Testo dell'articoloVigente
Art. 207 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Contro qualsiasi provvedimento dell'autorità locale di pubblica sicurezza, nelle materie disciplinate in questo capo, gli interessati possono ricorrere nei modi stabiliti dal regolamento.
Sul reclamo decide una Commissione presieduta dal prefetto o da chi ne fa le veci, composta dal podestà o da un suo delegato e da un rappresentante del pubblico ministero presso il Tribunale.
Il Ministero dell'interno ha facoltà, nell'interesse della moralità pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico di annullare le deliberazioni della Commissione predetta con le quali si autorizza l'esercizio di un locale di meretricio.
Contro tale provvedimento non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 207 TULPS chiude il sistema di controllo pubblicistico sui locali di meretricio delineato dagli articoli precedenti, introducendo un meccanismo di tutela amministrativa articolato su due livelli: il ricorso alla Commissione prefettizia e il potere di annullamento ministeriale. La norma risponde alla logica centralista e gerarchica tipica dell'ordinamento di pubblica sicurezza fascista del 1931, in cui il Ministero dell'interno esercitava un controllo sostanzialmente insindacabile sulle materie più sensibili per l'ordine pubblico e la moralità.
Il sistema di ricorso alla Commissione prefettizia
Il primo comma rimanda al regolamento di esecuzione per le modalità del ricorso, introducendo un meccanismo di tutela generale contro qualsiasi provvedimento dell'autorità locale di pubblica sicurezza nelle materie del Capo IV. Il rinvio al regolamento era tecnica legislativa comune nel TULPS: la legge fissava i principi e la competenza, il regolamento (R.D. 635/1940) definiva termini, forme e procedure.
La Commissione istituita per decidere i ricorsi aveva una composizione mista: il prefetto (o un suo supplente) come presidente, il podestà (figura dell'amministrazione locale durante il regime fascista, poi sostituita dal sindaco nella Repubblica) o un suo delegato, e un rappresentante del pubblico ministero. La presenza del rappresentante della magistratura inquirente nella Commissione rifletteva la natura ibrida del procedimento, a metà tra il controllo di legittimità e la valutazione dell'opportunità nel campo della moralità pubblica.
Il potere di annullamento ministeriale
Il terzo comma attribuisce al Ministero dell'interno un potere di annullamento straordinario, esercitabile d'ufficio e nell'interesse della moralità pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico. Questo potere si attiva specificamente quando la Commissione abbia deliberato autorizzando l'esercizio di un locale di meretricio: si tratta dunque di un controllo preventivo che il livello ministeriale esercita sulle decisioni favorevoli al privato adottate dalla Commissione prefettizia.
Il quarto comma introduce una clausola di irricorribilità totale: contro il provvedimento ministeriale non è ammesso ricorso, nemmeno per motivi di illegittimità. Questa previsione, che escludeva anche la tutela giurisdizionale per vizi formali o procedimentali, era in linea con la struttura autoritaria dell'ordinamento del 1931, che riservava alla discrezionalità dell'esecutivo amplissimi spazi di intervento non sindacabili.
Rilievo storico e superamento della norma
La norma ha oggi rilievo esclusivamente storico e dottrinario. Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948 e, ancor più, con la L. 75/1958 (legge Merlin), l'intero sistema regolamentarista dei locali di meretricio è stato smantellato. La Commissione prefettizia di cui all'art. 207 non trova più ambito di applicazione, e la clausola di irricorribilità del quarto comma sarebbe oggi incompatibile con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, che garantiscono la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
Sul piano del diritto costituzionale, già prima della legge Merlin il quarto comma era di dubbia compatibilità con l'art. 113 Cost., che sancisce l'inammissibilità di norme che escludano o limitino la tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi. La dottrina post-costituzionale aveva infatti sollevato dubbi sull'applicabilità di simili clausole di irricorribilità alla luce del nuovo assetto costituzionale.
La figura del podestà nel contesto della norma
Vale la pena segnalare che la norma fa riferimento al podestà, figura tipica dell'ordinamento fascista degli enti locali, introdotta con la L. 2248/1865 nell'Italia liberale ma poi trasformata in organo di nomina governativa con il R.D. 148/1915 e definitivamente configurata come organo monocratico governativo in luogo dei consigli comunali elettivi con le leggi del 1926. Con la caduta del fascismo e il ripristino delle istituzioni democratiche, il podestà è stato sostituito dal sindaco eletto, rendendo il riferimento normativo dell'art. 207 storicamente superato anche sotto questo profilo.
Casi pratici
Caso 1: Ricorso avverso diniego di autorizzazione
Tizio, titolare di un locale cui l'autorità locale di pubblica sicurezza ha negato l'autorizzazione richiesta in materia, propone ricorso alla Commissione prefettizia ai sensi dell'art. 207 TULPS. La Commissione, presieduta dal prefetto, esamina il ricorso e delibera favorevolmente, ritenendo sussistenti le condizioni di legge. Il Ministero dell'interno, ritenendo che l'apertura del locale contrasti con gli interessi della moralità pubblica, esercita il potere di annullamento previsto dal terzo comma, vanificando la delibera favorevole. Tizio non può impugnare il provvedimento ministeriale nemmeno per motivi di illegittimità formale.
Caso 2: Revoca d'autorizzazione e tutela dell'interessato
Caia è titolare di un locale regolarmente autorizzato. L'autorità locale di pubblica sicurezza revoca l'autorizzazione ritenendo venuti meno i requisiti. Caia presenta ricorso alla Commissione prefettizia, la quale accoglie il ricorso e annulla la revoca. Il provvedimento della Commissione diventa definitivo in quanto il Ministero dell'interno non esercita il proprio potere di annullamento, che nella specie non sarebbe applicabile (riguardando solo le deliberazioni che autorizzano l'esercizio, non quelle che annullano revoche).
Caso 3: Questione di legittimità della clausola di irricorribilità
Sempronio, colpito da un provvedimento ministeriale di annullamento emesso ai sensi dell'art. 207, terzo comma, TULPS, intende contestarne la legittimità formale, ritenendo che il procedimento seguito sia viziato. Il suo avvocato lo informa che il quarto comma esclude qualsiasi ricorso, anche per motivi di illegittimità. Nell'ordinamento post-costituzionale del 1948, tale clausola sarebbe tuttavia di dubbia compatibilità con l'art. 113 Cost., ma la questione è rimasta teorica stante l'abolizione dell'intero sistema normativo da parte della L. 75/1958.
Domande frequenti
La Commissione prefettizia dell'art. 207 TULPS è ancora operativa?
No. La L. 75/1958 (legge Merlin) ha abolito il sistema dei locali di meretricio autorizzati, rendendo inapplicabile l'art. 207 e la Commissione prefettizia ivi prevista. La norma ha oggi solo rilievo storico.
Quali materie rientravano nel ricorso ex art. 207?
Il ricorso riguardava qualsiasi provvedimento dell'autorità locale di pubblica sicurezza nelle materie disciplinate dal Capo IV del TULPS, ossia tutto il settore della vigilanza sui locali di meretricio: autorizzazioni, rinnovi, revoche, prescrizioni.
Il Ministero poteva annullare qualsiasi deliberazione della Commissione?
No. Il potere di annullamento ministeriale era limitato alle deliberazioni con cui la Commissione autorizzava l'esercizio di un locale di meretricio. Non si applicava alle deliberazioni di segno contrario (dinieghi, revoche).
Perché il quarto comma escludeva anche i ricorsi per illegittimità?
La clausola rifletteva la logica autoritaria dell'ordinamento di pubblica sicurezza del 1931, che riservava al Ministero dell'interno un potere discrezionale insindacabile nelle materie di moralità pubblica e ordine pubblico. Dopo la Costituzione del 1948, la norma era di dubbia compatibilità con l'art. 113 Cost.
Cosa era il podestà citato dall'art. 207?
Il podestà era l'organo monocratico di governo del comune nell'ordinamento fascista, nominato dal governo in sostituzione del sindaco elettivo. Con il ripristino della democrazia nel 1944-1948 è stato sostituito dal sindaco eletto, rendendo il riferimento normativo dell'art. 207 storicamente obsoleto.