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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'uso nelle radiotrasmissioni di nominativi falsi o alterati o di soprannomi non dichiarati, anche da parte di soggetti regolarmente autorizzati, è punito con sanzione da 34 a 670 euro, salvo reato più grave.
  • La stessa sanzione si applica a chi usa nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata.
  • Anche l'omissione della tenuta e dell'aggiornamento del registro di stazione è sanzionata con lo stesso importo.
  • Le tre fattispecie del comma 2 (potenza non autorizzata, omissione del registro) sono equiparate sul piano sanzionatorio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 215 D.Lgs. 259/2003 — Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato più grave.

2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall’autorizzazione od ometta la tenuta e l’aggiornamento del registro di stazione. articolo precedente articolo successivo

Commento

Le violazioni sulle trasmissioni radioelettriche e il loro regime sanzionatorio

L'articolo 215 disciplina tre distinte fattispecie di violazione delle norme sulle trasmissioni radioelettriche, accomunate da un unico regime sanzionatorio. Le fattispecie riguardano: l'uso di identità false nelle radiotrasmissioni; l'uso di potenza superiore a quella autorizzata; l'omissione della tenuta del registro di stazione. Si tratta di violazioni che, pur diverse per natura, incidono sull'ordine e la trasparenza nell'uso dello spettro radioelettrico, rendendo difficile o impossibile l'identificazione degli operatori e il controllo della regolarità delle trasmissioni.

L'uso di nominativi falsi o alterati

Il comma 1 sanziona l'uso nelle radiotrasmissioni di nominativi falsi o alterati o di soprannomi non dichiarati, anche quando il soggetto sia in possesso di una regolare autorizzazione. Questa precisazione è importante: la violazione sussiste indipendentemente dalla regolarità del titolo abilitativo. Un operatore autorizzato che trasmette con un nominativo diverso da quello assegnato commette la violazione tanto quanto un operatore abusivo. La ratio è che l'identificazione corretta degli operatori è essenziale per la gestione del traffico radioelettrico e per l'esercizio delle funzioni di vigilanza: se gli operatori si identificano con nominativi falsi, l'autorità non può ricondurre le trasmissioni ai titolari delle licenze. La clausola «se il fatto non costituisca reato più grave» richiama la possibilità che la condotta integri anche una fattispecie penale, nel qual caso prevale la norma penale.

L'uso di potenza non autorizzata

Il comma 2 sanziona l'uso di una potenza di trasmissione superiore a quella autorizzata dalla licenza. Le licenze di esercizio radioelettrico includono tra le condizioni la potenza massima di trasmissione consentita, che è calibrata in modo da prevenire interferenze con altri utenti dello spettro nella medesima area geografica. L'uso di potenza superiore aumenta il raggio d'azione della stazione e può interferire con trasmissioni di altri operatori che operano legittimamente sulle stesse o su frequenze adiacenti. È quindi una violazione che incide direttamente sulla qualità del servizio degli altri utenti dello spettro.

L'omissione del registro di stazione

La tenuta del registro di stazione è un obbligo documentale che consente la tracciabilità delle comunicazioni effettuate da una stazione radioelettrica: data e ora delle trasmissioni, frequenze utilizzate, interlocutori. La mancata tenuta o il mancato aggiornamento del registro impedisce la ricostruzione ex post dell'attività trasmissiva della stazione, ostacolando i controlli dell'autorità. Per le stazioni di sicurezza (navali, aeronautiche) il registro di stazione è particolarmente importante ai fini della documentazione degli eventi rilevanti per la sicurezza.

Il regime sanzionatorio unificato

Le tre fattispecie sono equiparate sul piano sanzionatorio: tutte comportano la sanzione amministrativa da 34 a 670 euro. Il range è coerente con la gravità relativa delle violazioni: non si tratta di comportamenti particolarmente gravi, ma comunque lesivi dell'ordine radioelettrico e della trasparenza nelle comunicazioni. La determinazione del quantum all'interno del range tiene conto delle circostanze concrete e della personalità del trasgressore.

Casi pratici

Caso 1: Radioamatore che usa un nominativo non dichiarato

Tizio è un radioamatore titolare di regolare licenza di esercizio. Nelle sue trasmissioni su banda HF, invece di utilizzare il nominativo assegnatogli (es. IZ0XXX), usa abitualmente un soprannome non dichiarato all'autorità. Nel corso di un'ispezione delle frequenze amatoriali, i funzionari del Ministero registrano le trasmissioni di Tizio e verificano l'uso del soprannome non dichiarato. Si applica la sanzione del comma 1 dell'articolo 215 per uso di soprannome non dichiarato nelle radiotrasmissioni. L'assenza di precedenti porta alla determinazione della sanzione nella misura minima.

Caso 2: Stazione radio che trasmette con potenza eccessiva

Caio è titolare di un'autorizzazione radioelettrica per una stazione CB con potenza massima di 4 watt. Per aumentare la portata delle proprie trasmissioni, Caio installa un amplificatore che porta la potenza a 25 watt. Il Ministero, a seguito di verifiche tecniche delle frequenze CB nella zona, rileva la trasmissione ad alta potenza e risale a Caio. Si applica la sanzione del comma 2 dell'articolo 215 per uso di potenza superiore a quella autorizzata. Caio è diffidato a rimuovere l'amplificatore non autorizzato.

Caso 3: Omessa tenuta del registro di stazione a bordo di una nave

Durante un'ispezione a bordo di un peschereccio, il funzionario del Ministero chiede di esaminare il registro di stazione della radio VHF di bordo. Il registro non è stato aggiornato da tre mesi, mancando le annotazioni delle trasmissioni effettuate. Si applica la sanzione del comma 2 dell'articolo 215 per omissione dell'aggiornamento del registro di stazione. L'armatore Sempronio provvede all'aggiornamento immediato del registro e alla sua tenuta regolare nelle settimane successive, documentando la sanatoria al Ministero.

Domande frequenti

L'uso di un soprannome nelle trasmissioni radiofoniche amatoriali è sempre vietato dall'articolo 215?

È vietato l'uso di soprannomi «non dichiarati». Se l'operatore ha dichiarato il proprio soprannome all'autorità in sede di richiesta della licenza, il suo uso nelle trasmissioni è consentito. I soprannomi non registrati nell'autorizzazione costituiscono invece una violazione del comma 1 dell'articolo 215.

Qual è l'entità della sanzione per uso di potenza superiore a quella autorizzata?

Il comma 2 dell'articolo 215 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 34 a 670 euro. La stessa misura si applica all'omissione della tenuta e dell'aggiornamento del registro di stazione. La determinazione del quantum nell'ambito del range dipende dalle circostanze concrete e dalla gravità della violazione.

Il registro di stazione è obbligatorio per tutte le stazioni radioelettriche?

L'obbligo di tenuta del registro di stazione dipende dalla tipologia di stazione e dai requisiti della licenza di esercizio. Per le stazioni navali e aeronautiche è generalmente obbligatorio. Per le stazioni radioamatoriali l'obbligo è tradizionalmente richiesto, anche se la disciplina specifica può variare. L'omissione del registro o del suo aggiornamento è comunque sanzionata dall'articolo 215.

La sanzione dell'articolo 215 si applica anche se la trasmissione con nominativo falso avviene per una sola volta?

Sì, la norma non richiede che la violazione sia reiterata: la singola trasmissione con nominativo falso o alterato integra la fattispecie. Tuttavia, la reiterazione e la sistematicità della violazione possono essere considerate circostanze aggravanti nella determinazione del quantum della sanzione nell'ambito del range previsto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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