In sintesi
- L'art. 204 TULPS si articola in due commi con contenuto distinto: il primo attribuisce all'autorità locale di PS la facoltà di impedire la riapertura del locale chiuso per un periodo fino a un anno dalla data dell'ordinanza.
- Il secondo comma introduce un'ipotesi di chiusura definitiva obbligatoria: deve sempre essere disposta per i locali in cui si somministrano o si detengono sostanze stupefacenti, o nei quali si accolgono o si favorisce l'uso di stupefacenti.
- La connessione tra meretricio e traffico di stupefacenti era considerata un aggravante di ordine pubblico che rendeva impossibile qualsiasi successiva riapertura, segnando la massima sanzione amministrativa del sistema di controllo.
- La disposizione è oggi priva di applicabilità quanto al primo comma (abolizione case chiuse); il profilo degli stupefacenti è ora regolato dal D.P.R. 309/1990 (T.U. Stupefacenti).
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 204 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
L'autorità locale di pubblica sicurezza può impedire che un locale, del quale è stata ordinata la chiusura, sia riaperto allo stesso scopo, prima che sia trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza.
Deve essere sempre ordinata la chiusura definitiva di quei locali di meretricio, nei quali si somministrano o si detengono sostanze stupefacenti o nei quali si accolgono persone dedite all'uso delle sostanze stesse o comunque si permette o favorisce l'uso di esse.
Stesso numero, altri codici
- Art. 204 Cod. Amb. — gestioni esistenti
- Art. 204 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione
- Art. 204 Codice Civile: Retroattività della sentenza
- Articolo 204 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 204 Codice della Strada: Provvedimenti del prefetto
- Art. 204 c.p.c.: Rogatorie alle autorità estere e ai consoli ita
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Struttura bipartita dell'articolo
L'art. 204 TULPS si distingue dalle disposizioni circostanti per la sua struttura bipartita, che accoppia due misure di intensità diversa: una facoltativa e temporanea (primo comma) e una obbligatoria e definitiva (secondo comma). La norma delinea così un sistema progressivo di risposta alle diverse situazioni di pericolo, graduato in funzione della gravità degli interessi pubblici coinvolti.
Il primo comma: divieto temporaneo di riapertura
Il primo comma attribuisce all'«autorità locale di pubblica sicurezza» il potere di impedire che il locale di meretricio già chiuso venga riaperto «allo stesso scopo» prima che sia trascorso un anno dalla data dell'ordinanza di chiusura. Si tratta di un potere facoltativo: la norma usa il verbo «può», distinguendosi così nettamente dal secondo comma che invece impone un obbligo. La ratio è di carattere preventivo: dopo la chiusura, il trascorrere di un periodo adeguato consente di verificare se le cause che avevano determinato il provvedimento siano state effettivamente rimosse e se il gestore abbia assunto gli impegni necessari al ripristino della legalità.
Il limite temporale di un anno non è un termine di decadenza dell'interdizione, ma indica il tetto massimo entro cui l'autorità può mantenere il divieto di riapertura: trascorso tale periodo, il divieto decade automaticamente, salva diversa e nuova valutazione dell'autorità sulla base di ulteriori elementi sopravvenuti. La locuzione «allo stesso scopo» implica che il divieto di riapertura riguarda specificamente la destinazione a locale di meretricio, non qualsiasi altra attività che si intendesse svolgere nell'immobile.
Il secondo comma: chiusura definitiva obbligatoria per connessione con gli stupefacenti
Il secondo comma introduce una fattispecie radicalmente diversa: qui la chiusura deve essere «sempre» ordinata e ha carattere definitivo. Il presupposto è la connessione del locale con le sostanze stupefacenti, che si manifesta in tre modalità alternative: (a) somministrazione di stupefacenti all'interno del locale; (b) detenzione di stupefacenti nel locale; (c) accoglienza di persone dedite all'uso di stupefacenti, o comunque permissione o agevolazione del loro uso.
La portata della norma è ampia: non è necessario che il gestore sia direttamente implicato nel traffico di stupefacenti, essendo sufficiente che egli «permetta o favorisca» l'uso all'interno del locale. Questo approccio riflette la concezione del legislatore del 1931, che considerava l'abbinamento tra prostituzione e stupefacenti un pericolo cumulativo di ordine pubblico particolarmente grave, tale da non consentire alcuna forma di recupero del locale. La chiusura definitiva è una misura ablativa della situazione giuridica di esercizio, che non lascia spazio a valutazioni di opportunità.
Profilo sistematico e rapporti con la disciplina degli stupefacenti
Nel sistema del TULPS, il secondo comma dell'art. 204 era strettamente connesso con le disposizioni della Parte seconda del R.D. 773/1931 (artt. 71-82 TULPS) relative al commercio e alla detenzione di sostanze velenose e stupefacenti. Con l'evoluzione della legislazione sugli stupefacenti — dal D.L. 22 marzo 1975, n. 95, al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico delle Leggi in Materia di Disciplina degli Stupefacenti) — la materia ha trovato una disciplina organica che ha assorbito le disposizioni sparse del TULPS. Il T.U. 309/1990 prevede, tra l'altro, misure di chiusura e di interdizione per i locali nei quali avvenga spaccio o agevolazione dell'uso di stupefacenti, che si applicano autonomamente dall'ambito specifico del meretricio.
Rapporti con la legge Merlin e sopravvivenza della norma
Come per le altre disposizioni del Capo III, l'entrata in vigore della legge Merlin (L. 75/1958) ha svuotato di contenuto il primo comma dell'art. 204. Il secondo comma, invece, ha una portata più ampia perché disciplina la connessione di qualsiasi locale con gli stupefacenti: tuttavia, anche quest'ultimo comma trova oggi applicazione marginale in ragione della disciplina speciale del T.U. 309/1990, che prevede meccanismi propri per la chiusura di locali connessi al traffico di sostanze stupefacenti, operando come norma speciale rispetto all'art. 204 TULPS.
Casi pratici
Caso 1: Il divieto temporaneo di riapertura: un anno di sospensione (contesto storico)
Caia, gerente di una casa di tolleranza, subisce la chiusura del proprio locale per via di un'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 201 TULPS per ragioni di ordine pubblico. Trascorso circa un mese dall'ordinanza, Caia ritiene che le ragioni della chiusura siano venute meno e chiede all'autorità di pubblica sicurezza il permesso di riapertura.
L'autorità, ai sensi dell'art. 204 comma 1 TULPS, nega il permesso: il potere di impedire la riapertura per un periodo fino a un anno è una facoltà discrezionale, ma nel caso di specie l'autorità ritiene opportuno mantenere il divieto per almeno sei mesi, al fine di verificare che le ragioni dell'intervento siano definitivamente rimosse. Caia dovrà attendere la decisione dell'autorità: il limite di un anno non è un termine automatico di riabilitazione, ma il tetto massimo entro cui può essere mantenuto il divieto discrezionale. Trascorso il primo anno dall'ordinanza di chiusura originaria, Caia potrà riformulare la richiesta senza che l'autorità possa opporre questo specifico divieto. Lo scenario è puramente storico dopo la legge Merlin.
Caso 2: Chiusura definitiva per connessione con gli stupefacenti (contesto storico)
Nel corso di un'ispezione di polizia, agenti della Questura accertano che nel locale di meretricio gestito da Tizio vengono somministrate ai clienti sostanze stupefacenti — morfina e oppio, comuni nell'Italia degli anni Trenta e Quaranta — e che il locale accoglie abitualmente persone dedite all'uso di tali sostanze.
Il Questore, ai sensi dell'art. 204 comma 2 TULPS, emette ordinanza di chiusura definitiva del locale: la norma non prevede in questo caso alcuna discrezionalità («deve essere sempre ordinata»), né è prevista la possibilità di riapertura successiva. La connessione tra meretricio e stupefacenti era considerata dal legislatore del 1931 un pericolo cumulativo di ordine pubblico di tale gravità da giustificare la misura ablativa permanente. Tizio non può dunque né continuare l'attività né chiedere la riapertura: la chiusura è definitiva. Si aggiungono le responsabilità penali per la detenzione e la somministrazione di stupefacenti.
Caso 3: Il confine tra divieto annuale e chiusura definitiva: il caso del locale misto (contesto storico)
Il locale gestito da Sempronio, chiuso per ragioni di igiene ai sensi dell'art. 200 n. 1 TULPS, viene successivamente ispezionato dall'autorità di PS che, nel corso della visita di controllo, riscontra la detenzione di piccole quantità di sostanze stupefacenti utilizzate all'interno del locale, ma non accerta la somministrazione ai clienti né la presenza di assuntori abituali.
Si pone il problema della qualificazione della condotta ai fini dell'art. 204 TULPS: è applicabile il primo comma (divieto temporaneo di riapertura) o il secondo (chiusura definitiva obbligatoria)? L'autorità ritiene che il secondo comma si applichi non solo alla somministrazione attiva ma anche alla mera detenzione, che rientra nella lettera della norma («si detengono sostanze stupefacenti»). Il Questore emette quindi ordinanza di chiusura definitiva. Sempronio contesta che la detenzione per uso personale non integrerebbe la fattispecie, ma l'interpretazione letterale del testo prevale: la presenza fisica di stupefacenti nel locale è sufficiente per la chiusura definitiva, indipendentemente dalla finalità della detenzione.
Domande frequenti
Qual era la differenza tra il primo e il secondo comma dell'art. 204 TULPS?
Il primo comma attribuiva all'autorità di PS una facoltà discrezionale di impedire la riapertura del locale chiuso per un periodo massimo di un anno: poteva farlo, ma non era obbligata. Il secondo comma, invece, imponeva una chiusura definitiva obbligatoria — senza margini di discrezionalità — quando nel locale si somministravano o si detenevano stupefacenti, o vi si accoglievano o si favoriva l'uso di droghe.
Il limite di un anno del primo comma era un termine automatico di riabilitazione?
No. Il limite di un anno indicava il tetto massimo entro cui il divieto discrezionale di riapertura poteva essere mantenuto. Trascorso un anno dall'ordinanza di chiusura originaria, il divieto specifico del primo comma non era più applicabile; ma ciò non significava che il locale dovesse riaprire automaticamente, poiché l'autorità poteva emettere un nuovo provvedimento sulla base di nuove valutazioni.
La chiusura definitiva del secondo comma era reversibile?
Il testo dell'art. 204 comma 2 TULPS non prevedeva meccanismi di revisione o di riapertura successiva: la chiusura era 'definitiva' in senso letterale. Si trattava della sanzione amministrativa più grave prevista dal Capo III TULPS per un locale di meretricio, giustificata dall'abbinamento con il traffico e l'uso di stupefacenti, ritenuto particolarmente pericoloso per l'ordine pubblico.
La disciplina degli stupefacenti prevista nell'art. 204 è ancora rilevante oggi?
Il secondo comma dell'art. 204 TULPS è oggi sostanzialmente assorbito dalla disciplina del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti), che prevede autonome misure di chiusura e interdizione per i locali connessi al traffico di sostanze stupefacenti. Il T.U. 309/1990 opera come norma speciale e si applica indipendentemente dalle disposizioni del TULPS relative al meretricio, ormai inapplicabili dopo la legge Merlin.
Cosa ha cambiato la legge Merlin rispetto all'art. 204 TULPS?
La legge 75/1958 ha abolito le case di tolleranza, rendendo inapplicabile il primo comma dell'art. 204, che riguardava il divieto temporaneo di riapertura di un locale di meretricio. Il secondo comma, relativo agli stupefacenti, è rimasto formalmente vigente ma è stato di fatto sostituito dalla disciplina speciale del T.U. Stupefacenti. L'art. 204 nel suo complesso ha oggi esclusivo valore storico-documentale.
Vedi anche