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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 285 c.p. – Devastazione, saccheggio e strage
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 284 - Art. 284 c.p.: Insurrezione armata contro i poteri dello Stato→Cod. pen. art. 286 - Articolo 286 Codice Penale: Guerra civile→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 283 c.p.: Attentato contro la costituzione dello Stato→Art. 287 c.p.: Usurpazione di potere politico o di comando milit→Articolo 282 Codice Penale: Offesa all’onore del Capo del Governo→Art. 288 c.p.: Arruolamento o armamenti non autorizzati a serviz→Articolo 281 Codice Penale: Offesa alla libertà del Capo del Governo→Art. 289 c.p.: Attentato contro gli organi costituzionali e cont→Art. 289-bis c.p.: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Devastazione, saccheggio e strage finalizzati ad attentare alla sicurezza dello Stato: ergastolo per chi commette questi gravi atti terroristici.
Ratio
L'art. 285 è norma estrema, riferita a violenza bellica o insurrezionale di vastissima portata. Storica: redatta nel 1930 in contesto di protezione da insurrezioni, guerra civile, attentati di massa. La trio (devastazione-saccheggio-strage) indica tre forme progressive di annichilimento dello Stato. L'elemento teleologico («allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato») è costitutivo: serve il dolo specifico di indebolire lo Stato, non semplice criminalità ordinaria estesa.
Analisi
Tre forme alternative: (1) devastazione = distruzione sistematica di beni pubblici o privati in area vasta (es. rasi al suolo quartieri interi), (2) saccheggio = appropriazione forzata di risorse economiche pubbliche su scala tale da destabilizzare, (3) strage = uccisioni di civili/militari in numero tale da indebolire la coesione statale. Il dolo è specifico: consapevolezza e volontà di attentare alla sicurezza dello Stato globale. Non basta il dolo generico di danneggiare o uccidere. Il reato è consumato al verificarsi del risultato effettivo (diverso dagli attentati di tentativa/preparazione): occorre la devastazione concreta, il saccheggio consumato, le stragi avvenute. Prescrizione: 30 anni (massimo di pena).
Quando si applica
Operazione militare esterna su scala bellica (es. invasione straniera supportata da sabotatori interni che distruggono infrastrutture). Sommossa popolare che incendia ministeri, brucia archivi amministrativi, elimina migliaia di civili per destabilizzare il governo. Attacco terroristico coordinato su più città contemporaneamente. Diversamente: attacco isolato a una caserma (pur violento), manifestazione di piazza (pur selvaggia), saccheggio di un negozio (pur esteso), omicidio plurimo non organizzato a fini terroristici.
Connessioni
Articoli 283 (attentato Costituzione), 284 (insurrezione), 286 (guerra civile), 280-bis (terrorismo esplosivi), 576-577 c.p. (strage ordinaria, 15 anni max), 635 c.p. (danneggiamento ordinario). Diritto internazionale umanitario: Convenzioni di Ginevra, criteri di crimine di guerra. Giurisprudenza: applicazione rara e solenne, con pronunciamenti su contesti bellici e sommovimenti armati.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, autoproclamatosi «presidente della Repubblica popolare», coordina un'insurrezione armata massiccia. Ordina a 3.000 seguaci di occupare il centro di Milano e «annientare le sedi dello Stato». I rivoltosi incendiano Palazzo Marino, bruciano l'archivio della Prefettura, razz iano banche e ministeri, uccidono 47 carabinieri e 103 civili per «eliminare i servi dello Stato». La polizia interviene dopo 48 ore. Tizio è catturato. Viene accusato di devastazione, saccheggio e strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato ex art. 285: ergastolo assoluto, senza benefici di riduzione (dolo specifico irriducibile).
Caso 2: Caso 2
Mevio, comandante di un'organizzazione terroristica paramilitare internazionale, pianifica simultaneamente 7 attacchi in 7 città italiane. Ogni attacco prevede demolizioni di edifici governativi, incendi di archivi fiscali, uccisioni di funzionari pubblici. L'obiettivo dichiarato è «paralizzare lo Stato e distruggere l'economia nazionale». Quattro attacchi riescono parzialmente, causando 200+ morti e danni per miliardi di euro. Mevio è catturato mesi dopo. Accusato di devastazione, saccheggio e strage ai sensi dell'art. 285: ergastolo, con ordine di confisca totale dei beni.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra strage ordinaria (art. 576-577) e strage ex art. 285?
L'art. 576-577 punisce l'uccisione di più persone (massimo 15 anni). L'art. 285 punisce la strage come parte di un disegno più ampio di devastazione/saccheggio della sicurezza dello Stato (ergastolo). L'elemento telecologico (attentare alla sicurezza dello Stato) è la differenza cruciale. Se le uccisioni sono isolate da tale scopo, ricade l'art. ordinaria.
Se una persona commette devastazione ma NON con scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, quale reato è?
Non è art. 285. Potrebbe essere danneggiamento aggravato (art. 635 c.p., max 2 anni), piromane (art. 423-425, incendi), crimini ordinari. L'art. 285 richiede specificamente l'elemento soggettivo terroristico-insurrezionale, assente nella criminalità ordinaria.
La devastazione dev'essere consumata completamente (es. intera città bruciata) o basta un inizio credibile?
Serve la consumazione sostanziale: aree significative distrutte, non un singolo edificio. Il reato punisce il risultato effettivo, non la tentazione. Se devastazione è iniziata ma arrestata prima di estensione considerevole, si scende probabilmente al tentativo (art. 56 c.p.) con pena ridotta; ma l'ergastolo base è per devastazione realizzata.
Se il Governo legittimamente reprime violenza massiccia e causa danni collaterali, è responsabile di art. 285?
No. L'art. 285 punisce chi compie i fatti allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato. Il Governo che reprime legittimamente non ha questo scopo; agisce per difendere. L'elemento soggettivo (dolo specifico terroristico) è assente nel governo legittimo.
Un soldato che esegue ordini illegittimi di devastazione risponde di art. 285?
In linea di principio sì. L'ordine illegittimo non scusa automaticamente. Però il soldato può opporre l'eccezione di ordine illegittimo manifestamente illecito (art. 5 Codice Militare), e il tribunale potrebbe ridurre colpa. Dipende dalla consapevolezza che l'ordine attentava alla sicurezza dello Stato vs. semplice atto guerra ordinaria.
Fonti consultate: 3 fontei verificate