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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 424 c.p. – Danneggiamento seguito da incendio
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall’articolo 423-bis.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 423-bis - bis Codice Penale: Incendio boschivo→Cod. pen. art. 425 - Articolo 425 Codice Penale: Circostanze aggravanti→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 423 Codice Penale: Incendio→Art. 422 Codice Penale: Strage→Articolo 426 Codice Penale: Inondazione, frana o valanga→Articolo 421 Codice Penale: Pubblica intimidazione→Art. 427 c.p.: Danneggiamento seguito da inondazione, frana o va→Articolo 420 Codice Penale: Attentato a impianti di pubblica utilità→Art. 428 c.p.: Naufragio, sommersione o disastro aviatorio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Danneggiamento seguito da incendio: punibile chi appicca fuoco a cosa propria/altrui per danneggiare con pena 6 mesi-2 anni, ridotta se segue incendio.
Ratio
L'art. 424 c.p. rappresenta una via intermedia tra il semplice danneggiamento (art. 635) e l'incendio doloso (art. 423). Si applica quando il soggetto appicca fuoco con l'esclusivo scopo di danneggiare il bene altrui, non per conseguire lucro (es. frode assicurativa) o per distruzione massiccia (strage). La pena è inferiore a quella dell'incendio semplice precisamente perché manca lo scopo omicida e il danno è circoscritto. È una norma delicata che richiede analisi attenta dello scopo soggettivo.
Analisi
Il reato richiede: (1) appiccamento intenzionale del fuoco; (2) cosa propria o altrui; (3) scopo esclusivo di danneggiare la cosa altrui; (4) dal fatto deve sorgere pericolo di incendio. Se il pericolo di incendio è concretizzato in incendio effettivo, si applicano le disposizioni dell'art. 423 ma con pena ridotta da un terzo alla metà (6 mesi-2 anni diventa ~3 mesi-1 anno). Se il fuoco su boschi/foreste si propaga e causa incendio boschivo, si applicano le pene dell'art. 423-bis.
Quando si applica
Esempi: lite tra vicini, Tizio appicca fuoco al cancello di legno della proprietà del vicino con scopo di danneggiamento; proprietario di terreno, desideroso di scacciare occupanti, appicca fuoco a una capanna sulla sua proprietà, prossima a quella altrui, sapendo che il fuoco si propagherà; Caio, in vendetta verso un rivale, incendia il rimorchio del camion dell'avversario per danneggiarlo economicamente. In tutti i casi, lo scopo deve essere circoscritto al danneggiamento, non alla strage o all'incendio generalizzato.
Connessioni
Art. 423 c.p. (incendio), art. 423-bis (incendio boschivo), art. 635 c.p. (danneggiamento semplice), art. 575 (omicidio, se incendio causa morte). La distinzione è cruciale: incendio a scopo di lucro (frode assicurativa) rimane incendio semplice, non danneggiamento; incendio come mezzo per sterminare persone è strage, non danneggiamento.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 109/2014
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Tizio e Caio sono proprietari di terreni confinanti
Tizio, adirato per una lite su confini, appicca fuoco a una catasta di legna sulla sua proprietà, vicino al confine, con l'esclusivo intento di incendiare il fienile attiguo di Caio. Il fuoco si propaga al fienile di Caio, causando danni per 50.000 euro. Tizio integra danneggiamento seguito da incendio: pena 6 mesi-2 anni, ridotta di un terzo-metà per l'effettivo incendio (3 mesi-1 anno).
Caso 2: Sempronio, rivale affettivo, appicca fuoco alla macchina della ragazza contesa
La macchina è parcheggiata in garage (proprietà di Sempronio) ma il fuoco, incontrollato, si propaga anche alla casa adiacente, causando danno. Sempronio agisce con scopo esclusivo di danneggiare la macchina della ragazza, non di incendiare la casa del vicino. Integra danneggiamento seguito da incendio, anche se l'incendio si è propagato oltre lo scopo iniziale: pena 6 mesi-2 anni, ridotta per l'incendio effettivo.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra danneggiamento seguito da incendio e incendio semplice?
L'incendio (art. 423) presuppone fuoco incontrollato che espone l'incolumità pubblica a pericolo. Il danneggiamento seguito da incendio (art. 424) presuppone scopo esclusivo di danneggiamento, non di incendio generalizzato. Pena inferiore per l'art. 424.
Occorre che l'incendio effettivamente si verifichi per integrare il reato?
No. È sufficiente che dal fatto appiccamento sorga il pericolo di incendio. Se l'incendio si verifica, la pena è ridotta; se rimane al livello di pericolo, la pena è quella base (6 mesi-2 anni).
Se l'incendio su boschi/foreste è cagionato per danneggiamento, quale norma si applica?
Se al fuoco appiccato a boschi/foreste segue incendio, si applicano le pene dell'art. 423-bis (4-10 anni), non l'art. 424, a causa della specialità della norma sul danno ambientale.
Qual è la pena se il pericolo di incendio non si concretizza?
Pena 6 mesi-2 anni. Se l'incendio effettivamente si sviluppa e il fuoco si propaga, la pena è ridotta di un terzo-metà (3 mesi-1 anno).
Se il fuoco appicco per danneggiare causa morti, quale reato si applica?
Omicidio (art. 575), che ha pena più grave (ergastolo). Il danneggiamento è assorbito dal reato di morte. Se il soggetto non prevedeva la morte, può scattare l'omicidio colposo.
Fonti consultate: 2 fontei verificate