Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell’articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici .

In sintesi

  • Integra il reato chi accetta la promessa di procurare voti mediante modalità mafiose
  • Pena da 4 a 10 anni di reclusione
  • Punibile anche chi promette di procurare voti con tali metodi
  • Delitto di scambio politico-mafioso, al confine tra diritto penale e diritto pubblico
Indice dei contenuti

Scambio elettorale politico-mafioso: punibile chi accetta promesse di voti tramite metodi mafiosi in cambio di denaro o utilità.

Ratio

L'articolo 416-ter c.p. tutela l'integrità del processo elettorale contro l'infiltrazione della criminalità organizzata. La norma protegge sia il bene pubblico della genuinità delle elezioni, sia l'indipendenza della funzione politica da condizionamenti mafiosi. È frutto della riforma operata da leggi successive al 1931, specificamente orientata a contrastare il fenomeno storico del voto mafioso nel Meridione.

Analisi

Il reato si configura in due ipotesi: (1) chi accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità del comma 3 dell'art. 416-bis (cioè ricorrendo alla violenza, minaccia, inganno, corruzione o abuso di influenze); (2) chi promette di procurare voti con le stesse modalità. Non occorre che i voti siano effettivamente procurati, bastando la promessa reciproca. La pena è unica: reclusione da 4 a 10 anni.

Quando si applica

Ricorrenza tipica: candidato o esponente politico che accetta l'intermediazione di un'organizzazione mafiosa promettendone il sostegno elettorale in cambio di promesse di utilità (appalti, nomine, sollevamento da procedimenti). È necessario che il candidato sia a conoscenza della natura mafiosa del voto procurato e che integri consapevolmente lo scambio politico-mafioso. Non rientrano gli accordi puramente civili o quelli privi del requisito della violenza o della minaccia caratterizzante il 416-bis.

Connessioni

Strettamente legato all'art. 416-bis (associazione mafiosa), art. 416 (associazione per delinquere), art. 317 c.p. (corruzione di pubblico ufficiale), art. 319 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione). Rimandi anche a norme di diritto pubblico elettorale (T.U. 361/1957) e a prassi giurisprudenziale della Cassazione penale su scambio politico-mafioso.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, candidato sindaco in un comune della Sicilia, riceve la visita del capo dell'associazione mafiosa locale. Questi promette lo schieramento dei voti dei sodali in cambio di futuri appalti per lavori pubblici e della nomina del fratello a vigile urbano. Tizio accetta consapevolmente. Al momento della proclamazione, la promessa del voto è integrata: sussiste il reato di scambio elettorale politico-mafioso, anche se i voti sono stati effettivamente procurati.

Caso 2: Caso 2

Caio, esponente della giunta uscente in Calabria, durante una riunione con esponenti dell'organizzazione mafiosa locale, promette favori amministrativi (avvii di procedure di acclaramento per società riconducibili ai sodali, sospensione di controlli fiscali su attività commerciali loro riconducibili) in cambio della procurazione di voti per la lista del candidato sindaco amico. Caio integra il reato anche se il patto rimane sulla sola promessa, senza esecuzione.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra scambio elettorale politico-mafioso e corruzione di pubblico ufficiale?

Lo scambio elettorale politico-mafioso (416-ter) presuppone un accordo per procurare voti tramite metodi mafiosi; la corruzione (art. 317) riguarda il compimento di atti dell'ufficio in cambio di denaro. Il primo è strettamente collegato all'infiltrazione mafiosa e al processo elettorale.

È necessario che i voti siano effettivamente procurati?

No. È sufficiente la promessa reciproca: da un lato la promessa di procurare voti, dall'altro la promessa di utilità. Il reato si consuma al momento dell'accordo, indipendentemente dall'esecuzione.

Chi può commettere questo reato?

Sia il candidato/politico che accetta la promessa di voti, sia il boss mafioso o chi agisce per conto dell'organizzazione che promette di procurare i voti. È un reato bilaterale.

Qual è la pena applicabile?

Reclusione da 4 a 10 anni. La pena è sensibilmente più grave di quella della corruzione (fino a 8 anni) proprio per la lesione del bene pubblico dell'integrità elettorale.

Come si distingue dal favoreggiamento?

Il favoreggiamento (art. 378 c.p.) è ausiliare ad un reato già commesso. Lo scambio elettorale è un delitto autonomo che integra una causa di corruzione reciproca tra politica e mafia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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