Art. 318 Octies Cod. Amb. – Norme di coordinamento e transitorie)
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato
1. L’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.
3. Le sanzioni di cui all’articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti. Note all’art. 49: Si riporta il testo degli articoli 92 e 95 della Costituzione : «Art.
92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri» «Art.
95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei Ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri.».
Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)
1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli da 1 a 15, valutati in 751 milioni di euro per l’anno 2015, 1.574 milioni di euro per l’anno 2016, 1.902 milioni di euro per l’anno 2017, 1.794 milioni di euro per l’anno 2018, 1.707 milioni di euro per l’anno 2019, 1.706 milioni di euro per l’anno 2020, 1.709 milioni di euro per l’anno 2021, 1.712 milioni di euro per l’anno 2022, 1.715 milioni di euro per l’anno 2023 e 1.718 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 e dagli articoli 16 e 17, pari a 232 milioni di euro per l’anno 2015 e a 200 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede, quanto a 114 milioni di euro per l’anno 2015, a valere sulle risorse di cui all’articolo 15, comma 14 e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell’ articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine dell’esercizio finanziario.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’ articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.
2. Nel caso previsto dall’articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.
3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale .
Apprendistato CCNL Scuola AGIDAE: limitato a personale ATA e supporto didattico. Per docenti: contratti di formazione specifici (TFA, SOS). Alta formazione per laureati Scienze Formazione Primaria.
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Professionalizzante ATA | Vedi sezione dedicata |
| Docenti senza apprendistato | Vedi sezione dedicata |
| Alta formazione | Vedi sezione dedicata |
| TFA e tutor | Vedi sezione dedicata |
| Contributi ridotti | Vedi sezione dedicata |
18-29 anni, durata 24-36 mesi per personale segreteria, amministrazione, ausiliari.
Per docenti non si usa apprendistato: si entrano direttamente con abilitazione + contratto subordinato.
Per laureati Scienze Formazione Primaria: combinazione laurea + lavoro in scuola paritaria (ruoli supporto).
Tirocinio Formativo Attivo per abilitati con contratti specifici di supporto.
10% azienda per apprendistato ATA. Esenzione 3 anni piccole scuole.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per docenti e ATA, Preavviso, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata AGIDAE. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Dove il servizio non può fermarsi — impianti, assistenza, soccorso, presidio continuo — la reperibilità è un istituto centrale: compensa la disponibilità a intervenire fuori orario, mentre l’eventuale chiamata genera lavoro effettivo da retribuire a parte. A questo si affiancano trasferta e rimborsi spese.
La reperibilità compensa con un’indennità il vincolo di restare disponibili a intervenire fuori orario; l’intervento effettivo è lavoro a tutti gli effetti, da retribuire a parte e nel rispetto del riposo minimo di legge. A questo si aggiungono trasferta e rimborsi spese, con le soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR.
Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.
| Voce | Quando spetta | Regime fiscale (regola di legge) |
|---|---|---|
| Indennità di trasferta (fuori Comune) | Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede | Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR) |
| Rimborso analitico (a piè di lista) | Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate | Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato |
| Indennità per trasferta nel Comune | Spostamenti entro il territorio comunale della sede | Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati |
| Indennità di reperibilità | Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario | Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti) |
| Indennità di turno | Articolazione del lavoro su turni avvicendati | Imponibile; misura fissata dal CCNL |
| Indennità di trasfertismo | Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) | Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR) |
Dove il servizio è continuo, la reperibilità è l’istituto attorno a cui ruota l’organizzazione fuori orario. È bene distinguere con precisione le sue tre fasi, perché ciascuna ha un trattamento proprio.
È il solo vincolo di restare raggiungibili e pronti a intervenire. Non è lavoro effettivo: viene compensata da un’indennità di reperibilità, di regola parametrata alla giornata e di importo diverso tra feriale e festivo, secondo quanto stabilito dal CCNL e dagli accordi aziendali.
Se la chiamata arriva, le ore effettivamente lavorate sono retribuite a parte come lavoro prestato, con le maggiorazioni che ricorrono (notturne, festive). L’indennità di disponibilità non assorbe il compenso per l’intervento.
L’intervento incide sul riposo giornaliero: l’art. 7 del D.Lgs. 66/2003 garantisce 11 ore consecutive ogni 24. Quando la chiamata notturna comprime questo riposo, va riconosciuto un riposo compensativo. Anche il riposo settimanale e i limiti di durata massima vanno rispettati nella programmazione dei turni di reperibilità.
La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.
Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.
Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.
Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.
È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.
Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
All’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione delle direttive 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2004/109/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *9 ) , del regolamento (CE) n. 1060/2009, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *10 ) , del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *11 ) e del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *12 ) e, nella misura in cui tali atti si applicano alle società che prestano servizi d’investimento o agli organismi d’investimento collettivo che commercializzano le proprie quote o azioni, agli emittenti di cripto-attività, agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività e ai prestatori di servizi per le cripto-attività, e alle relative autorità di vigilanza competenti, nell’ambito delle parti pertinenti delle direttive 2002/87/CE e 2002/65/CE, comprese le direttive, i regolamenti e le decisioni basati su tali atti, e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 324-ter, per le violazioni previste dagli articoli 324 e 324-bis, l'IVASS in relazione alla tipologia e modalità della violazione può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste, applicare nei confronti dell'impresa o dell'intermediario una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, l'IVASS applica alle imprese le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 324-bis, comma 1 secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies e l'importo delle sanzioni così determinato è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 324-bis, comma 1. Nei confronti degli intermediari l'IVASS applica le sanzioni amministrative previste dall'articolo 324, comma 1, secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies e, nel caso di sanzione pecuniaria, l'aumento sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria.))
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L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)
1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’ articolo 2043 del codice civile , il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.
3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al commissario la domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata precedentemente inviata all'impresa posta in liquidazione coatta.
2. Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta nei confronti della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le sentenze e gli altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della strada. La CONSAP – Fondo di garanzia delle vittime della strada può intervenire nel processo, anche in grado di appello.
3. Se il decreto di liquidazione coatta è pubblicato prima della formazione del giudicato, si applica l'articolo 289, comma 1.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. 1. L'Organismo di indennizzo italiano è incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall'uso di: a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato membro e stazionante in un altro Stato membro; b) un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione; c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'impresa di assicurazione.
1-bis. L'Organismo di indennizzo italiano è altresì incaricato di risarcire gli aventi diritto, che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro qualora l'impresa di assicurazione sia assoggettata a procedura di liquidazione, o ad altra procedura equivalente, indipendentemente dall'accertamento dello stato di insolvenza, o vi venga assoggettata in un momento successivo.
70
1-ter. Nei casi di cui all'articolo 297, comma 1-bis, il contributo di cui all'articolo 285, comma 3-bis, è versato esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.
70
1-quater. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 247, l'Organismo di indennizzo italiano informa tempestivamente i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa autorizzata dall'IVASS all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.
70
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Organismo di indennizzo italiano interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui Ufficio nazionale per l'assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde.
La tredicesima mensilità è l’unica gratifica contrattuale prevista a livello nazionale: viene erogata a Natale ed è pari a una mensilità completa della retribuzione globale di fatto. Non esiste la quattordicesima nel CCNL artigianato alimentare.
Il CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato prevede una sola mensilità aggiuntiva: la tredicesima, pagata a Natale. Non è prevista la quattordicesima. La tredicesima è calcolata sulla retribuzione globale di fatto e matura proporzionalmente. Premio di risultato assente a livello nazionale: rinviato alla contrattazione regionale.
| Livello | Minimo mensile | Tredicesima (solo minimo) | Con 3 scatti anzianità |
|---|---|---|---|
| 1°S | 2.506,56 € | 2.506,56 € | ~2.607 € |
| 1° | 2.250,48 € | 2.250,48 € | ~2.337 € |
| 2° | 2.060,22 € | 2.060,22 € | ~2.134 € |
| 3°A | 1.919,85 € | 1.919,85 € | ~1.985 € |
| 3° | 1.815,90 € | 1.815,90 € | ~1.873 € |
| 4° | 1.741,84 € | 1.741,84 € | ~1.794 € |
| 5° | 1.661,41 € | 1.661,41 € | ~1.709 € |
| 6° | 1.554,41 € | 1.554,41 € | ~1.597 € |
Gli importi «con 3 scatti» sono indicativi (3 scatti biennali). La tredicesima si calcola sulla retribuzione globale di fatto dell’intero mese: comprende minimo tabellare, scatti di anzianità maturati e indennità fisse mensili (es. indennità di funzione quadri 36,15 €). Non si include l’EAR (che incide invece sulla tredicesima). Gli importi sono lordi.
La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») spetta a tutti i lavoratori dipendenti non in prova assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato. È erogata in occasione delle festività natalizie, entro il 24 dicembre di ciascun anno.
Il diritto alla tredicesima è un diritto acquisito per il lavoratore: non può essere escluso o ridotto unilateralmente dal datore. Al momento della cessazione del rapporto (per licenziamento, dimissioni o scadenza del contratto a termine), le quote di tredicesima maturate e non ancora pagate vengono liquidate proporzionalmente nel saldo finale.
La tredicesima è calcolata sulla retribuzione globale di fatto, che comprende:
Non rientrano nella base della tredicesima le voci variabili occasionali (straordinari, indennità di missione, rimborsi spese).
Per chi lavora meno di un anno intero, la tredicesima matura proporzionalmente: ogni mese intero di servizio dà diritto a 1/12 della tredicesima piena. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si calcolano come mese intero; quelle inferiori si trascurano.
A differenza di altri contratti collettivi (es. CCNL Commercio, CCNL Turismo, CCNL Metalmeccanici-PMI), il CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato non prevede la quattordicesima mensilità. Il documento CCNL riporta esplicitamente «quattordicesima: non prevista». Un lavoratore che passa dal commercio alla pasticceria artigianale deve essere consapevole di questa differenza nella struttura retributiva annua.
Il divisore orario contrattuale è 173 (non previsto divisore giornaliero per le imprese artigiane alimentari e della panificazione). Ciò significa che la retribuzione oraria si calcola dividendo la mensilità per 173.
Il CCNL nazionale non introduce un premio di risultato obbligatorio. Il rinnovo del 2024 ha tuttavia previsto che la contrattazione collettiva regionale si svolga a metà del quadriennio contrattuale (quindi intorno al 2025). È in quella sede che le organizzazioni datoriali regionali (Confartigianato regionale, CNA regionale) e le sigle sindacali di categoria possono definire premi di produttività o risultato, pacchetti welfare aggiuntivi e altri istituti economici di secondo livello.
I premi di produttività eventualmente concordati in sede regionale o aziendale possono beneficiare del regime fiscale agevolato (tassazione al 10%) nei limiti di legge (D.L. n. 50/2017 e successive modifiche).
L’importo della tredicesima incide su alcuni istituti di legge e contrattuali:
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.