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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La fabbricazione, l'assemblaggio, l'importazione, l'esportazione e la vendita di armi (diverse dalle armi da guerra) richiedono la licenza del questore.
  • I titolari di licenza possono gestire i caricatori ex art. 38, primo comma, secondo periodo senza ulteriori adempimenti nell'ambito dell'attività autorizzata.
  • È consentita la rottamazione delle parti d'arma fabbricate all'interno dei siti indicati in licenza, anche se già marchiate, con immediata annotazione nel registro di carico/scarico.
  • La raccolta di armi artistiche, rare o antiche richiede anch'essa la licenza del questore.
  • La validità ordinaria della licenza è di 3 anni; quella per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche segue il regime permanente dell'art. 32.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 31 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'articolo 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.

Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo. Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi di cui al presente comma è consentita, all'interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle parti d'arma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni identificativi o distintivi di cui all' articolo 11, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110 . L'avvenuta rottamazione delle parti d'arma, iscritte nel registro di cui all'articolo 35, è immediatamente annotata nel medesimo registro.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.

Commento

Ratio e funzione nel sistema del TULPS

L'articolo 31 costituisce il perno del controllo amministrativo sull'industria e sul commercio delle armi comuni da sparo e degli strumenti analoghi. Mentre l'art. 28 regolamenta le armi da guerra attraverso un regime autorizzativo più stringente riservato al Ministero competente, l'art. 31 affida al questore la competenza sul rilascio delle licenze per il ciclo produttivo e commerciale delle armi non da guerra: fabbricazione, assemblaggio, importazione, esportazione, raccolta a fini commerciali o industriali, e messa in vendita. La norma persegue una finalità di ordine pubblico: garantire la tracciabilità e il controllo di ogni soggetto che, a qualsiasi titolo, immetta armi nel mercato o ne gestisca grandi quantità.

Ambito soggettivo e oggettivo

L'ambito soggettivo abbraccia qualunque soggetto che eserciti, anche saltuariamente e non professionalmente, attività di raccolta di armi per ragioni commerciali o industriali. La norma si applica alle armi comuni da sparo, alle armi bianche che rientrino nella definizione legislativa, e alle loro parti costitutive. Sono escluse le armi da guerra, soggette al regime speciale degli artt. 28 e seguenti nonché alla legge 9 luglio 1990, n. 185. Il terzo comma estende l'obbligo di licenza alle collezioni di armi artistiche, rare o antiche, che pur non avendo vocazione commerciale vengono radicate in un circuito autorizzativo per ragioni di tracciabilità del patrimonio storico armiero.

Procedimento di rilascio e requisiti

La licenza è rilasciata dal questore della provincia ove ha sede lo stabilimento o il negozio. Il rilascio è condizionato ai requisiti soggettivi generali previsti dal TULPS (assenza di precedenti ostativi, capacità di obbligarsi ai sensi dell'art. 32) e a quelli specifici stabiliti dalla normativa di settore, in particolare dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, che disciplina le caratteristiche tecniche delle armi e gli obblighi di marcatura. La licenza indica i locali per i quali è valida, e non può essere utilizzata per attività svolte in sedi diverse (art. 32, primo comma). La durata ordinaria è fissata in 3 anni, con obbligo di rinnovo.

Rottamazione delle parti d'arma

Il secondo comma, secondo periodo, introdotto da modifiche successive, consente ai fabbricanti di provvedere alla rottamazione interna di parti d'arma prodotte ma non ancora immesse sul mercato, anche se già munite di marcatura CE o dei segni identificativi ex art. 11, comma 1, L. 110/1975. La rottamazione deve avvenire all'interno dei siti indicati nella licenza e deve essere immediatamente annotata nel registro ex art. 35. La disposizione risponde all'esigenza di consentire alle aziende armiere di gestire scarti e difetti di produzione senza dover ricorrere a procedure di smaltimento esterne più gravose.

Caricatori: semplificazione per i titolari di licenza

Il secondo comma, primo periodo, stabilisce che i titolari di licenza ex art. 31 non sono tenuti — nell'ambito delle attività autorizzate — alle autorizzazioni e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per i caricatori di cui all'art. 38, primo comma, secondo periodo del TULPS. Si tratta di una misura di semplificazione amministrativa che evita la duplicazione di oneri burocratici per soggetti già inseriti in un circuito autorizzativo controllato.

Profili sanzionatori

L'esercizio di attività di fabbricazione, commercio o raccolta di armi in assenza di licenza integra la contravvenzione di cui all'art. 31 del TULPS in combinato con gli artt. 17 e 18, punita con l'arresto e l'ammenda nelle misure stabilite dalla parte penale del Testo Unico. Il sequestro delle armi è conseguenza ordinaria dell'accertamento dell'illecito. Sul piano amministrativo, la licenza può essere sospesa o revocata in caso di violazioni degli obblighi di registrazione o di mutamento delle condizioni che ne avevano consentito il rilascio.

Rapporti con altre norme

L'art. 31 va letto in coordinamento con: l'art. 28 (armi da guerra); l'art. 32 (requisiti soggettivi e stabilità della licenza); l'art. 35 (registro di carico e scarico); l'art. 38 (detenzione di armi comuni da sparo); la legge 110/1975 (norme su armi, munizioni ed esplosivi); il D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105 (recepimento della direttiva europea sulle armi); la legge 9 luglio 1990, n. 185 (controllo sull'esportazione di materiale di armamento). Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 31 non esonerarono dall'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 38 per la detenzione di armi che non rientrino nelle giacenze produttive o commerciali.

Casi pratici

Caso 1: Apertura di un'armeria: richiesta e rinnovo della licenza

Tizio intende aprire un'armeria in provincia di Milano. Prima di esporre le prime armi, deve presentare domanda al questore di Milano corredandola dei documenti relativi ai locali destinati all'attività, ai sistemi di custodia e ai propri requisiti soggettivi (assenza di condanne ostative, piena capacità di agire). Il questore rilascia la licenza per i locali indicati nella domanda, valida 3 anni. Allo scadere del termine, Tizio deve presentare istanza di rinnovo prima della scadenza; l'esercizio dell'attività oltre la scadenza senza rinnovo espone all'applicazione delle sanzioni penali del TULPS.

Caso 2: Rottamazione interna di parti d'arma difettose

Caia, titolare di una fabbrica di armi semiautomatiche, riscontra un difetto di lavorazione su un lotto di fusti già marcati ai sensi dell'art. 11, L. 110/1975, ma non ancora consegnati ai distributori. Poiché i fusti difettosi si trovano ancora all'interno del sito produttivo indicato nella propria licenza ex art. 31, Caia procede alla rottamazione senza necessità di coinvolgere soggetti terzi o richiedere ulteriori autorizzazioni. L'operazione deve essere annotata immediatamente nel registro ex art. 35, con indicazione della data, del numero di parti distrutte e del metodo di rottamazione impiegato.

Caso 3: Collezione di armi antiche: licenza e variazioni

Sempronio coltiva da anni la passione per le armi da fuoco d'epoca e intende costituire una collezione di armi artistiche e rare. Ai sensi del terzo comma dell'art. 31, deve richiedere la licenza al questore anche per questa attività non commerciale. Una volta ottenuta la licenza — che ai sensi dell'art. 32 è permanenteSempronio amplia significativamente la collezione acquistando nuovi pezzi in asta. Dovrà denunciare al questore i cambiamenti sostanziali della collezione (nuovi pezzi rilevanti, variazioni del luogo di deposito) ai sensi dell'art. 32, terzo comma, a pena di ammenda.

Domande frequenti

Chi rilascia la licenza per aprire un'armeria?

Il questore della provincia in cui è situato il locale destinato all'attività. La licenza è valida esclusivamente per i locali in essa indicati e ha durata di 3 anni.

È possibile vendere armi senza licenza se si tratta di una vendita occasionale?

No. L'art. 31 non distingue tra attività professionale continuativa e vendita occasionale: chiunque ponga armi in vendita o ne faccia raccolta per ragioni di commercio, anche sporadicamente, deve essere in possesso della licenza del questore.

La licenza per le collezioni di armi artistiche ha una scadenza?

No. Ai sensi dell'art. 32, la licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Il collezionista deve però comunicare al questore le variazioni sostanziali della collezione o del luogo di deposito.

Un fabbricante può distruggere parti d'arma già marchiate senza autorizzazioni aggiuntive?

Sì, purché le parti si trovino ancora all'interno del sito produttivo indicato nella licenza e non siano state immesse sul mercato. La rottamazione deve essere annotata immediatamente nel registro di carico/scarico ex art. 35.

Quali conseguenze comporta l'esercizio dell'attività senza licenza o con licenza scaduta?

L'esercizio senza licenza integra una contravvenzione punita con arresto e ammenda ai sensi del TULPS. Le armi possono essere sequestrate. L'attività con licenza scaduta è equiparata all'assenza di licenza fino al rinnovo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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