Indice
In sintesi
- Indica i casi in cui non occorre il consenso della persona ritratta.
- Quando la riproduzione è giustificata da: notorietà, ufficio pubblico ricoperto, necessità di giustizia o di polizia, scopi scientifici, didattici o culturali.
- Oppure quando è collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
- Limite: il ritratto non può comunque essere esposto o messo in commercio se reca pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 97 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
Fonte: Normattiva.it.
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- Art. 97 Codice Civile: Documenti per la pubblicazione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il consenso non serve quando l'immagine è giustificata da notorietà, ufficio pubblico, giustizia, scopi scientifici o didattici o fatti di interesse pubblico; resta però il divieto se l'uso lede onore, reputazione o decoro.
Le eccezioni al diritto all'immagine
L'art. 97 è il contrappeso dell'art. 96: individua i casi in cui l'immagine di una persona può essere riprodotta senza il suo consenso. È la norma che concilia il diritto all'immagine con il diritto di cronaca e di informazione e con altri interessi pubblici. Senza queste eccezioni, l'informazione e la documentazione di fatti rilevanti sarebbero di fatto impossibili.
I casi in cui il consenso non serve
Le eccezioni sono tassativamente elencate. Il consenso non occorre quando la riproduzione è giustificata dalla notorietà della persona o dall'ufficio pubblico che ricopre, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, oppure quando l'immagine è collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il filo conduttore è la prevalenza di un interesse collettivo all'informazione o alla conoscenza.
Notorietà e attualità: i limiti impliciti
Le eccezioni non sono però illimitate. La notorietà giustifica l'uso dell'immagine in connessione con la vita pubblica della persona, non con la sua sfera strettamente privata. Allo stesso modo, l'interesse pubblico al fatto deve essere reale e attuale. L'eccezione, insomma, copre l'uso informativo dell'immagine, non ogni possibile sfruttamento, in particolare quello a fini puramente commerciali.
Il limite invalicabile: onore, reputazione, decoro
Anche quando l'eccezione opera, resta un limite assoluto: il ritratto non può essere esposto o messo in commercio se ciò reca pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona. È una clausola di salvaguardia della dignità: nessuna esigenza informativa giustifica un uso dell'immagine che umili o offenda la persona ritratta. Qui il diritto della personalità torna a prevalere.
Domande frequenti
Quando si può pubblicare l'immagine senza consenso?
Per notorietà, ufficio pubblico, necessità di giustizia o polizia, scopi scientifici/didattici/culturali, o fatti e cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
La notorietà permette qualunque uso dell'immagine?
No: giustifica l'uso connesso alla vita pubblica della persona, non alla sua sfera strettamente privata né lo sfruttamento puramente commerciale.
C'è un limite alle eccezioni?
Sì: il ritratto non può comunque essere esposto o messo in commercio se reca pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona.
L'eccezione vale per usi pubblicitari?
No: copre l'uso informativo, scientifico o documentale dell'immagine, non lo sfruttamento commerciale, che richiede il consenso.
L'interesse pubblico deve essere attuale?
Sì: deve trattarsi di un interesse reale e attuale al fatto, non di un pretesto per usare l'immagine altrui.