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Art. 422 c.p. Strage
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con la morte(1). Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l’ ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.
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In sintesi
Strage: punibile chi, al fine di uccidere, compie atti che pongono in pericolo l'incolumità pubblica, con pena fino alla morte.
Ratio
L'art. 422 c.p. tutela simultaneamente due beni fondamentali: la vita (nella sua manifestazione plurima) e l'incolumità pubblica. La strage è l'eccesso massimo della violenza criminale: non è semplice omicidio, ma omicidio realizzato tramite mezzo che espone la collettività al pericolo. La pena è proporzionalmente massima. La norma storica risale al 1931 ma è stata reinterpretata nel contesto del terrorismo (artt. 280-285 c.p.) e della criminalità organizzata.
Analisi
Il reato si articola in: (1) atto diretto all'omicidio, cioè volontà cosciente di uccidere; (2) idoneità dell'atto a porre in pericolo l'incolumità pubblica (bomba in piazza affollata, attentato a treno); (3) esito: morte di più persone = pena fino alla morte; morte di una persona = ergastolo; altre lesioni = reclusione non inferiore a 15 anni. Non occorre che il numero di morti sia preliminarmente fissato, basta che il metodo sia indiscriminato o non contenibile nel numero di vittime.
Quando si applica
Scenari: attentato esplosivo a una stazione ferroviaria causante 20 morti; irruzione armata in una piazza affollata con spari indiscriminati; avvelenamento di un serbatoio d'acqua municipale; attentato a un palazzo pubblico affollato. La giurisprudenza ha applicato l'art. 422 ai principali attentati terroristici in Italia (Bologna 1980, Firenze 1993, ecc.).
Connessioni
Art. 285 c.p. (crimini contro l'umanità, in parte), art. 110 c.p. (concorso di persone), artt. 280-285 (terrorismo e criminalità organizzata), art. 630 c.p. (sequestro di persona). La strage è distinta dall'omicidio semplice (art. 575) per il mezzo incontrollato; dalla devastazione (art. 419) per la finalità omicida dichiarata.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra strage e omicidio plurimo?
La strage richiede un mezzo che pone in pericolo l'incolumità pubblica (bomba, avvelenamento d'acqua), non il semplice omicidio seriale. L'omicidio plurimo può essere consumato con più atti isolati; la strage è consumata con un unico atto massivamente pericoloso.
È necessario che il numero di morti sia predeterminato?
No. La strage presuppone l'atto indirizzato a uccidere ma tramite mezzo la cui conseguenza non è precisamente prevedibile nel numero di vittime.
Quale pena si applica se muore una sola persona?
Ergastolo (isolamento diurno massimo 30 anni secondo l'ordinamento italiano). Non si applica la pena di morte, abolita in Italia dal 1948 (art. 27 Cost.).
Se il mezzo è una bomba ma non muore nessuno, qual è la pena?
Reclusione non inferiore a 15 anni. Non è strage consumata, ma tentata strage (pena ridotta della metà, quindi minimo 7-8 anni).
La strage è punibile se commessa da minore?
Sì, anche i minori possono commettere strage, ma la pena è disciplinata dal D.P.R. 448/1988 (Codice procedura penale minorile), con ergastolo minorile (durata massima 10-14 anni).
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