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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 24 autorizza lo scioglimento coattivo con la forza di riunioni o assembramenti quando le tre intimazioni formali previste dall'art. 23 siano rimaste senza effetto.
  • Lo scioglimento forzato è disposto dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o sottufficiali dei carabinieri Reali, i quali ne assumono la responsabilità operativa.
  • È ammessa la deroga alla procedura graduata quando le intimazioni non possano essere pronunciate per rivolta od opposizione attiva: in tal caso si può procedere immediatamente alla forza.
  • Chi si rifiuta di obbedire all'ordine di scioglimento è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, senza possibilità di pagamento in misura ridotta.
  • L'esecuzione dell'ordine è affidata alla forza pubblica e alla forza armata, ciascuna sotto il comando dei rispettivi capi, in un coordinamento bipartito.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 24 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri Reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.

All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta .

Commento

Ratio e posizione sistematica

L'art. 24 chiude il procedimento di scioglimento disciplinato dagli artt. 22-24 TULPS e costituisce l'extrema ratio del sistema: la coercizione fisica diventa legittima solo dopo che le fasi precedenti — invito bonario (art. 22) e triplice intimazione formale (art. 23) — abbiano fallito il loro scopo. La norma, risalente al testo originario del Regio Decreto 773/1931, è rimasta sostanzialmente invariata nella struttura, pur avendo subito una profonda trasformazione sul piano sanzionatorio: la sanzione penale prevista dall'originario art. 24 è stata convertita in sanzione amministrativa pecuniaria dalla depenalizzazione operata dal D.Lgs. 507/1999 e dalle successive modifiche, collocando la disobbedienza all'ordine di scioglimento fuori dall'area del diritto penale.

La competenza a ordinare lo scioglimento

Il primo comma individua con precisione i soggetti legittimati: gli ufficiali di pubblica sicurezza e, solo in loro assenza, gli ufficiali o sottufficiali dei carabinieri Reali (oggi semplicemente Arma dei Carabinieri). La formulazione introduce un ordine di priorità che riflette la distinzione storica tra polizia civile e forza militare: la presenza di un funzionario di pubblica sicurezza esclude, in principio, l'intervento autonomo dell'Arma. Nella prassi moderna, le due componenti operano spesso in forma integrata, ma la responsabilità formale dell'ordine rimane in capo al funzionario di pubblica sicurezza, laddove presente. L'assenza va intesa in senso funzionale: non mera lontananza fisica, ma impossibilità a esercitare il comando nella situazione data.

La deroga per rivolta od opposizione

Il primo comma prevede una clausola di accelerazione procedurale: se le intimazioni «non possano essere fatte per rivolta od opposizione», si può ordinare lo scioglimento con la forza senza attendere le tre fasi ex art. 23. Questa deroga ha un presupposto oggettivo — la concreta impossibilità di pronunciare le intimazioni, non la mera difficoltà o l'inconvenienza — ed è sottoposta a un controllo di proporzionalità. La rivolta attiva (resistenza fisica organizzata, lancio di oggetti, aggressione agli agenti) giustifica il salto procedurale; la semplice passività dei presenti non basta. L'autorità che invoca la deroga deve essere in grado di documentare le ragioni dell'impossibilità, anche ai fini di eventuali contenziosi successivi.

Il modello di esecuzione bipartito

Il secondo comma affida l'esecuzione alla forza pubblica e alla forza armata «sotto il comando dei rispettivi capi». Questa formulazione bipartita riflette l'assetto istituzionale del 1931, in cui polizia (civile) e esercito potevano essere chiamati a operare congiuntamente nell'ordine pubblico. Oggi la distinzione conserva rilevanza nei contesti in cui siano schierate più componenti (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, eventualmente esercito in missioni di presidio). Ogni componente mantiene la propria catena di comando, ma l'ordine di scioglimento è unitario e proviene dall'autorità competente ex primo comma.

Sanzione per disobbedienza

Il terzo comma sancisce la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000 per chi «si rifiuta di obbedire all'ordine di scioglimento», con esclusione espressa del pagamento in misura ridotta. La misura ridotta è il meccanismo — disciplinato dall'art. 16 della L. 689/1981 — che consente l'estinzione dell'illecito con il pagamento di un terzo del massimo o del doppio del minimo entro 60 giorni. L'esclusione di tale facoltà risponde a una scelta di deterrenza rafforzata: la resistenza all'ordine di scioglimento è considerata un illecito di particolare gravità, che non tollera la via breve della definizione bonaria. Ne discende che la sanzione può essere irrogata solo nel suo importo effettivo, determinato dall'autorità nell'ambito della forbice, con la conseguente possibilità di opposizione al prefetto e poi al giudice di pace.

Coordinamento con il diritto costituzionale e la CEDU

L'art. 24 si confronta con l'art. 17 Cost., che tutela il diritto di riunione in luogo pubblico e consente il divieto o lo scioglimento solo per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica. La procedura graduata degli artt. 22-24 TULPS è la risposta del legislatore ordinario all'esigenza di contemperare ordine pubblico e libertà di riunione: il ricorso alla forza è ammesso solo come ultima fase di un procedimento che lascia sempre alla folla la possibilità di conformarsi spontaneamente. Analoga tensione si rinviene con l'art. 11 della CEDU (libertà di riunione e associazione), che la Corte di Strasburgo interpreta in modo da richiedere che le restrizioni siano previste dalla legge, necessarie in una società democratica e proporzionate allo scopo. Un uso della forza sproporzionato o prematuro, non preceduto dalle fasi obbligatorie, espone lo Stato a responsabilità convenzionale.

Profili pratici per i partecipanti

Chi si trova coinvolto in un assembramento destinatario di un ordine di scioglimento deve considerare che: la mera presenza dopo la terza intimazione è sufficiente a integrare l'illecito amministrativo, indipendentemente dall'atteggiamento soggettivo; la sanzione è personale e prescinde dal ruolo di organizzatore o semplice partecipante; l'esclusione del pagamento in misura ridotta impone che la contestazione avvenga necessariamente davanti all'autorità amministrativa prima e al giudice di pace poi. È opportuno, in caso di partecipazione a manifestazioni, documentare (anche con riprese video) le fasi procedurali, al fine di verificare il rispetto della sequenza normativa e, se del caso, contestare la legittimità dell'ordine.

Casi pratici

Caso 1: Manifestazione che degenera dopo le tre intimazioni

Tizio partecipa a un presidio di protesta in una piazza del centro. L'autorità, ritenuto il presidio non autorizzato e pericoloso per l'ordine pubblico, rivolge prima l'invito bonario ex art. 22, poi procede alle tre intimazioni formali ex art. 23, ciascuna preceduta da segnale acustico. Tizio non si allontana dopo nessuna delle tre intimazioni. Il funzionario di pubblica sicurezza ordina lo scioglimento coattivo ex art. 24: la forza pubblica interviene e Tizio viene allontanato. Nei giorni successivi riceve la notifica di un verbale di accertamento con sanzione amministrativa di euro 4.000, non pagabile in misura ridotta, che può contestare entro 30 giorni davanti al prefetto.

Caso 2: Rivolta che impedisce le intimazioni

Un assembramento si trasforma rapidamente in scontri: vengono lanciati oggetti contro le forze dell'ordine e si alzano barricate. Caia, funzionaria di pubblica sicurezza responsabile del servizio, valuta che l'escalation rende materialmente impossibile pronunciare le tre intimazioni formali. Invoca la clausola di deroga del primo comma dell'art. 24 e ordina immediatamente lo scioglimento con la forza. Nel verbale di servizio, Caia documenta con precisione le circostanze che hanno reso impraticabili le intimazioni: il lancio di oggetti, il numero degli aggressori, la durata degli scontri. Questa documentazione si rivelerà essenziale quando alcuni partecipanti propongono ricorso contestando la mancanza delle fasi preliminari.

Caso 3: Contestazione della sanzione amministrativa

Sempronio riceve un verbale da euro 6.000 per essersi rifiutato di obbedire all'ordine di scioglimento di un corteo. Sempronio ritiene di non aver sentito chiaramente le intimazioni a causa del rumore e produce una dichiarazione scritta. Presenta opposizione al prefetto entro 30 giorni, eccependo il mancato rispetto della procedura (non avrebbe udito né lo squillo acustico né le tre intimazioni distinte). Il prefetto respinge l'opposizione, ritenendo documentata la regolare esecuzione della procedura. Sempronio propone quindi ricorso al giudice di pace, che potrà valutare la legittimità sia formale (rispetto della procedura) sia sostanziale (proporzionalità) dell'ordine di scioglimento.

Domande frequenti

Quando l'autorità può sciogliere una riunione con la forza senza le tre intimazioni?

L'art. 24 TULPS ammette la deroga alla procedura graduata solo quando le intimazioni non possano essere pronunciate per rivolta od opposizione attiva dei presenti. La semplice difficoltà non basta: deve esserci un'impossibilità oggettiva, documentabile, di eseguire le tre fasi dell'art. 23.

Qual è la sanzione per chi non obbedisce all'ordine di scioglimento?

La sanzione amministrativa pecuniaria va da 2.000 a 20.000 euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta, il che significa che l'importo non può essere estinto con il pagamento di un terzo del massimo: la sanzione deve essere determinata nella sua entità e può essere contestata davanti al prefetto e poi al giudice di pace.

Chi è competente a ordinare lo scioglimento con la forza?

Gli ufficiali di pubblica sicurezza hanno la competenza primaria. Solo in loro assenza possono intervenire gli ufficiali o sottufficiali dei carabinieri. La presenza di un funzionario di pubblica sicurezza esclude, in linea di principio, l'iniziativa autonoma dell'Arma.

La presenza fisica alla riunione dopo le intimazioni è sufficiente a integrare l'illecito?

Sì. L'art. 24, terzo comma, sanziona chi 'si rifiuta di obbedire all'ordine di scioglimento': la permanenza dopo l'ordine è considerata rifiuto, indipendentemente dal ruolo di organizzatore o semplice partecipante.

Quali rimedi ha chi riceve la sanzione?

Il destinatario può presentare scritti difensivi e opposizione al prefetto entro 30 giorni dalla notifica del verbale. In caso di rigetto, può ricorrere al giudice di pace. Potrà eccepire sia vizi formali (mancato rispetto della procedura graduata) sia la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta concreta.

Lo scioglimento coattivo può essere contestato dinanzi al giudice amministrativo?

Sì. L'ordine di scioglimento è un provvedimento amministrativo e, in quanto tale, impugnabile dinanzi al TAR per violazione di legge (mancato rispetto delle fasi procedurali) o eccesso di potere (sproporzione rispetto al pericolo concreto). Il ricorso può essere proposto anche in via cautelare se l'intervento è ancora in corso.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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