- Le pubbliche amministrazioni nell'ambito delle attività istituzionali adottano la carta dei servizi turistici da esse erogati, definendo quali servizi intendono offrire e con quali standard di qualita'.
- Le carte dei servizi sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio — Dipartimento per il turismo.
- Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato determina con decreto i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici concernenti i diritti civili e sociali, in base a parametri stabiliti per legge e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
Testo dell'articoloVigente
Art. 66 D.Lgs. 79/2011 — Standard dell’offerta di servizi turistici pubblici sul territorio nazionale
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. Al fine di aumentare la qualità e la competitività dei servizi turistici pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito delle attività istituzionali adottano la carta dei servizi turistici da esse erogati.
2. Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare, con quali modalità e quali standard di qualità si intendono garantire.
3. Le carte dei servizi di cui al comma 1 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici concernenti i diritti civili e sociali, sulla base di parametri stabiliti con legge dello Stato. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 66 D.Lgs. 504/1995 — Regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico
- Articolo 66 L. 184/1983 — Sostituzione dell'art. 314 c.c.: trascrizione del decre
- Art. 66 Reg. (UE) 2024/1689 — Compiti del consiglio per l'IA
- Art. 66 Cod. Amb. — adozione ed approvazione dei piani di bacino
- Art. 66 D.Lgs. 159/2011 — Principi generali
- Art. 66 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
In sintesi
Indice dei contenuti
La carta dei servizi turistici come strumento di trasparenza e qualita'
L'articolo 66 del Codice del turismo introduce lo strumento della carta dei servizi turistici a carico delle pubbliche amministrazioni che erogano servizi di interesse turistico. La norma si inserisce nel più ampio sistema delle carte dei servizi pubblici, nato dal decreto legislativo n. 286 del 1999 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, che ha imposto alle amministrazioni pubbliche di comunicare ai cittadini gli standard di qualita' dei servizi erogati, consentendo la verifica del loro rispetto.
Le amministrazioni destinatarie
La norma si rivolge alle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (il cosiddetto Testo Unico sul Pubblico Impiego), che comprende una platea molto ampia: lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, le aziende sanitarie, le universita', gli enti pubblici. Tutte queste amministrazioni che nell'ambito delle proprie attività istituzionali erogano servizi turistici — musei, siti culturali, uffici di informazione turistica, parchi naturali, strutture sportive — sono tenute ad adottare la carta dei servizi per i servizi turistici specifici.
Il contenuto della carta dei servizi
Il comma 2 specifica il contenuto minimo della carta: deve definire quali servizi turistici si intendono erogare, con quali modalita' e quali standard di qualita' si intendono garantire. ciò implica l'indicazione di orari, accessibilita', tempi di risposta alle richieste, modalita' di accesso, criteri di qualita' del personale di accoglienza, standard linguistici e qualsiasi altro elemento che incida sull'esperienza del turista. La carta costituisce un impegno formale dell'amministrazione verso i fruitori e uno strumento di accountability verso i cittadini e i turisti.
I livelli essenziali delle prestazioni e il raccordo con la Costituzione
Il comma 4 attribuisce al Presidente del Consiglio o al Ministro delegato il potere di determinare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) dei servizi turistici concernenti i diritti civili e sociali. I LEP sono previsti dall'articolo 117 comma 2 lettera m) della Costituzione come materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, e costituiscono il nucleo di prestazioni che deve essere garantito uniformemente su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalle differenze territoriali. La fissazione dei LEP per i servizi turistici pubblici consente di garantire standard minimi uniformi di accoglienza e informazione turistica anche nelle regioni con minori risorse.
Casi pratici
Caso 1: Museo statale che adotta la carta dei servizi turistici
Il Museo Nazionale di Alfa, ente statale, adotta la carta dei servizi turistici ai sensi dell'articolo 66. La carta indica: orari di apertura garantiti, standard di accoglienza (personale bilingue, accessibilita' per persone con disabilita'), tempi massimi di attesa alle casse, modalita' di prenotazione online, standard informativi delle didascalie in italiano e inglese. La carta e' trasmessa al Dipartimento per il turismo e resa pubblica sul sito del museo.
Caso 2: Ufficio di informazione turistica comunale
Il comune di Alfa istituisce e gestisce un ufficio di informazione turistica che adotta la carta dei servizi: orari di apertura settimanale, lingue in cui viene fornita l'assistenza, disponibilita' di materiale promozionale, tempo massimo di risposta alle richieste scritte. La carta e' trasmessa al Dipartimento e viene valutata ai fini della definizione dei livelli essenziali nazionali.
Caso 3: Definizione dei livelli essenziali nazionali di accoglienza turistica
Il Ministro delegato al turismo, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, emette un decreto che fissa i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici pubblici: accoglienza in almeno due lingue (italiano e inglese) in tutti i principali punti di interesse, apertura minima per determinati periodi dell'anno, accessibilita' garantita per le persone con disabilita'. Questi livelli devono essere rispettati da tutte le amministrazioni su tutto il territorio nazionale.
Domande frequenti
Cosa deve contenere la carta dei servizi turistici di un museo pubblico?
Deve specificare quali servizi turistici il museo eroga, con quali modalita' e quali standard di qualita' garantisce. Tipicamente include orari, modalita' di accesso, standard linguistici del personale, accessibilita', tempi di risposta, canali di prenotazione e qualsiasi altro elemento che caratterizzi l'esperienza del visitatore.
Cosa sono i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici pubblici?
Sono gli standard minimi di qualita' dei servizi turistici pubblici che lo Stato — in base all'articolo 117 comma 2 lettera m) della Costituzione — stabilisce come uniformemente garantiti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla regione. Il Ministro delegato li determina con decreto d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
Un ufficio IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) comunale deve adottare la carta dei servizi?
Si'. Il comune e' un'amministrazione pubblica ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, se gestisce un servizio di informazione turistica, e' tenuto ad adottare la carta dei servizi ai sensi dell'articolo 66 e a trasmetterla al Dipartimento per il turismo.
Le carte dei servizi turistici sono documenti pubblici?
Si'. Il comma 3 prevede che le carte vengano trasmesse alla Presidenza del Consiglio — Dipartimento per il turismo, e come atti adottati da pubbliche amministrazioni nell'esercizio delle funzioni istituzionali sono soggette agli obblighi di trasparenza e pubblicita' previsti dalla normativa vigente, incluso il decreto legislativo n. 33 del 2013 sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni.