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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 421 c.p. Pubblica intimidazione

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.

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In sintesi

  • Reato di minaccia volta a incutere pubblico timore tramite annuncio di delitti contro l'incolumità
  • Pena fino a 1 anno di reclusione
  • Richiede la minaccia di delitti specifici (attentati, devastazioni, stragi)
  • Elemento costitutivo: il pubblico timore, cioè la paura nella collettività

Pubblica intimidazione: punibile chi minaccia delitti contro l'incolumità pubblica o devastazione per incutere timore collettivo, fino a 1 anno.

Ratio

L'art. 421 c.p. tutela l'ordine e la sicurezza pubblica dalla diffusione del panico e della paura nella collettività. Non richiede che il delitto minacciato sia effettivamente commesso, basta la minaccia consapevole. La ratio è preventiva: evitare che minacce terroristiche o estorsive paralizzino la comunità. È una norma di chiusura della sezione sulla criminalità che compromette l'incolumità pubblica.

Analisi

Il reato si caratterizza per: (1) minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità (art. 422-432, ovvero strage, incendio, esplosione, dissesto, attentato a infrastrutture); (2) modalità che crei pubblico timore, cioè paura diffusa nella collettività; (3) consapevolezza che la minaccia raggiunge il pubblico e genera effetto intimidatorio. La pena è fino a 1 anno (pena mite, perché il reato è consumato dalla sola minaccia, non dalla commissione). Non occorre provare che qualcuno si sia effettivamente spaventato in modo dimostrabile; basta che la minaccia sia idonea a creare pubblico timore (minaccia oggettivamente idonea).

Quando si applica

Esempi: chiamata anonima a una radio locale: Farò esplodere una bomba in stazione domani alle 10; email diffusa a decine di comuni con annuncio di attentati terroristici; volantini affissi in città con minacce di devastazione e incendi; comunicato di un gruppo ribelle che annuncia attacchi ai tralicci della corrente. In tutti i casi, se la minaccia è seria e diffusa, integra il reato, indipendentemente dall'intenzione reale di agire.

Connessioni

Artt. 422-432 c.p. (delitti contro l'incolumità pubblica), art. 634 c.p. (minaccia semplice), art. 612 c.p. (violenza), art. 61 c.p. (circostanze aggravanti — elemento terroristico). La norma è strettamente correlata al terrorismo nel caso in cui la minaccia integri anche reati di terrorismo (D.lgs. 231/2001).

Domande frequenti

È necessario che la minaccia sia credibile e vera?

No. La minaccia può essere falsa e inverosimile. L'elemento costitutivo è che sia idonea a incutere pubblico timore nella collettività, indipendentemente dalla veridicità.

Qual è la differenza tra pubblica intimidazione e minaccia semplice?

La pubblica intimidazione (art. 421) colpisce la collettività e comporta pubblico timore diffuso; la minaccia semplice (art. 634) è rivolta a una persona specifica. L'elemento chiave è il carattere collettivo.

Se la minaccia non raggiunge effettivamente il pubblico, è punibile?

Sì, se la minaccia è idonea a raggiungere il pubblico e ad incutere pubblico timore. Non è necessario che il timore si sia concretizzato in panico reale; basta l'idoneità.

Cosa rientra nei delitti contro l'incolumità pubblica minacciati?

Strage (art. 422), incendio (art. 423), incendio boschivo (art. 423-bis), esplosione (artt. 424-432), inondazione, dissesto, avvelenamento di acqua, derailment ferroviario, disastri aeronautici e marittimi.

Se l'autore della minaccia dichiara di stare scherzando, è punibile?

Sì. La dichiarazione di scherzo non esclude la responsabilità se la minaccia è di fatto idonea a incutere pubblico timore. La serietà o meno è elemento di fatto da valutare dalle autorità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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