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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 424 c.p. Danneggiamento seguito da incendio

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall’articolo 423-bis.(1)

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In sintesi

  • Reato di appiccamento di fuoco con scopo esclusivo di danneggiare la cosa altrui
  • Pena 6 mesi-2 anni se pericolo di incendio, ridotta se incendio è consumato
  • Se incendio su boschi/foreste, si applicano le pene dell'art. 423-bis
  • Distinto dal semplice incendio doloso per il fine di danneggiamento, non di distruzione massiccia

Danneggiamento seguito da incendio: punibile chi appicca fuoco a cosa propria/altrui per danneggiare con pena 6 mesi-2 anni, ridotta se segue incendio.

Ratio

L'art. 424 c.p. rappresenta una via intermedia tra il semplice danneggiamento (art. 635) e l'incendio doloso (art. 423). Si applica quando il soggetto appicca fuoco con l'esclusivo scopo di danneggiare il bene altrui, non per conseguire lucro (es. frode assicurativa) o per distruzione massiccia (strage). La pena è inferiore a quella dell'incendio semplice precisamente perché manca lo scopo omicida e il danno è circoscritto. È una norma delicata che richiede analisi attenta dello scopo soggettivo.

Analisi

Il reato richiede: (1) appiccamento intenzionale del fuoco; (2) cosa propria o altrui; (3) scopo esclusivo di danneggiare la cosa altrui; (4) dal fatto deve sorgere pericolo di incendio. Se il pericolo di incendio è concretizzato in incendio effettivo, si applicano le disposizioni dell'art. 423 ma con pena ridotta da un terzo alla metà (6 mesi-2 anni diventa ~3 mesi-1 anno). Se il fuoco su boschi/foreste si propaga e causa incendio boschivo, si applicano le pene dell'art. 423-bis.

Quando si applica

Esempi: lite tra vicini, Tizio appicca fuoco al cancello di legno della proprietà del vicino con scopo di danneggiamento; proprietario di terreno, desideroso di scacciare occupanti, appicca fuoco a una capanna sulla sua proprietà, prossima a quella altrui, sapendo che il fuoco si propagherà; Caio, in vendetta verso un rivale, incendia il rimorchio del camion dell'avversario per danneggiarlo economicamente. In tutti i casi, lo scopo deve essere circoscritto al danneggiamento, non alla strage o all'incendio generalizzato.

Connessioni

Art. 423 c.p. (incendio), art. 423-bis (incendio boschivo), art. 635 c.p. (danneggiamento semplice), art. 575 (omicidio, se incendio causa morte). La distinzione è cruciale: incendio a scopo di lucro (frode assicurativa) rimane incendio semplice, non danneggiamento; incendio come mezzo per sterminare persone è strage, non danneggiamento.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra danneggiamento seguito da incendio e incendio semplice?

L'incendio (art. 423) presuppone fuoco incontrollato che espone l'incolumità pubblica a pericolo. Il danneggiamento seguito da incendio (art. 424) presuppone scopo esclusivo di danneggiamento, non di incendio generalizzato. Pena inferiore per l'art. 424.

Occorre che l'incendio effettivamente si verifichi per integrare il reato?

No. È sufficiente che dal fatto appiccamento sorga il pericolo di incendio. Se l'incendio si verifica, la pena è ridotta; se rimane al livello di pericolo, la pena è quella base (6 mesi-2 anni).

Se l'incendio su boschi/foreste è cagionato per danneggiamento, quale norma si applica?

Se al fuoco appiccato a boschi/foreste segue incendio, si applicano le pene dell'art. 423-bis (4-10 anni), non l'art. 424, a causa della specialità della norma sul danno ambientale.

Qual è la pena se il pericolo di incendio non si concretizza?

Pena 6 mesi-2 anni. Se l'incendio effettivamente si sviluppa e il fuoco si propaga, la pena è ridotta di un terzo-metà (3 mesi-1 anno).

Se il fuoco appicco per danneggiare causa morti, quale reato si applica?

Omicidio (art. 575), che ha pena più grave (ergastolo). Il danneggiamento è assorbito dal reato di morte. Se il soggetto non prevedeva la morte, può scattare l'omicidio colposo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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