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Art. 212 D.Lgs. 259/2003 — Sanzioni

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Art. 212 D.Lgs. 259/2003 — Sanzioni

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all’articolo 210 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00.

2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati od impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui all’articolo 210. articolo precedente articolo successivo