il credito.
Quanto si paga di registro su un decreto ingiuntivo da 10.000 euro?
Il 3% di 10.000 euro: 300 euro. L’aliquota del 3% si applica all’intero importo oggetto di condanna.
Cosa succede se il provvedimento non riguarda una somma di denaro?
Se il provvedimento non condanna al pagamento di somme (ad esempio ordina un fare o un non fare), si applica l’imposta fissa di 200 euro invece del 3% proporzionale.
Posso recuperare dal debitore l'imposta di registro che ho anticipato?
Sì. L’imposta è dovuta in solido, quindi il creditore che ha anticipato il pagamento può rivalersi sul debitore per la quota di sua competenza, anche inserendola tra le spese dell’azione esecutiva.
Entro quanto tempo va registrato un decreto ingiuntivo o una sentenza?
Il termine ordinario per la registrazione degli atti giudiziari è di 20 giorni. La registrazione avviene in via telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.
Il 3% si calcola solo sul capitale o anche sugli interessi?
Il 3% si applica all’importo complessivo oggetto di condanna, come indicato nel provvedimento. Se il dispositivo specifica capitale e interessi separatamente, occorre verificare la formulazione concreta del titolo.
Art. 227 D.Lgs. 209/2005 – (Misure in caso di verifica della situazione di solvibilità di gruppo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, informa immediatamente l'IVASS non appena rileva che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.
2. Entro due mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo ovvero, in mancanza di comunicazione della società, su richiesta dell'IVASS, la società di cui al comma 1 presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di risanamento fondato su basi realistiche.
3. L'IVASS impone alla società di cui al comma 1 di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, il livello di fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.
4. L'IVASS, qualora lo ritenga opportuno, può concedere una proroga di tre mesi.
5. In presenza delle situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'AEAP ai sensi dell'articolo 222, comma 2-quater, su imprese di assicurazione e riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate, l'IVASS può estendere per il gruppo coinvolto, se del caso anche in consultazione con il CERS, il periodo fissato al comma 4 per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media relativa delle riserve tecniche. Si applica l'articolo 222, commi 2-octies e 2-novies.
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della Discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero a termini dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente norme per il riordinamento della Discoteca di Stato, allorché siano registrate opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.
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