In sintesi
- L'art. 27 esclude dall'obbligo di avviso preventivo ex art. 25 gli accompagnamenti del Viatico (sacramento portato ai malati gravi) e i trasporti funebri, in ragione della loro urgenza e delicatezza.
- L'esenzione non è assoluta: restano ferme le prescrizioni di sanità pubblica e polizia locale che regolano la circolazione funebre e l'igiene nei trasporti di salme.
- Il questore conserva tuttavia il potere di vietare la forma solenne del trasporto funebre o di imporre cautele specifiche a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.
- La norma riflette il bilanciamento tra urgenza della cerimonia e necessità di controllo delle autorità di pubblica sicurezza sullo spazio pubblico.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 27 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.
Il questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.
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Commento
Ratio della disposizione
L'art. 27 TULPS introduce una deroga espressa all'obbligo di avviso preventivo sancito dall'art. 25. La ratio è intuitiva: sia l'accompagnamento del Viatico — il sacramento dell'eucaristia portato ai fedeli in punto di morte o gravemente malati — sia il trasporto funebre sono eventi che per loro natura non possono essere programmati con il preavviso di tre giorni richiesto dall'art. 25. La malattia grave sopraggiunge improvvisamente, e il decesso non è pianificabile. Imporre l'obbligo di preavviso a tali cerimonie significherebbe renderlo di fatto inapplicabile, costringendo l'autorità o a tollerare la violazione sistematica della norma o ad applicare sanzioni in contesti palesemente inadeguati. Il legislatore del 1931 ha preferito una soluzione di buon senso: l'esenzione dal preavviso, con la riserva di poteri residuali del questore per i casi in cui le cerimonie funebri assumano connotati di particolare impatto sull'ordine pubblico.
Il Viatico nel contesto attuale
Il Viatico è un istituto canonico cattolico (can. 921 CIC 1983): il presbitero porta l'eucaristia al fedele in pericolo di vita, in un percorso che tradizionalmente avveniva anche attraverso le vie pubbliche con una piccola processione. Nella prassi contemporanea il trasporto del Viatico è quasi sempre effettuato in modo discreto e privato, senza corteo pubblico. La disposizione dell'art. 27, nata in un contesto storico in cui le processioni del Viatico erano fenomeno comune, ha oggi ridotta rilevanza pratica ma conserva valore sistematico: chiarisce che le cerimonie religiose urgenti e legate alla vita e alla morte si sottraggono al filtro amministrativo del preavviso.
I trasporti funebri: l'esenzione e i suoi limiti
La categoria di maggiore rilevanza pratica è quella dei trasporti funebri. L'esenzione dall'obbligo di avviso ex art. 25 è espressamente prevista, ma il secondo comma introduce un potere residuale del questore: il questore può vietare che il trasporto funebre avvenga «in forma solenne» o può determinare «speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini». Il sintagma «forma solenne» indica un funerale con corteo pubblico di rilevante impatto sulla viabilità o con caratteristiche tali da attrarre folle: si pensi ai funerali di personalità politiche, religiose o pubbliche, a cerimonie con corteo storico, o a trasporti funebri che per numero di partecipanti o percorso incidano significativamente sulla circolazione urbana. Per i funerali ordinari — anche quelli con corteo modesto — il potere del questore rimane latente e normalmente non si esercita.
Il coordinamento con le norme di sanità pubblica e polizia locale
La clausola di salvaguardia del primo comma («salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale») è essenziale: l'esenzione dall'obbligo di avviso del TULPS non esime dall'obbligo di rispettare il D.P.R. 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria), le ordinanze comunali in materia di trasporti funebri, e le prescrizioni delle aziende sanitarie locali in ordine alle modalità di trasporto e conservazione delle salme. In pratica, l'impresa di pompe funebri opera nel rispetto di un complesso normativo autonomo — permesso di trasporto salma, autorizzazione comunale, rispetto dei percorsi designati — che è del tutto indipendente dall'art. 25 TULPS. L'art. 27 esenta dal solo preavviso di pubblica sicurezza, non dal resto della regolamentazione.
Implicazioni per i funerali di persone decedute con cause di sicurezza pubblica
Un profilo delicato riguarda i trasporti funebri di persone decedute in circostanze che possono generare tensioni sociali o concentrazioni di folla: esponenti di organizzazioni criminali con seguito territoriale, vittime di episodi di violenza politica, personaggi divisivi. In questi casi il questore può esercitare il potere di vietare la forma solenne o prescrivere cautele: il percorso del corteo, la limitazione del numero di partecipanti, la presenza di forze dell'ordine lungo il tragitto. L'esercizio di tale potere in contesti sensibili è frequente nelle grandi aree urbane, e i provvedimenti del questore possono essere impugnati davanti al TAR, sebbene la natura urgente dell'evento renda spesso inefficace la tutela giurisdizionale in via preventiva.
Casi pratici
Caso 1: Funerale di personalità pubblica: prescrizioni del questore
Il sindaco di un comune capoluogo decede improvvisamente. La famiglia organizza un funerale con corteo pubblico lungo il corso principale della città, con la partecipazione attesa di migliaia di cittadini. Poiché si tratta di un trasporto funebre, nessun avviso preventivo ai sensi dell'art. 25 è dovuto. Tuttavia, il questore — informato dell'evento dall'impresa di pompe funebri che ha acquisito l'incarico — emette un provvedimento ex art. 27 secondo comma, imponendo prescrizioni sul percorso (deviazione su un asse più ampio) e richiedendo la presenza di un servizio d'ordine privato. Tizio, esecutore testamentario incaricato dall'organizzazione, recepisce le prescrizioni senza contestazioni, e il funerale si svolge in ordine.
Caso 2: Corteo funebre di esponente criminale: divieto di forma solenne
Alla morte di un noto esponente di un'organizzazione criminale locale, la famiglia annuncia un funerale con corteo pubblico e musicanti. Il questore, valutato il rischio di concentrazione di affiliati e la probabile presenza di manifestazioni di omaggio ostentate, emette un provvedimento che vieta la forma solenne del trasporto funebre, consentendo solo il trasferimento del feretro in forma privata verso il luogo di sepoltura. Caia, avvocato della famiglia, impugna il provvedimento al TAR in via cautelare, sostenendo la violazione della libertà religiosa. Il TAR respinge il ricorso cautelare, ritenendo prevalente la tutela dell'ordine pubblico documentata dalla Questura. Il funerale si svolge in forma privata.
Caso 3: Accompagnamento del Viatico senza preavviso
Il parroco di una parrocchia di quartiere si reca di notte a portare il Viatico a un fedele anziano in gravi condizioni, accompagnato da un piccolo gruppo di fedeli che percorre brevemente la via pubblica. Non viene dato alcun avviso alla Questura, poiché l'art. 27 esenta espressamente l'accompagnamento del Viatico dall'obbligo dell'art. 25. Sempronio, agente di polizia di turno che incrocia il gruppetto, non contesta nulla: la cerimonia rientra nell'esenzione di legge. Nessun provvedimento viene adottato né dall'autorità di pubblica sicurezza né da quella sanitaria, in assenza di qualsiasi profilo di rischio per l'ordine pubblico.
Domande frequenti
I funerali devono essere comunicati alla Questura?
No. L'art. 27 TULPS esonera espressamente i trasporti funebri dall'obbligo di avviso preventivo al questore previsto dall'art. 25. L'impresa funebre e la famiglia non devono richiedere autorizzazioni di pubblica sicurezza, fermo restando il rispetto del regolamento di polizia mortuaria (DPR 285/1990) e delle norme comunali.
Il questore può comunque intervenire su un funerale?
Sì. Il secondo comma dell'art. 27 consente al questore di vietare la forma solenne del trasporto funebre o di imporre cautele specifiche per ragioni di ordine pubblico o sicurezza. Il potere si esercita tipicamente per funerali di personalità che attirano folle rilevanti o in presenza di rischi documentati di turbativa.
Cosa si intende per 'forma solenne' del trasporto funebre?
La forma solenne indica un funerale con corteo pubblico di impatto significativo sulla viabilità o la sicurezza: numerosi partecipanti, presenza di rappresentanze ufficiali, musica in strada, percorso lungo arterie principali. I funerali ordinari — anche con modesto corteo — normalmente non rientrano nel perimetro del potere di divieto del questore.
L'esenzione dall'avviso al questore vale anche per le altre autorizzazioni funebri?
No. L'esenzione riguarda solo l'avviso di pubblica sicurezza ex art. 25 TULPS. Rimangono pienamente applicabili le norme di sanità pubblica (autorizzazione al trasporto della salma, certificato di morte, ecc.) e i regolamenti comunali di polizia mortuaria.
L'accompagnamento del Viatico può svolgersi liberamente sulla pubblica via?
Sì, l'art. 27 lo esenta espressamente dall'obbligo di avviso ex art. 25. Nella prassi contemporanea il Viatico viene portato in modo discreto, quasi sempre senza corteo visibile, rendendo la disposizione di limitata rilevanza pratica.
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