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Art. 213 D.Lgs. 259/2003 — Vigilanza

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Art. 213 D.Lgs. 259/2003 — Vigilanza

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive, congiuntamente, hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull’osservanza delle norme di cui all’articolo 208. articolo precedente articolo successivo