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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Licenza del prefetto obbligatoria per fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche e qualsiasi altro esplosivo non rientrante nell'art. 46 TULPS.
  • Fuochi artificiali e prodotti affini sono espressamente inclusi nel divieto senza licenza: anche la pirotecnica amatoriale o artigianale richiede autorizzazione prefettizia.
  • Materie prime per la produzione di esplosivi sono soggette alla stessa disciplina autorizzatoria, a prescindere dallo stadio di lavorazione.
  • Polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina costituiscono categoria separata, anch'essa soggetta a licenza prefettizia per deposito, vendita e trasporto (non la fabbricazione, disciplinata altrove).
  • Il regime autorizzatorio si affianca alle disposizioni penali in materia di esplosivi (in particolare art. 678 e ss. c.p. e D.Lgs. 123/2015 di recepimento della direttiva UE sugli esplosivi per uso civile).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 47 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Senza licenza del prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti

È vietato altresì, senza licenza del prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

Commento

Ratio e funzione dell'articolo nel sistema TULPS

L'art. 47 costituisce il perno del regime autorizzatorio prefettizio per gli esplosivi «civili», ossia quelle sostanze che, pur avendo potenziale deflagrante o detonante, non rientrano nella disciplina militare o in quella dell'art. 46 (che regola le materie esplodenti di interesse strategico-industriale con regime ancora più stringente). La norma esprime la scelta del legislatore del 1931 di assoggettare alla vigilanza dello Stato, nelle persone dei suoi organi periferici, ogni attività economica o anche solo detentiva che possa costituire pericolo per l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico e la sicurezza delle persone. La licenza del prefetto — non del questore, né del sindaco — segnala la gravità del rischio che il legislatore riconnette a queste sostanze: la competenza prefettizia implica una valutazione che travalica il mero ordine pubblico locale e investe la sicurezza del territorio provinciale nel suo complesso.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Sul piano oggettivo, l'art. 47 copre: (a) polveri piriche, ossia sostanze deflagranti a base di nitrato di potassio, carbone e zolfo (la tradizionale «polvere nera»); (b) qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli dell'art. 46, categoria aperta che la prassi e la dottrina interpretano in modo estensivo, includendo detonatori, micce, cordoni detonanti; (c) fuochi artificiali e prodotti affini, tra cui le cosiddette «materie pirotecniche» ai sensi del D.Lgs. 58/2010 (poi D.Lgs. 123/2015); (d) materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti (precursori); (e) polveri senza fumo propellenti a base di nitrocellulosa o nitroglicerina (secondo comma), categoria rilevante soprattutto per l'industria delle munizioni civili e per i ricaricatori amatoriali. Sul piano soggettivo, la disposizione si applica sia a soggetti imprenditori (fabbricanti, grossisti, dettaglianti, vettori) sia a privati cittadini che intendano tenere in deposito, anche a fini non commerciali, le sostanze indicate.

Le condotte vietate in assenza di licenza

L'articolo enumera quattro condotte autonomamente sanzionate: fabbricare (produzione industriale o artigianale), tenere in deposito (detenzione anche non commerciale, sia in luogo fisso sia mobile), vendere (cessione a titolo oneroso, inclusa la vendita al dettaglio di fuochi artificiali), trasportare (movimentazione su strada, ferrovia o altro vettore). Ciascuna di queste attività richiede una licenza autonoma o, se cumulativamente esercitate dallo stesso soggetto, titoli separati o una licenza onnicomprensiva se così espressamente rilasciata dal prefetto. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la detenzione «occasionale» non costituisce esimente: anche il privato che conservi fuochi artificiali acquistati all'estero risponde della mancanza di licenza se supera le soglie quantitative fissate dal regolamento attuativo.

Coordinamento con il D.Lgs. 123/2015 e la normativa UE

Il D.Lgs. 123/2015, che ha recepito la direttiva 2014/28/UE sugli esplosivi per uso civile, ha introdotto un sistema parallelo di autorizzazioni settoriali (MAB — Ministero degli Interni Dipartimento dei Vigili del Fuoco) per i fabbricanti e distributori di esplosivi ad uso civile. Questo regime si affianca e non sostituisce la licenza prefettizia ex art. 47 TULPS: l'operatore che voglia fabbricare esplosivi per il mercato civile deve possedere sia l'autorizzazione ex D.Lgs. 123/2015 sia la licenza prefettizia ex artt. 47 e ss. TULPS. Analoga duplicazione si riscontra per la pirotecnica: il D.Lgs. 58/2010 (articoli pirotecnici) richiede una certificazione CE del prodotto e un'iscrizione al registro degli operatori, ma non esonera dall'obbligo di licenza prefettizia per il deposito e la vendita. I fuochi di categoria F1 (bassa pericolosità, vendita libera) sono esclusi dalla licenza prefettizia per la vendita al dettaglio, ma rimangono soggetti alle norme sui depositi.

Polveri senza fumo: il secondo comma

Il secondo comma disciplina separatamente le polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina, tradizionalmente denominate «polveri propellenti» nella nomenclatura balistica. Si tratta di sostanze utilizzate per la propulsione di proiettili in armi da fuoco, non per l'innesco di esplosioni nel senso tecnico del termine. Il legislatore le ha incluse nell'art. 47 per ragioni di sicurezza pubblica: la detonazione accidentale di quantitativi rilevanti di polvere propellente può comunque causare lesioni gravi. Il secondo comma non menziona la «fabbricazione», il che significa che la produzione industriale di queste polveri è regolata da norme speciali (in particolare D.Lgs. 123/2015 e normativa militare). L'obbligo di licenza riguarda deposito, vendita e trasporto. In pratica, la norma incide soprattutto sui rivenditori di munizionamento e sui negozi di armi che trattano polvere sfusa per ricarica.

Profili sanzionatori

La violazione dell'art. 47 TULPS (attività senza licenza) integra il reato contravvenzionale previsto dall'art. 17 TULPS, punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro nelle previsioni originarie, importi che il D.Lgs. 507/1999 ha tuttavia aggiornato. Per le polveri piriche e gli esplosivi «veri e propri», la condotta può però concorrere con reati più gravi: l'art. 678 c.p. (fabbricazione o detenzione di materie esplodenti) punisce con la reclusione da uno a cinque anni la detenzione di esplosivi senza licenza, e l'art. 435 c.p. sanziona la fabbricazione o detenzione di ordigni esplosivi atti ad attentare alla sicurezza pubblica. Il sequestro delle sostanze è previsto come misura cautelare e accessoria alla condanna.

Casi pratici

Caso 1: Rivenditore di fuochi artificiali senza rinnovo della licenza

Tizio gestisce una rivendita stagionale di fuochi artificiali in un comune della provincia. La sua licenza prefettizia scade il 31 maggio, ma Tizio inizia le vendite dal 1° giugno in attesa del rinnovo, ritenendo che la domanda già presentata costituisca titolo provvisorio. La polizia municipale, in sede di controllo, constata l'assenza del provvedimento di rinnovo e procede al sequestro della merce e alla trasmissione degli atti alla prefettura. Tizio viene denunciato per violazione dell'art. 47 TULPS: la domanda di rinnovo non ha efficacia autorizzatoria automatica e la licenza scaduta non vale come titolo valido, nemmeno per il periodo di pendenza del procedimento amministrativo.

Caso 2: Deposito domestico di polvere da ricarica oltre soglia

Caia, appassionata di tiro sportivo, acquista presso un armaiolo autorizzato 5 kg di polvere propellente senza fumo a base di nitrocellulosa per uso di ricarica personale. Il regolamento attuativo del TULPS fissa in 3 kg la quantità massima che il privato può detenere in casa senza licenza. Durante una verifica, i carabinieri rinvengono i 5 kg e contestano a Caia la violazione dell'art. 47 secondo comma TULPS per la quota eccedente la soglia consentita. La polvere viene sequestrata e Caia viene segnalata all'autorità giudiziaria per la parte eccedente il quantitativo esente da licenza.

Caso 3: Trasporto di esplosivi da cava senza licenza di trasporto

Sempronio è titolare di un'impresa di demolizioni che utilizza esplosivi per lavori in cava. Possiede regolare licenza di deposito e acquisto degli esplosivi, ma effettua il trasporto dal magazzino al sito di lavoro con un veicolo aziendale senza aver ottenuto la specifica licenza di trasporto prefettizia prevista dall'art. 47 TULPS. In sede di controllo su strada, gli agenti della polizia stradale constatano l'irregolarità: la licenza di deposito non copre il trasporto, che costituisce attività autonoma soggetta a titolo separato. Sempronio subisce il sequestro del carico e un procedimento penale per violazione dell'art. 47 in concorso con le norme del codice della strada sul trasporto di merci pericolose (ADR).

Domande frequenti

Chi rilascia la licenza per la vendita di fuochi artificiali?

La licenza è rilasciata dal prefetto della provincia in cui si intende svolgere l'attività. La competenza prefettizia si distingue da quella del questore (competente per le armi comuni) e riflette il grado di pericolosità delle materie esplodenti.

La vendita di fuochi artificiali di Capodanno da banco richiede licenza prefettizia?

Dipende dalla categoria dei prodotti. I fuochi di categoria F1 (bassa pericolosità, es. stelle filanti, fontane da tavolo) sono esclusi dall'obbligo di licenza prefettizia per la vendita al dettaglio. Le categorie F2, F3 e F4 richiedono invece licenza prefettizia ex art. 47 TULPS.

Un privato può tenere in casa polvere da ricarica senza licenza?

Sì, entro i limiti quantitativi fissati dal regolamento TULPS. Il privato può detenere quantitativi minimi di polvere propellente per uso personale di ricarica senza licenza; oltre tali soglie è necessaria la licenza prefettizia ex art. 47 secondo comma.

La licenza di fabbricazione copre automaticamente deposito e vendita?

No. Ciascuna attività (fabbricazione, deposito, vendita, trasporto) richiede un titolo autorizzatorio specifico. Il fabbricante che intenda anche vendere al dettaglio deve richiedere una separata licenza di vendita, e così via per il trasporto.

Quali sanzioni si applicano in caso di detenzione abusiva di esplosivi?

La violazione dell'art. 47 TULPS integra una contravvenzione. Tuttavia, per esplosivi veri e propri (non fuochi di bassa categoria), può concorrere il reato ex art. 678 c.p. (detenzione di esplosivi senza licenza), punito con la reclusione da uno a cinque anni, con sequestro obbligatorio delle sostanze.

Le polveri senza fumo per ricarica sono soggette allo stesso regime degli esplosivi militari?

No. Le polveri propellenti a base di nitrocellulosa o nitroglicerina rientrano nel secondo comma dell'art. 47 TULPS, che prevede licenza prefettizia per deposito, vendita e trasporto, ma non per la fabbricazione, disciplinata da normativa speciale (D.Lgs. 123/2015 e normativa militare).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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