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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 432 c.p. Attentati alla sicurezza dei trasporti
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria. Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 431 - Art. 431 c.p.: Pericolo di disastro ferroviario causato da danne→Cod. pen. art. 433 - Art. 433 c.p.: Attentati alla sicurezza degli impianti di energi→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 430 Codice Penale: Disastro ferroviario→Art. 434 c.p.: Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi→Articolo 429 Codice Penale: Danneggiamento seguito da naufragio→Art. 435 c.p.: Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti→Art. 428 c.p.: Naufragio, sommersione o disastro aviatorio→Art. 436 c.p.: Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi→Art. 427 c.p.: Danneggiamento seguito da inondazione, frana o va
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Attentati alla sicurezza dei trasporti pubblici per terra, acqua, aria, punibile da uno a dieci anni, aggravato se si verifica disastro.
Ratio
L'articolo 432 c.p. è norma residuale che tutela la sicurezza della circolazione pubblica (terrestre, marittima, aerea) da attentati generici non ricadenti sotto articoli specifici (428-431). Il legislatore riconosce che il trasporto pubblico è bene collettivo essenziale e che il suo danneggiamento/ostruzione crea disastro potenziale. La pena moderata (1-5 anni) riflette la graduazione fra pericolo semplice e realizzazione dell'evento.
Analisi
La norma contiene tre fattispecie: primo comma (generale: pericolo alla sicurezza dei trasporti pubblici, 1-5 anni), secondo comma (specifico: lancio di corpi contundenti/proiettili contro veicoli in movimento, 3 mesi-2 anni), terzo comma (disastro realizzatosi, 3-10 anni). L'elemento comune è il pericolo pubblico, non l'evento certo. La condotta può essere omissiva (non controllare un ponte) o commissiva (porre ostacoli).
Quando si applica
Pone una catena sulla strada per bloccare autobus; lancia oggetti da cavalcavia contro treno in transito; guida volontariamente un'auto verso folla in attesa di bus; danneggia impianto di areazione di metropolitana creando pericolo asfissia. La norma è sufficientemente ampia da coprire sia sabotaggi organizzati che attentati estemporanei.
Connessioni
Coordina con art. 428-431 c.p. (disastri specifici marittimi/ferroviari), 423-424 (danneggiamento base), 589-591 (omicidio/lesione colposa stradale), Codice della Strada, leggi su sicurezza trasporti pubblici, regolamenti metropolitani/trasporto merci pericolose. Rinvia a leggi su terrorismo se l'intento è politico.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Sempronio, residente vicino linea autostradale, per protesta contro costruzione nuova circonvallazione, pone una catena di ferro fra due alberi attraverso il centro della carreggiata al buio. Un autobus di linea intercetta la catena, subisce scontro leggero ma non si verifica disastro. Integra art. 432 primo comma (pericolo, pena fino 5 anni). Se da impatto fosse derivato incidente grave con vittime, secondo/terzo comma (disastro).
Caso 2: Caso 2
Mevio, dall'alto di cavalcavia autostradale, lancia una lastra di cemento (circa 50 kg) verso un camion in transito, colpendolo in plancia. Il conducente perde controllo, veicolo esce da corsia ma non si rovescia; nessun ferito. Integra il secondo comma dell'art. 432 (lancio di corpo contundente, 3 mesi-2 anni). Se il camion avesse provocato tamponamento multiplo con morti, scatta il terzo comma.
Domande frequenti
Quale è la differenza fra i tre commi dell'articolo 432?
Primo comma: pericolo generico alla sicurezza trasporti (1-5 anni). Secondo comma: lancio di oggetti (3 mesi-2 anni), fatto più specifico e frequente. Terzo comma: disastro realizzatosi (3-10 anni). Ogni comma ha pena autonoma e ambito di applicazione diverso.
Che cosa si intende per «trasporto pubblico»?
Autobus urbani/extraurbani, metropolitane, tram, treni di linea, navi traghetto, aerei civili, taxi collettivi. Non include auto private, anche se circolanti su strada pubblica.
Se lancia un oggetto ma non colpisce il veicolo, è comunque reato?
Sì, se l'oggetto è lanciato contro il veicolo con intento di colpirlo, il reato è consumato per tentativo o per il pericolo creato, anche se manca il contatto. È sufficiente l'atto non equivoco diretto al fine.
Il reato si applica anche al conducente che manovra pericolosamente?
No, il reato del conducente è diverso (violazione del Codice della Strada, omicidio colposo se evento). L'articolo 432 colpisce chiunque crea pericolo alla sicurezza, non il conducente che infranga il codice.
Come si provano il dolo e l'intento di creare pericolo?
Circostanze obiettive: tipo di oggetto lanciato, velocità del veicolo, distanza dal lancio, movente dichiarato, testimonianze. Possono essere sufficienti anche atti non equivoci (posa di catena, palla da fuoco in cavo motore).
Fonti consultate: 2 fontei verificate