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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 433 c.p. Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per l’illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Punisce chiunque attenta alla sicurezza di officine, opere, apparecchi di produzione/trasmissione energia elettrica e gas
  • Include anche attentati a reti di comunicazioni telegrafiche/telefoniche pubbliche
  • Pena base 1-5 anni per pericolo di pubblica incolumità; aggravata 3-10 anni se disastro si verifica
  • Norma infrastrutturale di protezione di servizi essenziali critici

Attentati alla sicurezza di impianti energia elettrica, gas, telecomunicazioni che creano pericolo di disastro, punibili fino a dieci anni.

Ratio

L'articolo 433 c.p. tutela le infrastrutture di servizi pubblici essenziali (energia, gas, comunicazioni) dalla sabotaggio e dal danneggiamento. Il legislatore riconosce che questi servizi sono vitali per la collettività e che il loro arresto o compromissione crea rischi massivi (blackout energetico, esplosione gassiera, interruzione emergenze). La pena elevata riflette l'importanza strategica.

Analisi

La norma contiene due commi paralleli: il primo incrimina attentati a impianti di energia elettrica/gas (officine, opere, apparecchi di produzione/trasmissione), il secondo attentati a comunicazioni pubbliche (reti telegrafiche/telefoniche), con pena identica (1-5 anni per pericolo, 3-10 anni per disastro). L'elemento decisivo è che dal fatto derivi «pericolo alla pubblica incolumità», non necessariamente disastro effettivo. Le condotte includono sabotaggio, danneggiamento, alterazione di sistemi.

Quando si applica

Taglia cavi ad alta tensione in zona abitata creando pericolo di folgorazione; sabota impianti di compressione gas provocando esplosione in area residenziale; danneggia trasformatori elettrici di centrale; altera rotte di comunicazione telefonica nazionale provocando black-out comunicazioni di emergenza; buca condotta gas per rubare combustibile. In ogni caso, l'intento è violare l'integrità dell'infrastruttura critica.

Connessioni

Coordina con art. 423-424 (danneggiamento base), 428-432 (disastri specifici), leggi su sicurezza delle infrastrutture critiche (decreto-legge n. 105/2019 su security cibernetica), norme Terna/Enel/SNAM/TIM su protezione reti, regolamenti AGCOM su telecomunicazioni, legislazione su prevenzione incidenti rilevanti (Seveso III). Rinvia a responsabilità penale di imprese e ambientale.

Domande frequenti

Quali infrastrutture sono tutelate dall'articolo 433?

Officine di produzione energia (centrali termoelettriche, idroelettriche, eoliche, solari), linee di trasmissione (cavi AT, MT), trasformatori, reti di distribuzione gas (gasdotti, impianti regolazione pressione), reti telecomunicazioni (fibra, rame, antenne BTS).

È sufficiente il pericolo astratto o serve il pericolo concreto?

Serve il pericolo concreto e imminente («pericolo alla pubblica incolumità»). Pericolo astratto (es. taglio di un cavo isolato in zona disabitata) non integra il reato. Il giudice valuta la probabilità realistica di danno collettivo.

Se danneggio linee private (es. cabina di distribuzione privata), scatta il reato?

No, l'articolo 433 tutela officine e impianti pubblici di servizio. Linee private sono coperte da articolo 635 c.p. (danneggiamento generico) salvo che la linea privata fosse integrata in rete pubblica.

Il reato è doloso o può essere colposo?

La norma presuppone dolo: volontarietà di attentar alla sicurezza dell'impianto. Colpa (negligenza manutentiva) non integra art. 433. Gestori pubblici negligenti sono perseguiti sotto profili di colpa generico (art. 450 c.p.).

Come provare il nesso causale fra attentato e pericolo pubblico?

Perizie tecniche su funzionamento impianto, relazioni di ingegneri sulle conseguenze del danno, documentazione di stato pre/post-danno, dati telemetrici, testimonianze di operatori. Può bastare anche la simulazione in laboratorio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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