In sintesi
- L'art. 208 vieta ogni invito o eccitamento al libertinaggio in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche in modo indiretto.
- Specificamente proibiti: seguire e adescare persone per via, sostare in attitudine di adescamento, affacciarsi alle finestre dei locali di meretricio e fare offerta pubblica di lenocinio.
- Le condotte vietate sono punite con arresto da sei mesi a due anni e ammenda, salvo che costituiscano reato più grave.
- La norma ha oggi rilievo storico: la L. 75/1958 e il vigente art. 600-bis e ss. c.p. disciplinano diversamente le condotte connesse alla prostituzione, mentre l'art. 3 della stessa legge Merlin punisce il favoreggiamento e lo sfruttamento.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 208 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
È vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
È parimente proibito:
a) seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;
b) affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate locali di meretricio;
c) fare pubblica indicazione di locali di meretricio o fare, in qualsiasi modo, offerta di lenocinio.
Le contravvenzione alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un reato più grave sono punite con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila .
Stesso numero, altri codici
- Art. 208 Cod. Amb. — autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
- Art. 208 D.Lgs. 209/2005 — Comunicazioni alla Commissione europea e all'AEAP e alle autorità di vigilanza di altri Stati membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi
- Art. 208 Codice Civile: Diritti della moglie
- Articolo 208 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 208 C.d.S.: Proventi delle sanzioni amministrative pecuniar
- Articolo 208 Codice di Procedura Civile: Decadenza dall’assunzione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e contesto storico-normativo
L'art. 208 TULPS si inserisce nel quadro del regime regolamentarista della prostituzione vigente nell'ordinamento italiano fino alla L. 75/1958. La norma non intendeva abolire la prostituzione in sé — che anzi il sistema del TULPS tollerava in forma controllata all'interno dei locali autorizzati — ma piuttosto disciplinare e reprimere le manifestazioni esterne e visibili del fenomeno: l'adescamento in luogo pubblico, la pubblicità dei locali, le condotte che turbavano l'ordine e la moralità pubblica nella dimensione dello spazio urbano condiviso.
La ratio della norma era dunque duplice: da un lato, preservare il decoro degli spazi pubblici da comportamenti ritenuti offensivi della moralità comune; dall'altro, contenere la prostituzione all'interno degli spazi regolamentati (i locali dichiarati), evitando che essa trabordasse nella sfera pubblica in forme non controllate.
Analisi delle condotte vietate
Il primo comma pone un divieto generale e residuale: qualsiasi invito o eccitamento al libertinaggio in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche se effettuato in modo indiretto. La formulazione ampia del divieto generale consentiva di sanzionare condotte non esplicitamente enumerate nel secondo comma.
Il secondo comma elenca tre tipologie specifiche di condotte vietate:
La lettera a) vieta di seguire per via le persone adescandole con atti o parole al libertinaggio, o di sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento. La condotta di «seguire e adescare» richiede un elemento dinamico (il seguire) associato a un fine specifico (l'adescamento); il «sostare in attitudine» è invece una condotta omissiva, di mera permanenza, qualificata dall'attitudine esterna. Entrambe le fattispecie richiedono un elemento soggettivo orientato all'adescamento.
La lettera b) vieta di affacciarsi alle finestre e di trattenersi sulla soglia dei locali dichiarati di meretricio. Questa previsione era funzionale alla tutela del decoro urbano e alla protezione dei passanti dall'impatto visivo delle attività svolte all'interno dei locali regolamentati: anche il locale autorizzato non poteva «esportare» la propria attività nella dimensione pubblica della strada.
La lettera c) vieta la pubblicità dei locali di meretricio in qualsiasi forma e qualsiasi offerta pubblica di lenocinio. Il divieto di pubblicità era coerente con il sistema regolamentarista: il cliente poteva frequentare i locali autorizzati, ma non vi poteva essere sollecitazione attiva nella sfera pubblica.
Sanzione e clausola di sussidiarietà
Il terzo comma prevede l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda come sanzione per le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo, con una clausola di sussidiarietà espressa («quando non costituiscono un reato più grave»). La clausola riflette il principio del ne bis in idem sostanziale: le medesime condotte potevano integrare fattispecie di reato più grave (ad esempio il reato di lenocinio o di meretricio abusivo), nel qual caso il titolo contravvenzionale del TULPS cedeva al reato più grave.
Le ammende indicate (lire mille a diecimila) rispecchiano i valori monetari dell'epoca fascista e sono prive di qualsiasi attualità pratica.
Quadro normativo vigente
Nell'ordinamento attuale, le condotte relative alla prostituzione in luogo pubblico trovano diversa disciplina. L'art. 3 della L. 75/1958 punisce il favoreggiamento, l'induzione e lo sfruttamento della prostituzione. Il D.Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione) prevede specifiche disposizioni per la prostituzione di soggetti stranieri. Alcune condotte di adescamento in luogo pubblico possono rilevare come molestia o atti osceni ai sensi degli artt. 660 e 527 c.p., mentre la sollecitazione molesta è sanzionabile anche ai sensi del Codice del Consumo in determinati contesti.
Casi pratici
Caso 1: Adescamento per via e sanzione contravvenzionale
Tizio, nel vigore del TULPS ante-Merlin, viene sorpreso in una pubblica via mentre segue persistentemente Caia, rivolgendole proposte esplicitamente orientate al libertinaggio. L'agente di pubblica sicurezza che assiste alla scena contesta a Tizio la contravvenzione di cui all'art. 208, lett. a), TULPS. Poiché la condotta non integra una fattispecie criminosa più grave (manca l'elemento dello sfruttamento), viene applicata la sanzione contravvenzionale dell'arresto e dell'ammenda.
Caso 2: Pubblicità vietata di un locale di meretricio
Sempronio, nel contesto del sistema regolamentarista storico, affigge manifesti in luoghi pubblici recanti l'indirizzo e le caratteristiche di un locale di meretricio autorizzato, con l'intento di pubblicizzarne l'attività e attrarre clienti. L'autorità di pubblica sicurezza contesta la violazione dell'art. 208, lett. c), TULPS: la pubblicità dei locali di meretricio era vietata anche per i locali regolarmente dichiarati, in quanto l'autorizzazione non si estendeva alla sollecitazione pubblica della clientela.
Caso 3: Condotta alla soglia del locale
Caia, dipendente di un locale dichiarato di meretricio, si trattiene abitualmente sulla soglia dell'ingresso rivolgendo inviti ai passanti. L'autorità di pubblica sicurezza contesta sia la violazione dell'art. 208, lett. b), TULPS (trattenersi sulla soglia dei locali di meretricio), sia quella della lett. a) (adescamento con atti e parole). In sede di valutazione, l'autorità applica il concorso delle due fattispecie, salvo verificare se le condotte integrino anche reati più gravi che assorbano il titolo contravvenzionale.
Domande frequenti
L'art. 208 TULPS è ancora in vigore?
Formalmente il testo è ancora nel TULPS, ma la norma è sostanzialmente inapplicabile. La L. 75/1958 ha abolito il sistema dei locali di meretricio autorizzati che costituiva il presupposto della disciplina. Le condotte di adescamento e disturbo in luogo pubblico sono oggi regolate da altre norme (art. 660 c.p., L. 75/1958, ecc.).
Cosa si intendeva per 'attitudine di adescamento'?
L'espressione indicava una condotta di permanenza in luogo pubblico caratterizzata da modalità esteriori (abbigliamento, atteggiamento, segnali) rivolte a sollecitare contatti a scopo di libertinaggio. Si trattava di una fattispecie a condotta omissiva qualificata dall'elemento soggettivo dello scopo.
La clausola 'salvo reato più grave' come operava?
La clausola di sussidiarietà escludeva l'applicazione della sanzione contravvenzionale del TULPS quando le medesime condotte integrassero una fattispecie di reato più grave (es. lenocinio, meretricio abusivo). In tal caso si applicava solo il titolo criminoso più grave, in ossequio al principio di specialità.
Le ammende previste dall'art. 208 sono ancora attuali?
No. Le ammende in lire (mille a diecimila) rispecchiano i valori monetari del 1931 e sono storicamente obsolete. Anche volendo applicare la norma, l'importo sarebbe irrisorio. Peraltro la norma è inapplicabile per i motivi sostanziali legati alla L. 75/1958.
L'affacciarsi alle finestre era punito solo per i locali di meretricio?
Sì. La lettera b) dell'art. 208 limitava il divieto ai locali dichiarati di meretricio. L'affacciarsi alle finestre di qualsiasi altro tipo di immobile non ricadeva in questa fattispecie, potendo semmai rilevare, in casi estremi, come atti osceni ex art. 527 c.p.
Vedi anche