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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 417 c.p. – Misura di sicurezza
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti , è sempre ordinata una misura di sicurezza.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 416-ter - ter c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso (1)→Cod. pen. art. 418 - Articolo 418 Codice Penale: Assistenza agli associati→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 416-bis Codice Penale: Associazione di tipo mafioso→Articolo 416 Codice Penale: Associazione per delinquere→Articolo 415 Codice Penale: Istigazione a disobbedire alle leggi.→Articolo 419 Codice Penale: Devastazione e saccheggio→Art. 414-bis c.p.: Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedo→Articolo 414 Codice Penale: Istigazione a delinquere→Articolo 420 Codice Penale: Attentato a impianti di pubblica utilità
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Misura di sicurezza obbligatoria per condanne relative ad associazione mafiosa o scambio elettorale politico-mafioso.
Ratio
L'art. 417 c.p. introduce un regime sanzionatorio doppio per i delitti di associazione per delinquere e mafia: oltre alla pena detentiva, è sempre ordinata una misura di sicurezza. La ratio è quella di assicurare una protezione rafforzata della società contro la pericolosità specifica di chi commette delitti associativi, particolarmente gravi e radicati. La misura di sicurezza persegue finalità di prevenzione generale e speciale, non meramente punitive.
Analisi
La norma è breve ma imperative: una volta che sia pronunciata condanna per i reati di cui agli artt. 416 (associazione per delinquere) e 416-bis (associazione mafiosa), nonché implicitamente all'art. 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso), la misura di sicurezza scatta in automatico. Non è facoltativa: il giudice non ha discrezionalità. La misura si applica a prescindere dalla valutazione di pericolosità (che già è presunta per chi commette tali delitti). Non sono applicabili alternative come la sospensione della pena o l'affidamento in prova al servizio sociale, almeno per la durata della misura.
Quando si applica
Ogni volta che c'è una condanna in primo grado, appello o cassazione per i reati associativi. Non importa se si tratti di un'associazione piccola o grande, se il soggetto sia il capo o un semplice aderente. La misura di sicurezza scatta. Esempi: condanna per associazione a delinquere di tipo mafioso, condanna per affiliazione alla mafia, condanna per scambio politico-mafioso integrato come sottospecie di associazione.
Connessioni
Collegata agli artt. 416, 416-bis (delitti associativi), art. 4 e ss. c.p. (che disciplinano le misure di sicurezza patrimoniali e personali), art. 27 Cost. (finalità rieducativa della pena). La misura concreta dipenderà dal giudice (reclusione in carcere duro, libertà vigilata, confisca) ma la sua imposizione è obbligatoria.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è condannato in primo grado per associazione mafiosa: titolare della gestione della piazza di spaccio. La sentenza di condanna prevede, oltre a 8 anni di reclusione, la misura di sicurezza della reclusione in carcere duro per la durata della pena (art. 417). Anche se le Sezioni unite della Cassazione decidessero che la pericolosità di Tizio è diminuita, la misura rimane obbligatoria fino alla fine della pena.
Caso 2: Caso 2
Caio è condannato per essere aderente a un'associazione per delinquere finalizzata al racket estorsivo. La sentenza comanda, automaticamente, una misura di sicurezza: libertà vigilata per la durata della pena detentiva. Caio non può beneficiare di pene alternative (affidamento al servizio sociale, semilibertà) finché non espira la misura di sicurezza.
Domande frequenti
Che cos'è una misura di sicurezza?
È un provvedimento preventivo e rieducativo che si applica insieme alla pena, finalizzato a proteggere la società e a prevenire la commissione di ulteriori delitti. A differenza della pena, non è proporzionata al reato ma alla pericolosità del soggetto.
Quali misure di sicurezza si applicano ai delitti associativi?
Le principali sono: reclusione in carcere duro durante la pena, libertà vigilata con controlli, confisca del denaro e dei beni utilizzati per l'associazione, divieto di soggiorno in determinati comuni.
La misura è reversibile se il condannato si redime?
No, è obbligatoria per tutta la durata della pena. Il giudice non ha margine di valutazione sulla sua imposizione, anche se può modularne la forma concreta.
Si applica anche ai minori?
No, i minori sono sottopositi a misure di sicurezza minorile disciplinate dal D.P.R. 448/1988 (Codice della procedura penale minorile), non dall'art. 417.
Può essere revocata in appello o cassazione?
No, se la condanna per delitto associativo rimane ferma, la misura di sicurezza rimane obbligatoria. Può solo variare nella forma (da carcere duro a libertà vigilata) se il giudice lo ritenga opportuno.
Fonti consultate: 2 fontei verificate