In sintesi
- L'art. 224 è la disposizione finale del TULPS: contiene l'abrogazione espressa dell'art. 2 del Testo Unico sulle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa (R.D. 1058/1924) in sede giurisdizionale.
- Disciplina il regime transitorio dei ricorsi pendenti davanti alla Giunta provinciale amministrativa: quelli non ancora decisi alla data del R.D. 1848/1926 vengono automaticamente riqualificati come ricorsi gerarchici di competenza del prefetto.
- L'articolo contiene anche la sottoscrizione solenne del testo unico da parte di Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro per l'interno, con il visto d'ordine del Re.
- La norma chiude il TULPS con le clausole tipiche del diritto intertemporale, garantendo continuità procedurale nel passaggio tra i due regimi normativi.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 224 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
L'art. 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1058 , è abrogato.
I ricorsi, che all'atto di pubblicazione del testo unico approvato col R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848 fossero stati già presentati alla Giunta provinciale amministrativa e non fossero ancora decisi, sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del prefetto.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :
Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno :
Mussolini.
Stesso numero, altri codici
- Art. 224 Cod. Amb. — Consorzio nazionale imballaggi
- Art. 224 D.Lgs. 209/2005 — Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali
- Art. 224 Codice Civile: Obbligazioni contratte dal marito e dalla
- Articolo 224 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 224 Codice di Procedura Civile: Sequestro del documento
- Articolo 224 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti del giudice
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Natura e collocazione sistematica
L'art. 224 è l'ultimo articolo del TULPS e ne costituisce la clausola finale. A differenza delle disposizioni che lo precedono — contenenti precetti sostanziali o procedurali — l'art. 224 assolve tre funzioni distinte: abrogare espressamente una norma incompatibile con il nuovo ordinamento, regolare i ricorsi pendenti al momento di entrata in vigore dei precedenti testi unici di pubblica sicurezza, e formalizzare la firma del provvedimento. Il suo contenuto è essenzialmente di diritto intertemporale e non produce effetti nell'ordinamento vigente.
L'abrogazione dell'art. 2 del T.U. n. 1058/1924
Il primo comma abroga espressamente l'art. 2 del Testo Unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1058. La Giunta provinciale amministrativa (GPA) era un organo di giustizia amministrativa di primo grado, competente a decidere i ricorsi in materia di pubblica sicurezza nel quadro del previgente ordinamento. L'abrogazione dell'art. 2 di quel testo unico riflette la riorganizzazione della giustizia amministrativa in atto nel periodo fascista, con il potenziamento del Consiglio di Stato e la progressiva marginalizzazione delle GPA. La GPA verrà poi definitivamente abolita con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali.
Il regime dei ricorsi pendenti
Il secondo comma disciplina la sorte dei ricorsi che, al momento della pubblicazione del R.D. 6 novembre 1926, n. 1848 (il testo unico di pubblica sicurezza immediatamente precedente al TULPS del 1931), erano stati già presentati alla GPA ma non ancora decisi. Tali ricorsi vengono automaticamente riqualificati come ricorsi gerarchici devoluti alla competenza del prefetto. Questa soluzione — tipica delle clausole di diritto processuale transitorio — evita la perdita dell'atto di impulso già compiuto dalla parte, garantendo la prosecuzione del procedimento davanti al nuovo organo competente, senza necessità di ripresentare il ricorso.
La firma del provvedimento
Il terzo e quarto comma riportano la sottoscrizione formale del testo unico: il «Visto d'ordine di Sua Maestà il Re» e la firma di Mussolini, nella sua triplice veste di Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro per l'interno. Questa clausola di sottoscrizione non ha valore normativo autonomo ma costituisce l'atto formale di promulgazione regia e di controfirma ministeriale, secondo le forme previste dallo Statuto Albertino. La presenza della firma di Mussolini in tale posizione di rilievo storico riflette la concentrazione del potere esecutivo nelle sue mani nel periodo fascista.
Rilievo attuale
L'art. 224 è oggi norma storicamente esaurita: le GPA sono state soppresse, i ricorsi pendenti all'epoca si sono da tempo definiti, e l'abrogazione dell'art. 2 del T.U. 1058/1924 ha prodotto i suoi effetti. La norma conserva esclusivo valore storico-documentale come clausola di chiusura del TULPS e come testimonianza del quadro istituzionale del 1931.
Casi pratici
Caso 1: Ricorso pendente davanti alla GPA: riqualificazione come ricorso gerarchico
Tizio ha presentato nel 1926 un ricorso alla Giunta provinciale amministrativa contro un provvedimento del questore che gli ha negato la licenza di esercizio commerciale. Al momento della pubblicazione del R.D. 1848/1926, il ricorso non è ancora stato deciso. Ai sensi dell'art. 224, secondo comma, il ricorso di Tizio si considera automaticamente un ricorso gerarchico davanti al prefetto, che lo decide in via amministrativa senza che Tizio debba presentare un nuovo atto.
Caso 2: Commerciante: ricorso già deciso prima della transizione normativa
Caia aveva presentato un ricorso alla GPA nel 1925, che era già stato deciso prima della pubblicazione del R.D. 1848/1926. In questo caso, l'art. 224 non trova applicazione: la clausola transitoria riguarda solo i ricorsi «non ancora decisi» alla data del 1926. La decisione già adottata rimane ferma e produce i suoi effetti secondo la disciplina previgente.
Caso 3: Imprenditore: effetti dell'abrogazione dell'art. 2 T.U. 1058/1924
Sempronio intende impugnare un provvedimento di pubblica sicurezza dopo l'entrata in vigore del TULPS del 1931. La soppressione dell'art. 2 T.U. 1058/1924 operata dall'art. 224 significa che la GPA non è più competente a decidere tali ricorsi. Sempronio deve quindi individuare l'organo competente nel nuovo assetto: il prefetto per i ricorsi gerarchici, o il Consiglio di Stato per il contenzioso amministrativo, a seconda della natura dell'atto impugnato.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 224 TULPS?
È la disposizione finale del TULPS: abroga una norma incompatibile della previgente legge sulle GPA, regola i ricorsi pendenti trasformandoli in ricorsi gerarchici davanti al prefetto, e contiene la sottoscrizione formale del testo unico.
Cos'era la Giunta provinciale amministrativa?
Era un organo di primo grado di giustizia amministrativa, competente sui ricorsi in materia di pubblica sicurezza nel sistema previgente. È stata definitivamente abolita con la legge 1034/1971 che ha istituito i TAR.
Cosa succedeva ai ricorsi pendenti davanti alla GPA?
Ai sensi dell'art. 224, secondo comma, quelli non ancora decisi alla data del R.D. 1848/1926 venivano automaticamente riqualificati come ricorsi gerarchici devoluti alla competenza del prefetto, senza necessità di nuovi atti da parte dei ricorrenti.
Perché la firma di Mussolini compare nell'art. 224?
L'art. 224 riporta la sottoscrizione formale del testo unico: il visto del Re e la controfirma di Mussolini in quanto Capo del Governo e Ministro per l'interno, secondo le forme dello Statuto Albertino. È la clausola di promulgazione, non una disposizione normativa autonoma.
L'art. 224 TULPS è ancora applicabile?
No, è norma storicamente esaurita: le GPA sono state abolite, i ricorsi pendenti si sono da tempo definiti, e l'abrogazione dell'art. 2 T.U. 1058/1924 ha prodotto integralmente i propri effetti nel 1931.
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