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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 421 c.p. Pubblica intimidazione
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 420 - Articolo 420 Codice Penale: Attentato a impianti di pubblica util…→Cod. pen. art. 422 - Art. 422 Codice Penale: Strage→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 419 Codice Penale: Devastazione e saccheggio→Art. 423 Codice Penale: Incendio→Articolo 423-bis Codice Penale: Incendio boschivo→Articolo 418 Codice Penale: Assistenza agli associati→Articolo 424 Codice Penale: Danneggiamento seguito da incendio→Articolo 417 Codice Penale: Misura di sicurezza→Articolo 425 Codice Penale: Circostanze aggravanti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Pubblica intimidazione: punibile chi minaccia delitti contro l'incolumità pubblica o devastazione per incutere timore collettivo, fino a 1 anno.
Ratio
L'art. 421 c.p. tutela l'ordine e la sicurezza pubblica dalla diffusione del panico e della paura nella collettività. Non richiede che il delitto minacciato sia effettivamente commesso, basta la minaccia consapevole. La ratio è preventiva: evitare che minacce terroristiche o estorsive paralizzino la comunità. È una norma di chiusura della sezione sulla criminalità che compromette l'incolumità pubblica.
Analisi
Il reato si caratterizza per: (1) minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità (art. 422-432, ovvero strage, incendio, esplosione, dissesto, attentato a infrastrutture); (2) modalità che crei pubblico timore, cioè paura diffusa nella collettività; (3) consapevolezza che la minaccia raggiunge il pubblico e genera effetto intimidatorio. La pena è fino a 1 anno (pena mite, perché il reato è consumato dalla sola minaccia, non dalla commissione). Non occorre provare che qualcuno si sia effettivamente spaventato in modo dimostrabile; basta che la minaccia sia idonea a creare pubblico timore (minaccia oggettivamente idonea).
Quando si applica
Esempi: chiamata anonima a una radio locale: Farò esplodere una bomba in stazione domani alle 10; email diffusa a decine di comuni con annuncio di attentati terroristici; volantini affissi in città con minacce di devastazione e incendi; comunicato di un gruppo ribelle che annuncia attacchi ai tralicci della corrente. In tutti i casi, se la minaccia è seria e diffusa, integra il reato, indipendentemente dall'intenzione reale di agire.
Connessioni
Artt. 422-432 c.p. (delitti contro l'incolumità pubblica), art. 634 c.p. (minaccia semplice), art. 612 c.p. (violenza), art. 61 c.p. (circostanze aggravanti, elemento terroristico). La norma è strettamente correlata al terrorismo nel caso in cui la minaccia integri anche reati di terrorismo (D.lgs. 231/2001).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, membro di un gruppo anarchico, invia email a tutte le redazioni giornalistiche della città e alle stazioni carabinieri: Abbiamo piazzato bombe nei 5 principali centri commerciali della città. Evacuazione immediata. La minaccia non è vera, ma incute pubblico timore: file allarmano la popolazione, vi sono evacuazioni, panico. Tizio integra il reato di pubblica intimidazione: fino a 1 anno.
Caso 2: Caso 2
Caio, in stato di ubriachezza, fa una chiamata anonima alla questura: Ho messo esplosivi sotto il ponte della tangenziale, farò saltare in aria il ponte domani mattina. La polizia interviene d'emergenza, evacuano il ponte, traffico paralizzato. Anche se Caio non aveva realmente piazzato bombe, la minaccia ha incusso pubblico timore: punibile per pubblica intimidazione, fino a 1 anno.
Domande frequenti
È necessario che la minaccia sia credibile e vera?
No. La minaccia può essere falsa e inverosimile. L'elemento costitutivo è che sia idonea a incutere pubblico timore nella collettività, indipendentemente dalla veridicità.
Qual è la differenza tra pubblica intimidazione e minaccia semplice?
La pubblica intimidazione (art. 421) colpisce la collettività e comporta pubblico timore diffuso; la minaccia semplice (art. 634) è rivolta a una persona specifica. L'elemento chiave è il carattere collettivo.
Se la minaccia non raggiunge effettivamente il pubblico, è punibile?
Sì, se la minaccia è idonea a raggiungere il pubblico e ad incutere pubblico timore. Non è necessario che il timore si sia concretizzato in panico reale; basta l'idoneità.
Cosa rientra nei delitti contro l'incolumità pubblica minacciati?
Strage (art. 422), incendio (art. 423), incendio boschivo (art. 423-bis), esplosione (artt. 424-432), inondazione, dissesto, avvelenamento di acqua, derailment ferroviario, disastri aeronautici e marittimi.
Se l'autore della minaccia dichiara di stare scherzando, è punibile?
Sì. La dichiarazione di scherzo non esclude la responsabilità se la minaccia è di fatto idonea a incutere pubblico timore. La serietà o meno è elemento di fatto da valutare dalle autorità.
Fonti consultate: 2 fontei verificate