- Per esercitare l'attività di intermediario nel settore delle armi (ai sensi del D.Lgs. 527/1992) occorre un'apposita licenza triennale rilasciata dal questore.
- La licenza non è richiesta ai rappresentanti muniti di mandato delle parti interessate, a condizione che il mandato sia comunicato alla questura competente per territorio.
- Ogni operatore autorizzato deve trasmettere mensilmente alla questura — anche via PEC — un resoconto dettagliato delle operazioni effettuate nel mese precedente.
- Chi ha la disponibilità materiale delle armi o delle munizioni è obbligato alla tenuta dei registri ex artt. 35 e 55 TULPS con annotazione di ogni operazione.
- La mancata comunicazione mensile può comportare la sospensione della licenza (prima violazione) o la sospensione/revoca in caso di recidiva.
Testo dell'articoloVigente
Art. 31-bis TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
1. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1, lettera p) , e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185 , come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105 , per esercitare l'attività di intermediario di cui all' articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 , nel settore delle armi, è richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validità di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31. La licenza non è necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate.
Del mandato è data comunicazione alla questura competente per territorio.
2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo giorno del mese, all'autorità che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto può essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorità. L'operatore, nel caso in cui abbia la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni, è obbligato alla tenuta del registro di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonché ad effettuare le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite.
3. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 SETTEMBRE 2013, N. 121 .
Commento
Ratio e contesto normativo
L'art. 31-bis è stato introdotto per colmare una lacuna regolatoria: prima della sua vigenza, l'attività di intermediazione nel settore delle armi — distinta dalla fabbricazione e dal commercio diretto — non era assoggettata a un regime autorizzativo specifico. La norma si inserisce nel quadro della direttiva europea sul controllo delle armi da fuoco e dei conseguenti decreti di recepimento, in particolare il D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105, che ha modificato la legge 9 luglio 1990, n. 185 sull'esportazione di materiale di armamento. La funzione dell'articolo è garantire la tracciabilità delle operazioni di intermediazione e assoggettare i broker di armi agli stessi standard di controllo previsti per i soggetti che operano direttamente sul mercato.
Definizione di intermediario e ambito di applicazione
L'attività di intermediazione rilevante ai fini dell'art. 31-bis è quella descritta dall'art. 1-bis, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527: soggetti che, senza acquistare la proprietà dei beni, facilitano l'incontro tra venditore e acquirente di armi o materiali connessi, percependo un compenso. L'articolo esplicita che le previsioni degli artt. 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della legge 185/1990 (come modificata dal D.Lgs. 105/2012) restano ferme, sicché i materiali che ricadono nel regime di controllo rafforzato previsto da quella legge soggiacciono a iter autorizzativi ulteriori rispetto alla sola licenza questorile.
Esclusione per i rappresentanti con mandato
La norma esonera dall'obbligo di licenza i rappresentanti muniti di mandato delle parti interessate. Il presupposto è che il mandatario agisca per conto di soggetti già inseriti nel circuito autorizzato e che il suo operato non fuoriesca dall'oggetto del mandato. Il mandato deve essere comunicato alla questura competente per territorio, anche in assenza di uno specifico termine: la comunicazione è condizione di liceità dell'esonero e deve essere effettuata prima che il rappresentante inizi ad operare.
Obblighi di rendicontazione mensile
Il secondo comma impone all'operatore autorizzato di trasmettere, entro l'ultimo giorno del mese, alla questura che ha rilasciato la licenza un resoconto analitico di tutte le operazioni di intermediazione effettuate nel mese. La norma ammette la trasmissione via PEC, coerentemente con la progressiva informatizzazione dei rapporti tra privati e pubblica amministrazione. Il resoconto deve essere sufficientemente dettagliato da consentire alla questura di ricostruire l'intera catena commerciale di ogni operazione: identità delle parti, tipologia e quantità delle armi, Paesi di origine e destinazione.
Obblighi di tenuta dei registri
Quando l'intermediario acquisisce anche la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni — ipotesi che può ricorrere durante il trasporto o lo stoccaggio temporaneo — scatta l'obbligo di tenuta del registro di carico/scarico delle armi (art. 35 TULPS) e del registro delle munizioni (art. 55 TULPS), con annotazione di ciascuna operazione. Questo doppio livello di tracciabilità — resoconto mensile per ogni intermediazione anche senza contatto fisico con le armi, e registro analitico quando le armi transitano nella disponibilità dell'operatore — rispecchia il principio di proporzionalità: maggiore il rischio, maggiore la trasparenza richiesta.
Profili sanzionatori
Il terzo comma articola un sistema sanzionatorio graduale: la prima violazione dell'obbligo di comunicazione mensile può comportare la sospensione della licenza; in caso di recidiva, la questura può irrogare sia la sospensione sia la revoca. La graduazione rispecchia il principio di proporzionalità, ma la scelta tra sospensione e revoca in sede di recidiva è rimessa alla valutazione discrezionale del questore, che deve tenere conto della gravità della violazione, del numero delle operazioni non comunicabili e dell'eventuale pregiudizio all'interesse pubblico alla tracciabilità. L'assenza di licenza, ove richiesta, integra le contravvenzioni penali del TULPS.
Rapporti con l'art. 31 e con la legge 185/1990
L'art. 31-bis rinvia espressamente all'art. 31 per le disposizioni applicabili in quanto compatibili: ciò significa che i requisiti soggettivi (art. 32), la vincolatività ai locali indicati e la durata triennale della licenza trovano applicazione anche per gli intermediari. Rispetto alla legge 185/1990, l'art. 31-bis opera come disciplina di base per le armi comuni, mentre la legge 185 si applica al materiale di armamento militare e a specifiche categorie di prodotti a duplice uso definite a livello europeo.
Casi pratici
Caso 1: Intermediario che facilita la vendita tra due armerie europee
Tizio è un broker indipendente che mette in contatto armerie italiane con fornitori dell'Est Europa per l'approvvigionamento di armi comuni da sparo. Prima di avviare l'attività, Tizio presenta domanda al questore competente per il rilascio della licenza ex art. 31-bis, allegando la documentazione sui requisiti soggettivi. Ogni mese, entro il giorno 31, invia alla questura via PEC un prospetto con l'elenco delle trattative concluse nel mese, comprensivo di tipologia di armi, quantità e parti contraenti. Non avendo mai la disponibilità fisica delle armi, Tizio non è tenuto alla tenuta dei registri ex art. 35 e 55 TULPS.
Caso 2: Rappresentante con mandato: comunicazione alla questura
Caia è dipendente di una società armiera tedesca e opera in Italia come rappresentante con mandato scritto per raccogliere ordini da distributori italiani. Poiché è munita di mandato, Caia non necessita della licenza ex art. 31-bis. Tuttavia, prima di iniziare a visitare i clienti italiani, la società le conferisce un mandato specifico che Caia provvede a comunicare alla questura competente per il territorio in cui prevalentemente opera. La comunicazione viene effettuata via PEC, con allegata copia del mandato e dei dati identificativi della mandante.
Caso 3: Omessa comunicazione mensile e avvio del procedimento di sospensione
Sempronio, intermediario autorizzato, nel mese di marzo dimentica di trasmettere il resoconto mensile alla questura entro il 31 marzo. In aprile la questura lo contesta formalmente. Trattandosi di prima violazione, il questore avvia il procedimento per la sospensione della licenza ai sensi dell'art. 31-bis, terzo comma, con audizione di Sempronio ai sensi della L. 241/1990. Sempronio produce il resoconto tardivo e documenta che si è trattato di una dimenticanza isolata, circostanza che il questore valuta favorevolmente nel determinare la durata della sospensione.
Domande frequenti
Un intermediario di armi che non acquista mai la proprietà dei beni deve comunque avere la licenza?
Sì, a meno che non si tratti di un rappresentante con mandato delle parti. Chi esercita l'attività di intermediazione in modo autonomo, senza mandato, deve ottenere la licenza triennale dal questore.
Entro quando va trasmesso il resoconto mensile delle operazioni?
Entro l'ultimo giorno di ciascun mese, con riferimento alle operazioni del mese stesso. La trasmissione può avvenire via PEC all'indirizzo della questura che ha rilasciato la licenza.
Il rappresentante con mandato deve comunicare qualcosa alla questura?
Sì. Pur non necessitando della licenza, il rappresentante è tenuto a comunicare il mandato alla questura competente per territorio prima di iniziare ad operare.
Quando scatta l'obbligo di tenere i registri ex artt. 35 e 55 TULPS?
Solo quando l'intermediario ha la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni, ad esempio durante il trasporto o lo stoccaggio temporaneo. Se l'attività è puramente negoziale, il solo resoconto mensile è sufficiente.
Cosa rischia un intermediario che non invia il resoconto mensile?
Alla prima violazione può essere disposta la sospensione della licenza. In caso di recidiva, il questore può disporre sia la sospensione sia la revoca, in base alla gravità della violazione.
La licenza ex art. 31-bis ha la stessa durata di quella ex art. 31?
Sì, entrambe hanno validità triennale. Ai titolari della licenza ex art. 31-bis si applicano, in quanto compatibili, anche le altre disposizioni regolamentari previste per la licenza ex art. 31.
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