Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 213 D.Lgs. 259/2003 — Vigilanza
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive, congiuntamente, hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull’osservanza delle norme di cui all’articolo 208. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 213 Cod. Amb. — autorizzazioni integrate ambientali
- Art. 213 D.Lgs. 209/2005 — (Vigilanza informativa)
- Art. 213 Codice Civile: Obbligazioni del marito
- Articolo 213 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 213 C.d.S.: Misura cautelare del sequestro e sanzione acces
- Art. 213 c.p.c.: Richiesta d’informazioni alla pubblica amminist