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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 436 c.p. Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione dell’incendio o all’opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l’incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Vietata la sottrazione di estintori, pompe antincendio, zattere, barelle e mezzi di soccorso durante emergenze
  • Punisce anche l'ostacolo all'uso di tali apparecchi o l'impedimento al soccorso
  • Si applica durante incendi, inondazioni, terremoti, naufragi e altri disastri pubblici
  • Pena: reclusione da 2 a 7 anni

Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi di soccorso durante disastri naturali e pubblici infortuni, punito con reclusione da due a sette anni.

Ratio

La norma tutela il diritto di ciascuno alla salvezza durante situazioni di grave emergenza. In contesti calamitosi, la compromissione dei mezzi di difesa, salvataggio o assistenza equivale a una forma di attentato alla vita altrui, poiché sottrae strumenti indispensabili. La ratio protettiva supera il semplice danno materiale all'apparecchio.

Analisi

L'articolo punisce tre condotte: sottrazione (asporto del mezzo), occultamento (nascondere un estintore per renderlo inutilizzabile) e guasto (danneggiare una pompa antincendio). Include anche l'impedimento generico all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, soccorso o assistenza. L'elemento oggettivo richiede che il fatto avvenga in occasione di (non necessariamente diretto da) uno dei disastri elencati. L'elemento soggettivo è il dolo generico: consapevolezza e volontà di sottrarre/danneggiare/ostacolare, indipendentemente dall'intenzione di causare danni specifici.

Quando si applica

Si applica a chi, durante un incendio in un condominio, porta via l'estintore dalla scala per venderselo; a chi occulta le pompe antincendio di una fabbrica durante un'alluvione; a chi blocca l'accesso ai mezzi di soccorso impedendo ai vigili del fuoco di raggiungere persone intrappolate. Si applica anche a chi, durante un naufragio, sottrae i giubbotti salvagente dalle zattere di evacuazione.

Connessioni

Rimanda ai reati di strage (art. 422 c.p.) e omicidio colposo (art. 589 c.p.), poiché il fatto può causare morti. Collega alle normative di protezione civile (Codice della protezione civile, d.lgs. 1/2018), che disciplinano gli obblighi di manutenzione e disponibilità dei mezzi. Si correlata ai reati di pubblico disordine (art. 339-342 c.p.) e rifiuto di obbligo d'ufficio (art. 328 c.p.) se compiuti da pubblici ufficiali incaricati del soccorso.

Domande frequenti

Se durante un incendio devo usare un estintore ma non lo trovo perché rubato, posso citare l'art. 436?

Sì, puoi denunciare il responsabile. Tra i tuoi diritti come cittadino c'è l'accesso ai mezzi di protezione civile. Il reato esiste indipendentemente dal danno effettivo: la sola sottrazione in occasione di disastro è sufficiente.

Cosa conta come apparecchio a pubblica difesa?

Estintori, pompe, idranti, zattere di salvataggio, barelle, corde di emergenza, generatori di emergenza, allarmi antincendio, porte tagliafuoco, sistemi di ventilazione. Qualsiasi mezzo destinato al soccorso o alla difesa.

Se il disastro è naturale (terremoto) anziché provocato, l'art. 436 si applica lo stesso?

Sì. La norma dice 'al di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro' — il carattere naturale o artificiale del disastro è irrilevante.

Mi occupo di smaltimento rifiuti: posso rimuovere un estintore scarico da una zona operativa?

Sì, se inutilizzabile e in assenza di emergenza in corso. La norma protegge i mezzi *funzionanti* necessari al soccorso. Un estintore fuori servizio non integra il reato.

Durante l'evacuazione per un incendio, un vicino mi prende il giubbotto salvagente che porto con me. È art. 436?

Tecnicamente la sottrazione di un indumento personale non rientra negli apparecchi 'destinati' al soccorso pubblico. Integraria il furto (art. 624 c.p.) ma non l'art. 436 c.p.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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