Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 435 c.p. – Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni .

In sintesi

  • Riguarda la creazione o il possesso di esplosivi per attentare alla sicurezza pubblica
  • Non include il possesso legittimo per attività autorizzate (cave, demolizioni, edilizia)
  • Si applica anche alle sostanze che servono alla loro fabbricazione
  • Pena: reclusione da 1 a 5 anni
Indice dei contenuti

Fabbricazione, acquisto o detenzione di esplosivi, asfissianti, accecanti, tossici o infiammabili destinati ad attentati alla pubblica incolumità, punita con reclusione da uno a cinque anni.

Ratio

La norma tutela la pubblica incolumità da rischi di attentati terroristici o criminali mediante esplosivi. Si inserisce nel capitolo dei reati contro l'incolumità pubblica, rappresentando una forma di criminalità aggravata che mira a colpire indiscriminatamente la popolazione.

Analisi

L'articolo punisce tre condotte autonome: fabbricazione (creazione del materiale), acquisto (acquisizione in commercio o illecitamente) e detenzione (possesso). Sono compresi esplodenti tradizionali (dinamite, TNT) e moderne sostanze chimiche a carattere esplosivo. L'elemento soggettivo richiede il fine specifico di attentare alla pubblica incolumità: senza questo elemento teleologico, pur in presenza della condotta materiale, potrebbe non sussistere il reato (es. esplosivi detenuti per uso industriale legittimamente autorizzato).

Quando si applica

Si applica al rifuggiasco che nasconde una valigia di dinamite con intenzione di farla scoppiare in una piazza; al criminale che produce armi chimiche da vendere a gruppi estremisti; al soggetto che importa clandestinamente plastico proveniente dall'estero. Non si applica al minatore o all'addetto a demolizioni che dispone legittimamente di esplosivi con documentazione regolare e scopo lecito.

Connessioni

Collega ai reati di strage (art. 422 c.p.), attentato (art. 423 c.p.) e alle disposizioni sulla prevenzione del terrorismo (art. 270-280 c.p.). Rimanda alle normative su controllo dei materiali esplosivi (decreto legislativo 129/2021), che specificano quando la detenzione è lecita. Si correlata anche ai reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e sequestro di persona a scopo terroristico (artt. 289-289-bis).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, disoccupato radicalizzato online, acquista illegalmente 15 kg di TNT da un fornitore in una zona di guerra tramite corriere illecito. Vuole farlo esplodere in una stazione ferroviaria. Viene bloccato dalla Polizia prima dell'esecuzione. Risponde di violazione art. 435 c.p.; se avesse già posizionato l'ordigno, risponderebbe anche di strage tentata (art. 422 c.p.).

Caso 2: Caso 2

Caio, proprietario di una cava di marmo dismessa, nasconde tre cilindri di dinamite in una cantina non più utilizzata per lo spaccio, perché teme sequestri. Non ha alcun progetto di attentato, ma la detenzione per finalità criminose (contrabbando, riciclaggio) lo rende comunque responsabile secondo art. 435 c.p., anche se il fine specifico è solo clandestinità commerciale, non un attentato diretto.

Domande frequenti

Se lavoro in una cava e deteniamo esplosivi per uso legittimo, rientro in art. 435 c.p.?

No, se in possesso di regolare autorizzazione, licenza d'esercizio e conformità alle normative di controllo dei materiali esplosivi. La norma punisce solo la detenzione con FINE di attentare: il fine lecito (attività produttiva) esclude il reato.

Cosa succede se compro accidentalmente sostanze con proprietà esplosive senza sapere?

L'elemento soggettivo (consapevolezza della pericolosità e volontà di attentato) è essenziale. L'ignoranza sulla natura esplosiva di un prodotto potrebbe escludere il reato, ma è valutata in concreto dal giudice.

Possesso di fuochi d'artificio rientra in art. 435 c.p.?

I fuochi d'artificio sono sottoposti a normativa specifica (regolamenti comunali, DPR 25/2019). Se regolarmente acquisiti e detenuti secondo autorizzazioni locali, non integrano il reato. Se detengono scopo di attentato, sì.

Quali sono le prove che il pubblico ministero deve fornire?

Il fine specifico (attentare alla pubblica incolumità) deve emergere da elementi oggettivi: comunicazioni, testimonianze, rinvenimento di altri preparativi, contatti con organizzazioni estremiste.

Fino a quanti anni di reclusione rischio se condannato?

La pena edittale è da 1 a 5 anni di reclusione. Circostanze aggravanti (se elemento di una banda criminale, terrorismo) possono aumentare significativamente la condanna.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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