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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 419 c.p. – Devastazione e saccheggio
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 418 - Articolo 418 Codice Penale: Assistenza agli associati→Cod. pen. art. 420 - Articolo 420 Codice Penale: Attentato a impianti di pubblica util…→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 417 Codice Penale: Misura di sicurezza→Articolo 421 Codice Penale: Pubblica intimidazione→Art. 416-ter c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso→Articolo 416-bis Codice Penale: Associazione di tipo mafioso→Articolo 416 Codice Penale: Associazione per delinquere→Art. 422 Codice Penale: Strage→Articolo 415 Codice Penale: Istigazione a disobbedire alle leggi.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Devastazione e saccheggio: punibile chi compie fatti di devastazione o saccheggio, con pena da 8 a 15 anni.
Ratio
L'art. 419 c.p. tutela l'ordine pubblico e il patrimonio, sia pubblico che privato, da atti di distruzione massiccia e indiscriminata. La norma storica risale al Codice Rocco del 1931 ed è stata pensata per reprimere sommosse, tumulti, rivoluzioni. La ratio contemporanea estende la tutela a scenari di caos sociale, disordini, guerre civili dove la devastazione diventa espressione di una volontà di dissoluzione del tessuto civile.
Analisi
Il reato si articola in due condotte: (1) devastazione, distruzione massiccia e indiscriminata di cose (case, edifici, beni mobili), senza fine specifico di appropriazione; (2) saccheggio, sottrazione furtiva, con violenza o minaccia, di beni mobili in contesto di tumulto o sommossa. Entrambe le condotte realizzano il reato se compiute al di fuori dei casi eccezionali dell'art. 285 c.p. (diritto di resistenza in caso di oppressione illegittima, eccezionale e non altrimenti tollerabile). La pena è 8-15 anni. Se la devastazione/saccheggio riguarda armi, munizioni, viveri in luogo di vendita o deposito, la pena è aumentata (ulteriormente gravità).
Quando si applica
Scenari tipici: durante un tumulto, gruppetto di dimostranti rompe sistematicamente le vetrine dei negozi lungo una strada; saccheggio coordinato di un magazzino alimentare durante una carestia; distruzione massiccia di edifici pubblici durante una sommossa. Non ricadono nell'art. 419 i danni isolati, i furti singoli, le distruzioni commesse fuori contesto di disordine pubblico (per quelli si applica il semplice danneggiamento, art. 635).
Connessioni
Art. 285 (diritti inviolabili, limitazione), art. 635 (danneggiamento semplice), art. 628 (rapina), art. 427 (violazione di domicilio aggravata), artt. 110-114 (concorso di reati). La devastazione come reato autonomo deve distinguersi dalla violazione di domicilio aggravata (se in luogo chiuso) e dal danneggiamento semplice (se isolato).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Durante una manifestazione di protesta, un centinaio di dimostranti si muove lungo Corso Garibaldi a Milano. Tizio, parte attiva del gruppo, sistematicamente rompe le vetrine di banche, agenzie immobiliari e uffici pubblici, asportando anche denaro dai bancomat devastati. Integra sia devastazione che saccheggio: pena 8-15 anni.
Caso 2: Caso 2
Caio partecipa al saccheggio di un deposito alimentare durante una sommossa per carestia. Insieme ad altri saccheggiatori, carica camion di viveri e li asporta sistematicamente, danneggiando gli scaffali e il magazzino in modo esteso. La devastazione del magazzino e il saccheggio dei viveri (beni in luogo di deposito) aggravano ulteriormente la pena: 8-15 anni, con aumento.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra devastazione e danneggiamento semplice?
La devastazione è massiccia, indiscriminata, spesso coordinata e in contesto di tumulto. Il danneggiamento è lesione limitata di una cosa specifica. Solo devastazione estesa integra l'art. 419.
Il saccheggio richiede la violenza?
In contesto di tumulto o sommossa, sì: il bene deve essere sottratto con violenza o minaccia. Furto isolato senza tumulto non integra l'art. 419.
È possibile una aggravante se la devastazione colpisce armi o munizioni?
Sì, se la devastazione/saccheggio riguarda armi, munizioni o viveri in luogo di vendita/deposito, la pena è aumentata per la speciale pericolosità.
Che succede se il fatto è commesso durante una protesta legittima?
La protesta non esclude il reato. Se il soggetto procede a devastazione/saccheggio, anche durante protesta, rimane punibile. La protesta pacifica è diritto; la devastazione è reato.
L'art. 285 c.p. consente una causa di esclusione?
Teoricamente sì, se la devastazione è reazione a oppressione illegittima, eccezionale e intollerabile. Nella pratica, questa scriminante è raramente accolta dalla giurisprudenza.
Fonti consultate: 2 fontei verificate