Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 427 c.p. – Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un’inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

In sintesi

  • Incrimina il danneggiamento di chiuse, sbarramenti, argini, dighe e opere di raccolta acque
  • Aggravata se dal fatto deriva il pericolo di inondazione, frana o valanga (1-5 anni)
  • Pena aumentata a 3-10 anni se il disastro effettivamente si verifica
  • Richiede il dolo specifico («al solo scopo di danneggiamento»)
Indice dei contenuti

Danneggiamento di opere di difesa idrogeologica (dighe, argini) che causa inondazione, frana o valanga, punibile da uno a dieci anni secondo il Codice Penale.

Ratio

L'articolo 427 c.p. protegge le infrastrutture idrogeologiche essenziali dalla sabotaggio e dal deterioramento doloso, poiché la loro integrità è presupposto della sicurezza del territorio e delle popolazioni. Diversamente dall'art. 426 (cauzione diretta del disastro), qui la norma colpisce l'atto preparatorio/intermedio che espone al pericolo di calamità.

Analisi

La struttura è tripartita: primo comma (semplice danneggiamento con pericolo di evento), secondo comma (disastro verificato). L'elemento fondamentale è il «dolo specifico» («al solo scopo di danneggiamento»), che esclude ipotesi di negligenza manutentiva ordinaria. Le condotte punibili includono rottura, deterioramento, messa fuori servizio totale o parziale. Le opere tutelate sono tassativamente enumerate: chiuse (di canali), sbarramenti, argini, dighe, manufatti di raccolta acque, ecc.

Quando si applica

Tipico: rompe deliberatamente la parete di un serbatoio di irrigazione privato che alimenta anche campi pubblici; sabota un argine fluviale; danneggia le paratoie di controllo di una chiusa stradale. Cruciale è la comprovazione del dolo: scavi, esplosivi, atti di vandalismo manifesto.

Connessioni

Coordina con art. 426 c.p. (inondazione, frana, valanga dolosa diretta), 423-424 (danneggiamento base), e leggi su infrastrutture idriche (d.lgs. 152/2006, legge 267/2000). Rinvia a decreti ministeriali su dighe e sbarramenti e a responsabilità civile del proprietario verso terzi danneggiati.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, a causa di lite confine con il vicino, deliberatamente scarica esplosivi contro l'argine di protezione che difende il loro confine comune da inondazioni stagionali. L'argine è lesionato e il rischio di inondazione aumenta concretamente. Il reato è integralmente ex art. 427 primo comma (pericolo). Se poi l'inondazione avviene, scatta il secondo comma.

Caso 2: Caso 2

Caio, operaio in un impianto di trattamento acque, volutamente apre le chiuse di scarico per sabotare la produzione d'azienda rivale che si affida a quella struttura. Non c'è disastro immediato, ma il pericolo di inondazione a valle è concreto. La procura prova il dolo specifico mediante messaggi e dichiarazioni di colleghi.

Domande frequenti

Che cosa significa «al solo scopo di danneggiamento»?

Indica il dolo specifico: l'agente vuole esclusivamente compromettere l'opera, non realizzare un fine ulteriore (es. furto dei materiali). Se danneggia l'opera per procurarsi utile economico, il dolo specifico difetta.

Se il disastro non avviene, ma c'è il pericolo, quale pena?

Rientra nel primo comma: reclusione da uno a cinque anni. È sufficiente la prova che dal danneggiamento è derivato il pericolo concreto e imminente, non l'evento effettivo.

Come si distingue dal semplice danneggiamento (art. 635)?

L'articolo 427 è più grave poiché colpisce specificamente opere di difesa e richiede che dal fatto derivi pericolo di disastro. L'articolo 635 è genericità al danno al patrimonio altrui, senza elemento di pericolo pubblico.

Chi sono i soggetti passivi del reato (proprietari)?

Chiunque ha interesse all'opera: enti pubblici, gestori di servizi idrici, privati proprietari, consorzi di bonifica. Il danno può colpire il proprietario diretto o esporre terzi a rischio.

Quali circostanze attenuanti potrebbero ridurre la pena?

Danno minimo all'opera, assenza di pericolo concreto di disastro (giudice la valuta), imputabilità diminuita, primo reato, minore partecipazione. Il dolo specifico rende difficili attenuazioni generiche.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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