Autore: Andrea Marton

  • Registri IVA: come si tengono vendite e acquisti

    In sintesi

    • Registro delle fatture emesse: annota tutte le fatture attive (vendite) in ordine cronologico con data, numero, cliente, base imponibile e IVA per aliquota.
    • Registro degli acquisti: annota le fatture passive (acquisti) con i dati del fornitore, base imponibile e IVA detraibile (o indetraibile per legge o pro-rata).
    • Registro dei corrispettivi: per commercio al minuto e attività assimilate; oggi sostituito in buona parte dalla trasmissione telematica tramite registratore telematico.
    • Termini di annotazione: le fatture emesse vanno registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale; gli acquisti vanno annotati entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui sorge il diritto a detrazione.
    • Bozze precompilate AdE: per chi usa la fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione i registri e le bozze precompilate con i dati transitati dallo SdI.
    • Funzione dei registri: alimentano le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali), la LIPE e la dichiarazione IVA annuale.

    Perché i registri IVA sono obbligatori e a cosa servono

    Chi ha una partita IVA e svolge attività d’impresa o professionale è obbligato a tenere i registri IVA. Non si tratta di adempimenti burocratici fini a sé stessi: i registri sono lo strumento con cui si tiene traccia di tutta l’IVA incassata sui clienti (a debito) e di tutta l’IVA pagata ai fornitori (a credito). La differenza tra le due determina quanto si deve versare all’Erario oppure quanto si può recuperare.

    Esistono due registri principali obbligatori per quasi tutti i soggetti IVA: il registro delle fatture emesse (o registro vendite) e il registro degli acquisti. A questi si affianca, per chi vende direttamente al pubblico, il registro dei corrispettivi, che raccoglie gli incassi giornalieri invece delle singole fatture.

    Con la diffusione della fatturazione elettronica obbligatoria tramite il Sistema di Interscambio (SdI), il lavoro di tenuta dei registri si è molto semplificato per molti contribuenti. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione registri precompilati e bozze che recepiscono automaticamente i dati delle fatture elettroniche transitate dallo SdI. Il contribuente (o il suo commercialista) può validarli, integrarli con eventuali operazioni manuali e usarli come base per le liquidazioni.

    Tenere i registri in modo corretto e nei termini non è solo un obbligo formale: errori o ritardi nelle annotazioni possono comportare sanzioni e complicare la determinazione del saldo IVA nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale.

    I principali registri IVA obbligatori
    Registro Chi lo tiene Cosa contiene
    Fatture emesse (vendite) Tutti i soggetti IVA che emettono fatture Fatture attive con data, numero, cliente, imponibile, IVA per aliquota
    Acquisti Tutti i soggetti IVA che ricevono fatture passive Fatture passive con fornitore, imponibile, IVA detraibile/indetraibile
    Corrispettivi Commercianti al minuto e assimilati Incassi giornalieri al lordo IVA (suddivisi per aliquota)
    Bozze precompilate AdE Chi usa fatturazione elettronica via SdI Dati pre-popolati dall'Agenzia con le fatture transitate dallo SdI

    Esempio pratico

    • Esempio numerico: Alfa Srl, un’azienda di servizi che liquida l’IVA trimestralmente, chiude il primo trimestre con le seguenti annotazioni nei registri. Registro vendite: fatture emesse per 50.000 euro di imponibile con IVA al 22% = 11.000 euro a debito. Registro acquisti: fatture passive per 30.000 euro di imponibile con IVA al 22% = 6.600 euro a credito (tutto detraibile, nessuna indetraibilità). Liquidazione del primo trimestre: 11.000 – 6.600 = 4.400 euro di IVA da versare entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (con maggiorazione dell’1%, pari a 44 euro), per un totale di 4.444 euro tramite F24, codice tributo 6031.

    Documenti necessari

    • Registro delle fatture emesse (o stampa/export del registro precompilato AdE validato)
    • Registro degli acquisti (con evidenza delle quote indetraibili, se presenti)
    • Fatture attive e passive (cartacee o XML per le elettroniche) conservate in ordine
    • Ricevute F24 dei versamenti periodici IVA (codici 6001-6012 mensili o 6031-6034 trimestrali)
    • Comunicazioni LIPE inviate telematicamente per ciascun trimestre

    Tizio, libero professionista, tiene il registro acquisti e vendite

    Scenario. Tizio è un avvocato con studio individuale. Emette fatture ai clienti con IVA al 22% e riceve fatture per i propri acquisti (cancelleria, software, formazione). Liquida l’IVA trimestralmente avendo un volume d’affari nell’anno precedente inferiore alla soglia prevista per le prestazioni di servizi.

    Come si applica. Ogni fattura emessa viene annotata nel registro vendite con data di emissione, numero progressivo, nome del cliente, imponibile e IVA. Ogni fattura ricevuta viene annotata nel registro acquisti con i dati del fornitore e l’IVA detraibile. A fine trimestre, Tizio (o il suo commercialista) somma l’IVA a debito dal registro vendite e quella a credito dal registro acquisti. Il saldo positivo (debito) viene versato con F24 entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre, applicando la maggiorazione dell’1% prevista per i trimestrali. Contemporaneamente, invia la comunicazione LIPE con i dati del trimestre.

    In pratica

    • I registri possono essere tenuti su software gestionale, su foglio elettronico o con il registro precompilato AdE: l’importante è che siano completi e nei termini.
    • Per i professionisti, le autofatture per acquisti dall’estero (TD17) vanno annotate sia nel registro vendite sia nel registro acquisti.
    • La maggiorazione dell’1% sui versamenti trimestrali non è una sanzione ma un interesse forfettario previsto dalla norma.

    Beta Snc, commercio al dettaglio, gestisce i corrispettivi con registratore telematico

    Scenario. Beta Snc gestisce un negozio di abbigliamento e vende direttamente al pubblico (consumatori privati) senza emettere fattura per ogni singola transazione. Gli incassi vengono registrati con il registratore telematico.

    Come si applica. Il registratore telematico di Beta Snc memorizza ogni giorno gli incassi totali (corrispettivi) e li trasmette automaticamente all’Agenzia delle Entrate. Questo sostituisce il vecchio registro dei corrispettivi cartaceo. I corrispettivi sono già al lordo dell’IVA: la società scorpora l’IVA per aliquota (22% su abbigliamento standard, aliquote diverse per eventuali articoli a tassazione ridotta) e la inserisce nella liquidazione periodica. Non è necessario emettere fattura per ogni cliente privato, salvo che il cliente la richieda espressamente. In quel caso la fattura va annotata anche nel registro vendite.

    In pratica

    • Il registratore telematico trasmette i corrispettivi all’AdE: non occorre un registro cartaceo separato.
    • Se un cliente chiede la fattura, questa va registrata nel registro vendite e scalata dai corrispettivi del giorno per evitare doppie contabilizzazioni.
    • I dati dei corrispettivi telematici confluiscono nelle bozze precompilate AdE e nella dichiarazione IVA annuale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Entro quando vanno annotate le fatture emesse nel registro vendite?

    Le fatture emesse devono essere registrate entro la data di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all’anno di emissione. Per le fatture usate nelle liquidazioni periodiche, l’annotazione deve avvenire entro il termine della liquidazione in cui confluiscono.

    Entro quando vanno annotate le fatture passive nel registro acquisti?

    Gli acquisti vanno annotati entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui sorge il diritto a detrazione, che di norma coincide con l’anno di ricezione della fattura. Il diritto si esercita al più tardi entro quella scadenza.

    Chi usa la fattura elettronica deve comunque tenere i registri?

    Sì, l’obbligo di tenuta dei registri IVA rimane. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione i registri precompilati con i dati delle fatture transitate via SdI. Il contribuente può validarli o integrarli, semplificando notevolmente il lavoro.

    I registri IVA vanno vidimati o stampati su carta?

    No: i registri IVA non richiedono più vidimazione né stampa obbligatoria su carta. Possono essere tenuti in formato digitale. Vanno però conservati per almeno cinque anni (in generale) e resi disponibili in caso di verifica fiscale.

    Cosa succede se dimentico di annotare una fattura nel registro?

    L’omessa o tardiva annotazione è una violazione formale. Se non ha causato danni all’Erario (ad esempio perché l’IVA era stata comunque versata) la sanzione è ridotta. In caso contrario si applicano sanzioni più pesanti. Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte.

    Il registro dei corrispettivi serve ancora con il registratore telematico?

    Il registratore telematico (RT) sostituisce il registro dei corrispettivi cartaceo: i dati vengono memorizzati elettronicamente e trasmessi automaticamente all’AdE. Il registro cartaceo non è più obbligatorio per chi ha l’RT attivo e funzionante.

    Vedi anche: Regime OSS, Corrispettivi telematici, Acquisti intracomunitari, Quadro VF, Detrazione IVA 50% acquisto abitazione classe A o B e Detrazione IVA sugli acquisti.

  • Art. 397 DPR 495/1992 – (Art. 215 Cod. Str.) Rimozione del veicolo

    Art. 397 DPR 495/1992 – (Art. 215 Cod. Str.) Rimozione del veicolo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La sanzione amministrativa della rimozione del veicolo, di cui all'articolo 215, comma 1, del codice, è attuata dagli organi di polizia che accertano la violazione attraverso il trasferimento ed il deposito del veicolo in luoghi indicati dall'ente proprietario della strada. Tali luoghi devono essere attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri e siano affidati ad un responsabile che assume la figura di custode. Gli enti proprietari di strade devono compilare annualmente un elenco dei depositi così attrezzati, con il numero dei veicoli che vi possono essere depositati e comunicarlo agli organi di polizia di cui all'articolo 12 del codice, incaricati dell'esecuzione della sanzione. Ove in una determinata località, i depositi sono più d'uno, gli organi di polizia suddetti devono, per il trasferimento e il deposito del veicolo rimosso, scegliere quello più vicino al luogo dell'infrazione, nei limiti della loro capienza.

    2. Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito è effettuato o direttamente con gli appositi veicoli appartenenti all'ente proprietario ovvero con gli autoveicoli appartenenti alle ditte cui il servizio è stato concesso ai sensi dell'articolo 159, comma 2, del codice, e dell'articolo 354. In ogni caso i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte dall'articolo 12. L'organo di polizia procedente comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando possibile. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta.

    3. Al responsabile del luogo di deposito che, ai sensi del comma 1 assume la figura di custode si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'articolo 394.

    4. Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario. Della avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette è rilasciata quietanza dal custode.

    5. COMMA ABROGATO DAL D.L.30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.

  • Riforma Fornero e pensioni: l’equivoco e cosa è cambiato davvero

    Quando si parla di «riforma Fornero» molti pensano alle pensioni. E un equivoco diffuso, ma utile da chiarire: la riforma delle pensioni non e la Legge 92/2012 (che riguarda il mercato del lavoro), bensi l’articolo 24 del decreto «Salva Italia», il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 214/2011. Entrambe portano il nome del ministro Elsa Fornero, ma sono provvedimenti distinti. Vediamo cosa ha cambiato davvero la riforma previdenziale e cosa, di quel disegno, e ancora in piedi oggi.

    Due riforme, un solo nome

    Il Governo Monti, a fine 2011, varo due interventi destinati a restare legati al nome di Elsa Fornero:

    • la riforma delle pensioni, contenuta nell’articolo 24 del D.L. 201/2011 («Salva Italia»), convertito nella L. 214/2011, in vigore dal 2012;
    • la riforma del mercato del lavoro, la L. 92/2012, di cui parliamo nelle altre guide del cluster.

    Quando nel linguaggio comune si dice «la legge Fornero sulle pensioni» si intende la prima. La confusione e comprensibile, ma ha conseguenze pratiche: chi cerca le regole previdenziali nella L. 92/2012 non le trova, perche stanno nell’art. 24 del «Salva Italia».

    Provvedimento Materia Norma
    Riforma Fornero pensioni Previdenza, requisiti di accesso Art. 24 D.L. 201/2011, conv. L. 214/2011
    Riforma Fornero lavoro Mercato del lavoro, licenziamenti, ammortizzatori L. 92/2012

    Il sistema contributivo per tutti

    La novita piu strutturale della riforma previdenziale e stata l’estensione del metodo di calcolo contributivo a tutti i lavoratori, con il criterio del pro rata: le anzianita maturate fino al 31 dicembre 2011 restano calcolate con le regole precedenti (in molti casi il piu favorevole metodo retributivo), mentre le quote successive sono calcolate con il sistema contributivo. L’importo della pensione e cosi legato in misura crescente ai contributi effettivamente versati nell’arco della vita lavorativa, e non piu solo alle ultime retribuzioni. E un cambiamento che resta pienamente in vigore: e la spina dorsale del sistema attuale.

    Eta, requisiti e adeguamento alla speranza di vita

    La riforma ha innalzato i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione e ha rafforzato il meccanismo di adeguamento automatico alla speranza di vita: i requisiti si spostano periodicamente in avanti seguendo l’aumento dell’aspettativa media di vita certificato dall’ISTAT. Per questo motivo le soglie esatte di eta e di anzianita cambiano nel tempo e vanno verificate alla data in cui si maturano: indicare qui una cifra fissa sarebbe fuorviante. Cio che conta capire e il meccanismo: piu cresce l’aspettativa di vita, piu in la slitta il traguardo.

    E stata inoltre rivista la pensione anticipata, che ha sostituito la pensione di anzianita, con requisiti contributivi elevati e penalizzazioni sull’uscita anticipata, poi in parte attenuate da interventi successivi.

    L’abolizione delle finestre mobili

    Con il nuovo sistema sono state superate le precedenti finestre mobili, cioe i periodi di attesa tra la maturazione del diritto e l’effettiva decorrenza dell’assegno: il loro effetto e stato in sostanza incorporato direttamente nei nuovi requisiti di eta e anzianita. Il diritto e la decorrenza, nella logica della riforma, tendono a coincidere.

    Il nodo degli esodati

    L’effetto collaterale piu noto della riforma e stato il problema dei cosiddetti esodati: lavoratori che avevano lasciato il lavoro (o vi erano stati indotti tramite accordi di esodo) contando sulle vecchie regole, e che si sono trovati senza stipendio e ancora lontani dai nuovi requisiti pensionistici. La brusca entrata in vigore, senza un regime transitorio sufficientemente ampio, ha generato una platea di soggetti scoperti. Per gestire la transizione il legislatore e dovuto intervenire con una lunga serie di provvedimenti di «salvaguardia», che hanno progressivamente tutelato diverse categorie rimaste senza ne stipendio ne pensione.

    Le misure di flessibilita arrivate dopo

    Negli anni successivi sono stati introdotti istituti pensati per ammorbidire la rigidita della riforma del 2011: tra questi l’APE sociale, Quota 100 e le successive «quote» (Quota 102, Quota 103) e l’Opzione donna. Si tratta di misure temporanee e sperimentali, spesso prorogate o modificate di anno in anno con la legge di bilancio: non hanno abolito l’impianto Fornero, ma vi hanno aperto canali di uscita anticipata a tempo. Proprio perche cambiano di continuo, per i requisiti aggiornati e sempre opportuno verificare la normativa vigente e gli strumenti INPS, evitando di affidarsi a soglie lette anni prima.

    Cosa e ancora in vigore e cosa e stato superato

    • In vigore: calcolo contributivo pro rata, adeguamento alla speranza di vita, pensione anticipata come canale ordinario al posto della pensione di anzianita.
    • Modificato o superato: le finestre mobili pre-2011; l’assenza di flessibilita, attenuata dalle quote e dall’APE sociale; le penalizzazioni sull’anticipata, ridimensionate da interventi successivi.
    • Chiuso (gestione transitoria): il fronte esodati, affrontato con le salvaguardie via via approvate.

    Spunti pratici

    • Cerca le regole nel posto giusto. Pensioni = art. 24 D.L. 201/2011 (L. 214/2011); lavoro = L. 92/2012.
    • Non fidarti di cifre fisse. Eta e anzianita si adeguano alla speranza di vita: verifica la soglia alla data in cui maturerai il diritto.
    • Distingui canale ordinario e misure-ponte. Vecchiaia e anticipata sono strutturali; quote, APE sociale e Opzione donna sono temporanee e da ricontrollare ogni anno.
    • Usa il simulatore INPS con il tuo estratto conto contributivo: e l’unico modo per avere una stima personalizzata e aggiornata.

    Esempio. Tizio ha versato contributi dal 2000: la sua pensione sara calcolata pro rata, con metodo retributivo fino al 2011 e contributivo dal 2012 in poi. Caio, uscito nel 2012 con un accordo di esodo contando sulle vecchie finestre, e finito tra gli esodati e ha dovuto attendere una salvaguardia. Sempronia valuta l’uscita anticipata: prima di decidere verifica al portale INPS quale misura (anticipata ordinaria o una delle quote in vigore quell’anno) le conviene, perche le condizioni variano di anno in anno.

    Errori frequenti

    • Cercare le regole pensionistiche nella L. 92/2012: sono nell’art. 24 del D.L. 201/2011.
    • Dare per validi requisiti letti anni prima: l’adeguamento alla speranza di vita li sposta nel tempo.
    • Considerare Quota 100 o Opzione donna come diritti stabili: sono misure a termine, soggette a proroghe e modifiche.

    Articoli di legge e risorse da consultare

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalita divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente del lavoro o a un patronato.

  • Art. 140 L. 689/1981 – Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia

    Art. 140 L. 689/1981 – Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Nota: il testo riporta la novella del 1981 con gli importi originari in lire. Il regime penale degli assegni è stato interamente riformato dalla L. 386/1990 e in gran parte depenalizzato dal D.Lgs. 507/1999: questi importi non sono più vigenti.

    Dopo l' articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , è inserito il seguente: "Art. 116-bis – Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell' articolo 389 del codice penale . Si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire centomila a lire due milioni, a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette uno dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni".

  • CCNL Scuola Privata AGIDAE 2026: tabelle retributive e minimi per docenti e ATA

    CCNL Scuola Privata AGIDAE

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica) · CGIL Scuola · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS
    Ultimo rinnovo
    14 marzo 2024 (in vigore dal 1° settembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 agosto 2027
    Platea
    ~50.000 (docenti, personale amministrativo, ATA, educatori scuole paritarie cattoliche da nido a universitario)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° settembre 2025

    Livello Minimo mensile lordo
    Liv. 6 2.118,74 €
    Liv. 5 (docente) 1.909,80 €
    Liv. 4 1.821,29 €
    Liv. 3 1.767,98 €
    Liv. 2 1.719,87 €
    Liv. 1 1.673,66 €

    Con il rinnovo firmato il 19 maggio 2026 le parti hanno definito un aumento di 78 € a regime (parametro liv. 5) in quattro tranche: +18 € dal 1° settembre 2026, +20 € dal 1° gennaio 2027, +20 € dal 1° settembre 2027 e +20 € dal 1° dicembre 2027 (importi riparametrati sugli altri livelli). Dal 1° settembre 2026 i minimi salgono a: liv. 6 = 2.138,71 € · liv. 5 = 1.927,80 € · liv. 4 = 1.838,46 € · liv. 3 = 1.783,87 € · liv. 2 = 1.734,18 € · liv. 1 = 1.686,20 €.

    Fonte: accordo di rinnovo AGIDAE Scuola 19/5/2026 (tabelle delle tranche) e banche dati contrattuali (tabella vigente dal 1/9/2025); verifica incrociata coerente al centesimo. Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi e recupera gli arretrati →

    Struttura della retribuzione AGIDAE

    La retribuzione nel CCNL AGIDAE si compone delle seguenti voci principali:

    • Paga base tabellare per profilo professionale e fascia di anzianita.
    • Progressione per fasce quinquennali: a differenza degli scatti biennali o triennali di altri CCNL, il contratto AGIDAE prevede classi di anzianita quinquennali (ogni 5 anni) che incrementano la paga base in modo automatico.
    • Tredicesima mensilita: corrisposta entro il 20 dicembre; per il personale docente si calcola sulla retribuzione mensile teorica, comprendendo la paga base e le indennita fisse.
    • Indennita di direzione / coordinamento: per i vice presidi, coordinatori di ciclo e presidi, aggiuntiva rispetto alla paga base docente eventualmente mantenuta.

    A differenza del pubblico impiego scolastico, il personale AGIDAE non beneficia dell’elemento perequativo statale; tuttavia il contratto ha adeguato i minimi alla retribuzione del personale statale di pari funzione attraverso i successivi rinnovi.

    Progressione per fasce di anzianita

    Esempio per un docente di scuola secondaria II grado:

    I servizi prestati in altri istituti AGIDAE o in scuole statali possono essere riconosciuti – in tutto o in parte – ai fini del computo dell’anzianita di servizio, previa valutazione dell’ente gestore.

    Tredicesima, ferie e assenze

    Il CCNL AGIDAE e uno degli esempi piu completi di assimilazione al pubblico impiego per il personale privato scolastico:

    • Tredicesima mensilita: corrisposta entro il 20 dicembre, pari a una mensilita intera (paga base + EDR + indennita fisse). Per i docenti a tempo determinato viene erogata in proporzione ai mesi lavorati.
    • Ferie: 30 giorni lavorativi annui per il personale ATA; per i docenti le ferie coincidono con i periodi di sospensione dell’attivita didattica estiva (luglio-agosto), con almeno 30 giorni garantiti.
    • Assenze per malattia: fino a 18 mesi cumulativi nel quinquennio con conservazione del posto; retribuzione al 100% per i primi 9 mesi, al 50% per i mesi successivi.
    • Permessi per motivi familiari: 3 giorni l’anno per lutto, piu i permessi previsti dalla L. 104/1992 per assistenza a familiari con disabilita.

    Previdenza complementare e welfare

    Per la salute integrativa, molti istituti AGIDAE aderiscono a polizze collettive negotiate a livello confederale, con coperture per spese mediche, infortuni extraprofessionali e rimborso spese odontoiatriche. Il costo della polizza base e interamente a carico del datore.

    E previsto un contributo aggiuntivo per la formazione continua dei docenti: almeno 20 ore annue retribuite di aggiornamento professionale, con priorita per le competenze pedagogiche e digitali (PNRR) e la formazione per l’inclusione scolastica (L. 107/2015).

    Stesso CCNL: consulta anche Preavviso, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi, Malattia e infortunio e Periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata AGIDAE. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Sdoganamento: il ruolo dello spedizioniere doganale

    In sintesi

    • Spedizioniere doganale: professionista iscritto all’albo che cura la procedura di sdoganamento per conto dell’importatore o esportatore.
    • Rappresentanza diretta: il rappresentante agisce in nome e per conto dell’importatore; la responsabilità per i dazi resta in capo all’importatore.
    • Rappresentanza indiretta: il rappresentante agisce in nome proprio per conto dell’importatore; entrambi rispondono solidalmente per i dazi dovuti.
    • Dichiarazione doganale: documento telematico presentato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per liquidare dazi e IVA all’importazione.
    • Quando serve: per importazioni di merci da Paesi extra-UE di valore o complessità rilevante, o quando l’operatore non ha le competenze tecniche per gestire autonomamente la pratica.

    Cos'è lo sdoganamento e chi lo gestisce

    Quando un’azienda o un privato importa merce da un Paese fuori dall’Unione Europea, quella merce non può semplicemente ‘entrare’ in Italia. Deve attraversare un passaggio burocratico obbligatorio chiamato sdoganamento: la presentazione di una dichiarazione doganale telematica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che verifica la merce, ne determina il valore e liquida i tributi dovuti – principalmente i dazi doganali e l’IVA all’importazione.

    Questo procedimento richiede conoscenze specialistiche: bisogna classificare correttamente la merce (attribuirle il codice TARIC giusto), dichiararne l’origine e il valore, scegliere il regime doganale adatto. Sbagliare espone a sanzioni e a recuperi di imposta. Per questo molti operatori – soprattutto le imprese, ma talvolta anche i privati in caso di spedizioni di valore – si affidano a un rappresentante doganale, spesso chiamato nella pratica ‘spedizioniere doganale’.

    Lo spedizioniere doganale è un professionista iscritto a un apposito albo, abilitato a presentare dichiarazioni doganali per conto di terzi. Può operare in due modalità ben distinte – la rappresentanza diretta e quella indiretta – con effetti molto diversi sulla responsabilità per il pagamento dei dazi.

    Capire la differenza tra le due forme di rappresentanza è essenziale per chiunque gestisca importazioni, anche occasionali, da Paesi extra-UE.

    Rappresentanza doganale: diretta vs indiretta
    Caratteristica Rappresentanza diretta Rappresentanza indiretta
    Chi agisce formalmente In nome e per conto dell'importatore In nome proprio, per conto dell'importatore
    Responsabilità per i dazi In capo all'importatore Solidale: rappresentante e importatore
    Soggetto dichiarante L'importatore (tramite il rappresentante) Il rappresentante doganale
    Uso tipico Operatori con codice EORI e rapporto continuativo Prima importazione o assenza di EORI

    Esempio pratico

    • Alfa Srl importa macchinari dalla Corea del Sud per 80.000 euro. Incarica lo spedizioniere Gamma di curare lo sdoganamento con rappresentanza diretta: la dichiarazione doganale viene presentata a nome di Alfa Srl, che resta l’unica responsabile per il pagamento dei dazi. Gamma percepisce un compenso per il servizio ma non risponde dei tributi. Se invece Alfa Srl avesse optato per la rappresentanza indiretta, Gamma avrebbe presentato la dichiarazione a proprio nome e sarebbe diventata solidalmente responsabile dei dazi insieme ad Alfa Srl – un rischio che molti spedizionieri accettano solo a determinate condizioni contrattuali.

    Documenti necessari

    • Fattura commerciale del fornitore estero (con descrizione merce, quantità, prezzo)
    • Polizza di carico o lettera di vettura (Bill of Lading, AWB, CMR secondo il mezzo)
    • Packing list (distinta di imballaggio)
    • Certificato di origine o dichiarazione di origine su fattura (per dazi preferenziali)
    • Eventuale licenza di importazione o autorizzazione specifica per merci soggette a restrizioni
    • Codice EORI dell’importatore (obbligatorio per operazioni doganali nell’UE)

    Caso 1 – Tizio avvia importazioni regolari dalla Turchia

    Scenario. Tizio è titolare di una piccola impresa che inizia a importare componenti tessili dalla Turchia. Non ha mai gestito pratiche doganali e si rivolge a uno spedizioniere doganale per la prima spedizione.

    Come si applica. Lo spedizioniere verifica che Tizio abbia un codice EORI (obbligatorio per chi importa nell’UE) e, una volta ottenuto, opera in sua rappresentanza diretta: presenta la dichiarazione doganale a nome di Tizio, classifica i componenti nel codice TARIC corretto e calcola i dazi da versare. Tizio rimane l’unico soggetto responsabile per i tributi, mentre lo spedizioniere risponde solo della correttezza formale della dichiarazione e del suo incarico professionale. Questa modalità è la più comune per operatori con attività continuativa.

    In pratica

    • Prima di importare: richiedere il codice EORI all’Agenzia delle Dogane (per i soggetti italiani è collegato alla partita IVA).
    • Con la rappresentanza diretta, la responsabilità per i dazi resta interamente in capo all’importatore.
    • Lo spedizioniere si occupa di classificazione, presentazione telematica e interlocuzione con la dogana.

    Caso 2 – Caio importa una fornitura una tantum senza codice EORI

    Scenario. Caio è un artigiano che acquista occasionalmente materie prime dal Marocco. Non dispone di codice EORI e non intende avviare un rapporto continuativo con l’estero.

    Come si applica. Lo spedizioniere accetta di operare in rappresentanza indiretta: presenta la dichiarazione doganale a proprio nome, per conto di Caio. Questa scelta ha una conseguenza importante: lo spedizioniere diventa solidalmente responsabile per il pagamento dei dazi insieme a Caio. Per questo motivo, gli spedizionieri che accettano la rappresentanza indiretta applicano di norma compensi più elevati e chiedono garanzie. Caio deve fornire comunque tutta la documentazione necessaria (fattura, packing list, documenti di trasporto) per consentire una dichiarazione corretta.

    In pratica

    • Rappresentanza indiretta: lo spedizioniere dichiara in nome proprio e risponde solidalmente per i dazi con l’importatore.
    • Modalità adatta per operazioni occasionali o per chi è sprovvisto di codice EORI.
    • Compenso tipicamente più alto rispetto alla rappresentanza diretta, per il maggiore rischio assunto.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chiunque può fare lo spedizioniere doganale?

    No. Lo spedizioniere doganale è un professionista iscritto a un apposito albo. Può presentare dichiarazioni doganali per conto di terzi solo chi possiede questa abilitazione o, per le imprese, chi nomina internamente un responsabile doganale qualificato.

    Il codice EORI è obbligatorio per tutti?

    Sì, il codice EORI è obbligatorio per chiunque effettui operazioni doganali (importazione o esportazione) nell’UE. Si richiede una sola volta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; per i soggetti italiani è collegato alla partita IVA. Una volta ottenuto, vale in tutta l’Unione.

    Se lo spedizioniere sbaglia la classificazione doganale, chi paga?

    Dipende dalla forma di rappresentanza. Con la rappresentanza diretta, la responsabilità è dell’importatore; lo spedizioniere può rispondere contrattualmente verso il cliente per i danni causati dall’errore. Con la rappresentanza indiretta, entrambi rispondono solidalmente verso la dogana.

    Posso sdoganare la merce da solo, senza spedizioniere?

    Sì, se sei il diretto interessato (importatore o esportatore) e hai il codice EORI puoi presentare tu stesso la dichiarazione doganale tramite i sistemi telematici dell’Agenzia delle Dogane. Tuttavia, la procedura è tecnicamente complessa: errori nella classificazione o nel valore doganale possono comportare sanzioni e recuperi.

    Quanto costa un servizio di sdoganamento?

    Il compenso varia in base alla complessità dell’operazione, al valore della merce e alla forma di rappresentanza scelta. Non esiste un tariffario fisso: ogni spedizioniere definisce le proprie tariffe. È opportuno richiedere preventivo scritto prima di conferire l’incarico.

    La dichiarazione doganale è richiesta anche per l'esportazione?

    Sì. Anche all’esportazione verso Paesi extra-UE occorre presentare una dichiarazione doganale. In uscita, però, la cessione è di norma non imponibile IVA e non si pagano dazi UE: la dichiarazione serve principalmente per fini statistici, di controllo e per attestare l’uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione.

    Vedi anche: Valore doganale delle merci, Dichiarazione doganale, Classificazione doganale delle merci, Ritenuta d’acconto su provvigioni di agenti e rappresentanti e IVA all’importazione.

  • Art. 1250 Codice della Navigazione – Potere disciplinare aeronautico

    Art. 1250 Codice della Navigazione – Potere disciplinare aeronautico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In materia di navigazione aerea il potere disciplinare è esercitato: 1) dal direttore dell' ENAC, sulla personale aeronautico ; 2) dalle autorità consolari all'estero sui componenti dell'equipaggio.

  • CCNL Elettrici: orario 38h, turni 24/7, reperibilità

    CCNL Settore Elettrico

    In sintesi

    L’orario standard del CCNL Elettrici è 38 ore settimanali. Centrali termo/idroelettriche operano 24/7 con turni a 3×8h o 6×6,33h. Tecnici di rete in reperibilità H24 per ripristini guasti. Straordinario maggiorato +25% feriale, +50% notturno, +60% festivo. Riposo settimanale 24h con compensazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Elettricità Futura · Utilitalia · Confindustria Energia · FILCTEM-CGIL · FLAEI-CISL · UILTEC-UIL
    Ultimo rinnovo
    18 luglio 2022 (vigente fino 31 dicembre 2025, in trattativa rinnovo 2026)
    Vigenza
    Scaduto 31 dicembre 2025 (ultrattivo in attesa rinnovo)
    Platea
    ~70.000 (operatori centrali termoelettriche, idroelettriche, nucleari dismesse, tecnici rete elettrica, personale Enel/Terna/Edison/A2A/E.ON)

    Tabella riepilogativa

    Orario CCNL Elettrici
    Tipologia Limite
    Orario settimanale 38h
    Distribuzione tipica 5 gg × 7,6h o 6 gg × 6,33h
    Multiperiodale Fino a 12 mesi con accordo
    Massimo settimanale 48h incluso straordinario
    Riposo settimanale 24h continuative
    Riposo tra turni 11h
    Turni centrali 24/7 3×8h o 4×6h o 6×6,33h
    Reperibilità rete H24 con squadre rotanti
    Straordinario feriale +25%
    Straordinario notturno (22-6) +50%
    Straordinario festivo +60%
    Lavoro notturno ordinario +25% + €5/h indennità

    Orario 38h settimanale

    L’orario di lavoro full-time è di 38 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni.

    Distribuzione tipica:

    • 5 giorni × 7,6h (lun-ven, riposo sabato/domenica)
    • 6 giorni × 6,33h (lun-sab, riposo domenica)
    • Turni rotanti 3×8h per centrali

    Centrali 24/7: turni rotanti

    Le centrali elettriche (termoelettriche, idroelettriche, eoliche, solari, biomasse) operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Possibili schemi turni:

    • 3×8h: turno mattino (6-14), pomeriggio (14-22), notte (22-6)
    • 4×6h: meno comune, più riposo
    • Roteazione 5-7: 5-7 settimane di rotazione per equilibrare turni mattutini, pomeridiani, notturni, riposi

    Riposo tra turni: 11 ore. Riposo settimanale: 24h continuative (compensazione su 4-7 settimane).

    Reperibilità H24 per rete

    I tecnici di rete (linee MT/AT, sottostazioni) sono in reperibilità H24:

    • Squadre rotanti su tutto il territorio gestito
    • Indennità reperibilità: €25-40/giorno feriale, €40-60/giorno festivo
    • Chiamata: ore lavorate pagate come straordinario notturno (+50%) + indennità chiamata €30
    • Reperibile deve raggiungere posto entro 45-60 minuti

    Cause tipiche di chiamata: guasti, tempeste (folgori, vento), incidenti (collisioni con pali), nevicate.

    Straordinario e maggiorazioni

    Maggiorazioni favorevoli:

    • Feriale fino a 4h/sett: +25%
    • Festivo: +60%
    • Notturno feriale: +50%
    • Notturno festivo: +75%
    • Riposo settimanale lavorato: +50% + compensativo

    Banca ore con maggiorazione 25%.

    Lavoro notturno e protezioni

    Il lavoro notturno (22-6) ha disciplina specifica:

    • Indennità ordinaria: +25% + €5/h fissa
    • Massimo 8 ore consecutive
    • Visita medica obbligatoria annuale (medico competente)
    • Esonero per donne in gravidanza fino a 1 anno dal parto
    • Esonero genitori unici di figli ≤8 anni
    • Esonero per chi assiste familiari L.104

    Casi pratici

    Tizio – Operatore centrale turno notturno
    Tizio fa turno notte 22-6 in centrale termoelettrica. Base €13/h + indennità notturna €5/h = €18/h × 8h = €144/notte. 7 notti/mese = €1.008 extra.
    Caia – Tecnica rete reperibilità weekend
    Caia tecnica MT reperibile weekend (sab-dom). Indennità €40 × 2 gg = €80. Chiamata domenica notte per guasto: 5h lavorate × €14/h × 1,75 (notturno festivo) + €30 chiamata = €152,50.
    Sempronio – Operatore centrale roteazione 5 sett
    Sempronio fa roteazione 5 settimane in centrale idroelettrica: 1 sett mattino, 1 pomeriggio, 1 notte, 1 misto, 1 riposo. 38h sett medie. Indennità turno €350/mese + notturni variabili.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali si lavorano nel settore Elettrico?
    38 ore standard. Per centrali 24/7: turni 3×8h o 4×6h o 6×6,33h con roteazione 5-7 settimane. Compensazione su 4-7 settimane. Massimo 48h/sett incluso straordinario.
    Cosa è la reperibilità nei tecnici di rete?
    Squadre H24 di tecnici di rete per ripristino guasti. Indennità €25-40 feriale/€40-60 festivo. Chiamata: ore lavorate al +50% notturno + €30 chiamata. Tempo arrivo 45-60 min. Cause: guasti, tempeste, incidenti, nevicate.
    Lo straordinario notturno come è retribuito?
    +50% feriale (es. €13 base diventa €19,50), +75% festivo. In più €5/h fissa indennità notturno per tutte le ore notte. Massimo 8h consecutive notte. Banca ore con +25%.
    Posso essere esonerato dai turni notturni?
    Sì per: gravidanza fino 1 anno post-parto, genitori unici figli ≤8 anni, assistenza familiari L.104, patologie specifiche con certificato medico. Il datore organizza turni diurni con mantenimento retribuzione.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per parametro, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, congedi, maternità, esonero centrali, paternità, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto, infortunio elettrico.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Settore Elettrico. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 310-bis D.Lgs. 209/2005 – (Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre)

    Art. 310-bis D.Lgs. 209/2005 – (Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'inosservanza dell'articolo 132, commi 1, 1-bis e 1-ter, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila.

    2. La violazione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro un milione ad euro cinque milioni qualora attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati.))

    45

  • Articolo 6 L. 184/1983: Requisiti degli adottanti

    Art. 6 L. 184/1983 – Requisiti degli adottanti

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

    2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

    3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

    4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

    5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

    6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli anche
    adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

    7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

    8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati.

  • Art. 260 RD 12/1941

    Art. 260 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 43 L. 633/1941

    Art. 43 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.

    Fonte: Normattiva.it.