← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Serve la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza per sparare armi da fuoco, lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio o effettuare esplosioni e accensioni pericolose.
  • Il divieto opera nei luoghi abitati e nelle loro adiacenze, lungo una via pubblica o in direzione di essa: è il contesto a rendere pericolosa la condotta.
  • È vietato sparare mortaletti e apparecchi simili: per essi non esiste alcuna licenza che ne renda lecito l'uso.
  • La licenza è richiesta anche per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.
  • Per i poligoni il sindaco deve comunque essere sentito per gli aspetti di competenza locale, quando non è lui a rilasciare la licenza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 57 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.

Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza.

Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.

Commento

Ratio e ambito di applicazione

L'art. 57 disciplina una categoria di attività accomunate dal loro potenziale pericolo per l'incolumità pubblica: lo sparo di armi da fuoco, il lancio di razzi, l'accensione di fuochi d'artificio, l'innalzamento di aerostati con fiamme e, in genere, ogni esplosione o accensione pericolosa. La norma non vieta in assoluto queste condotte, ma le sottopone a una licenza di pubblica sicurezza, così trasformando in attività controllata ciò che, lasciato alla libera iniziativa, esporrebbe a rischio persone e cose. Il bene tutelato è la sicurezza collettiva nei contesti in cui la presenza umana rende l'attività pericolosa.

L'ambito spaziale del divieto

La licenza è richiesta quando l'attività si svolge in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, oppure lungo una via pubblica o in direzione di essa. La delimitazione spaziale è centrale: il legislatore non si preoccupa dello sparo o dell'accensione in sé, ma del contesto in cui possono colpire o spaventare le persone, innescare incendi o provocare incidenti. L'autorità competente è quella locale di pubblica sicurezza, in coerenza con la dimensione territoriale del fenomeno.

Fuochi d'artificio e spettacoli pirotecnici

Il riferimento ai fuochi d'artificio rende l'art. 57 la norma di base per gli spettacoli pirotecnici, tipici delle feste patronali e degli eventi pubblici. L'accensione di artifici in un centro abitato o nelle sue vicinanze richiede la licenza, che si affianca alle ulteriori autorizzazioni e ai requisiti tecnici previsti dalla disciplina speciale in materia di prodotti esplodenti e dalle prescrizioni sull'attività di chi materialmente esegue lo spettacolo (il pirotecnico). Il rilascio è normalmente accompagnato da prescrizioni su distanze di sicurezza, presidi antincendio e modalità di esecuzione.

Il divieto dei mortaletti

Un comma è dedicato a uno specifico divieto assoluto: "è vietato sparare mortaletti e simili apparecchi". A differenza delle altre attività, qui non vi è una licenza che renda lecita la condotta: il legislatore considera i mortaletti, ordigni rumorosi e privi di valore spettacolare controllato, intrinsecamente pericolosi e ne vieta l'uso. La trasgressione integra un illecito sanzionabile a prescindere da ogni autorizzazione, che per questa fattispecie non è prevista.

Campi di tiro e poligoni privati

La norma estende la necessità della licenza all'apertura e alla gestione di campi di tiro o poligoni privati. Si tratta di attività stabili e organizzate, in cui lo sparo è praticato in modo continuativo: il controllo preventivo dell'autorità di pubblica sicurezza serve a verificare la sicurezza degli impianti, le misure di contenimento dei proiettili e l'idoneità della localizzazione. Per questi impianti la disposizione prevede inoltre un coinvolgimento dell'ente locale: il sindaco deve essere sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale quando non sia lui stesso a rilasciare la licenza. Si realizza così un raccordo tra l'interesse alla sicurezza pubblica e gli interessi locali (urbanistici, ambientali, di quiete pubblica).

Rinvio al regolamento e profili pratici

La norma rinvia al regolamento per le modalità di attuazione e per la disciplina transitoria relativa ai poligoni privati. Sul piano operativo, l'art. 57 è richiamato ogni volta che un'amministrazione comunale autorizza fuochi d'artificio per una festa, oppure quando un'associazione sportiva intende aprire un campo di tiro. La mancanza della licenza, là dove richiesta, espone alle sanzioni previste dal TULPS e può comportare l'interruzione dell'attività; per i mortaletti, invece, il divieto è assoluto e nessuna autorizzazione può renderne lecito l'uso.

Casi pratici

Caso 1: Spettacolo pirotecnico per la festa patronale

Tizio, presidente di un comitato festeggiamenti, organizza lo spettacolo di fuochi d'artificio per la festa del paese, da accendere in una piazza del centro abitato. Per l'accensione degli artifici in un luogo abitato deve munirsi della licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 57, oltre a rispettare le prescrizioni tecniche e di sicurezza e ad affidarsi a un pirotecnico abilitato. Senza licenza l'accensione sarebbe illecita.

Caso 2: Apertura di un poligono di tiro privato

Caia, a nome di un'associazione sportiva, intende aprire e gestire un campo di tiro privato. Deve ottenere la licenza prevista dall'art. 57 per i poligoni privati. Poiché la licenza non è rilasciata dal Comune, l'autorità procedente sente il sindaco per gli aspetti di competenza dell'ente locale, valutando localizzazione, sicurezza degli impianti e contenimento dei proiettili prima del rilascio.

Caso 3: Uso di mortaletti durante una sagra

Sempronio, durante una sagra, accende alcuni mortaletti per fare rumore. La condotta è illecita: l'art. 57 contiene un divieto assoluto di sparare mortaletti e apparecchi simili, e per essi non esiste alcuna licenza che possa renderli leciti. Sempronio è quindi sanzionabile a prescindere da qualunque autorizzazione, diversamente da quanto accade per i fuochi d'artificio regolarmente autorizzati.

Domande frequenti

Serve un'autorizzazione per i fuochi d'artificio in paese?

Sì. L'accensione di fuochi d'artificio in un luogo abitato o nelle adiacenze richiede la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, oltre alle prescrizioni tecniche di sicurezza.

Posso sparare petardi o mortaletti durante una festa?

No. L'art. 57 vieta in modo assoluto di sparare mortaletti e apparecchi simili: per essi non esiste alcuna licenza che ne renda lecito l'uso.

Quando è necessaria la licenza per spari ed esplosioni?

Quando l'attività si svolge in un luogo abitato o nelle adiacenze, lungo una via pubblica o in direzione di essa. È il contesto a rendere pericolosa la condotta.

Per aprire un poligono di tiro privato cosa serve?

È richiesta la licenza prevista dall'art. 57 per l'apertura e la gestione di campi di tiro o poligoni privati, con verifica della sicurezza degli impianti.

Il Comune ha un ruolo nei poligoni privati?

Sì. Quando la licenza non è rilasciata dal Comune, il sindaco deve comunque essere sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale.

Chi rilascia la licenza per spari e fuochi d'artificio?

L'autorità locale di pubblica sicurezza, in coerenza con la dimensione territoriale del fenomeno e con il coinvolgimento del Comune nei casi previsti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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