In sintesi
- Durante lo stato di guerra dichiarato, i reati contro la personalità dello Stato (titolo I, libro II c.p.) sono giudicati dai Tribunali Militari.
- I reati contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio restano di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria.
- La norma disegna un riparto di giurisdizione penale in stato di guerra: giurisdizione militare per i reati di tradimento e contro lo Stato; giurisdizione ordinaria per i reati comuni.
- Il criterio è la natura del reato, non la qualità del soggetto: anche un civile che commette un reato contro la personalità dello Stato è giudicato dal tribunale militare.
- La disposizione è coordinata con l'art. 103, terzo comma, Cost., che attribuisce ai tribunali militari giurisdizione sui reati militari, e con il codice penale militare di guerra.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 219 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Durante il dichiarato Stato di guerra sono giudicate dai Tribunali Militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale .
Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall'Autorità giudiziaria ordinaria .
Stesso numero, altri codici
- Art. 219 Cod. Amb. — criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio
- Art. 219 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 219 Codice Civile: Prova della proprietà dei beni
- Articolo 219 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 219 Codice della Strada: Revoca della patente di guida
- Art. 219 c.p.c.: Redazione di scritture di comparazione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e struttura della norma
L'art. 219 TULPS affronta uno dei profili più delicati della gestione emergenziale: la competenza giurisdizionale in materia penale durante lo stato di guerra. Il legislatore del 1931 scelse un criterio oggettivo — la natura del reato contestato — per ripartire la giurisdizione tra tribunali militari e autorità giudiziaria ordinaria, evitando una militarizzazione indiscriminata della giustizia penale.
Reati di competenza militare: i delitti contro la personalità dello Stato
Il primo comma attribuisce ai Tribunali Militari la cognizione sugli imputati di delitti contro la personalità dello Stato, previsti nel titolo I del libro II del codice penale. Tali reati comprendono — nella struttura del codice Rocco del 1930 — i delitti contro la personalità internazionale dello Stato (alto tradimento, spionaggio, aiuto al nemico, guerra civile) e i delitti contro la personalità interna dello Stato (attentati contro il Presidente della Repubblica, ribellione armata, insurrezione armata, strage per fini politici).
La ratio è evidente: in tempo di guerra, questi reati assumono una dimensione strategica e militare che giustifica la competenza dei tribunali di settore. Il codice penale militare di guerra (R.D. 20 febbraio 1941, n. 303) prevede peraltro disposizioni specifiche per molti di questi reati, con pene generalmente più severe di quelle ordinarie.
Reati di competenza ordinaria
Il secondo comma riserva all'Autorità giudiziaria ordinaria i reati contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio. Si tratta, in sintesi, della criminalità comune che non assume colorazione anti-statale in senso proprio: turbative dell'ordine pubblico senza finalità di rovesciamento dello Stato, reati di corruzione e abuso di ufficio, omicidio, lesioni, furto, rapina, truffa.
La scelta di mantenere questi reati alla giurisdizione ordinaria garantisce la continuità delle garanzie processuali ordinarie per i reati comuni, evitando che lo stato di guerra diventi occasione per sottoporre la criminalità comune a procedure più sbrigative e meno garantite dei tribunali militari.
Il criterio soggettivo implicito: civili e militari
L'art. 219 non opera una distinzione tra imputati civili e militari: il criterio è esclusivamente la natura del reato. Ciò significa che un civile accusato di alto tradimento durante lo stato di guerra è giudicato dal tribunale militare, mentre un militare accusato di furto o lesioni resta davanti al giudice penale ordinario. Questa impostazione, coerente con il sistema del codice penale militare di guerra, si distingue da modelli in cui la qualità di militare dell'imputato determina la competenza.
Raccordo con la Costituzione e con il codice penale militare
L'art. 103, terzo comma, Cost. riconosce i tribunali militari per i reati militari anche in tempo di pace, stabilendo che in tempo di guerra la giurisdizione militare può essere estesa. L'art. 219 TULPS costituisce una delle norme di attuazione di questo ampliamento costituzionalmente previsto. Il codice penale militare di guerra, tuttora vigente nei suoi elementi essenziali, fornisce la disciplina sostanziale applicabile in tali circostanze.
La norma ha un'importanza teorica significativa: anche nel massimo grado di emergenza, l'ordinamento italiano non elimina la distinzione tra giurisdizione militare e civile, preservando la pluralità degli organi giurisdizionali e la specializzazione per materia.
Domande frequenti
Su quale criterio si basa il riparto di giurisdizione penale ex art. 219 TULPS in stato di guerra?
Il criterio è oggettivo: la natura del reato contestato. I delitti contro la personalità dello Stato (titolo I, libro II c.p.) vanno ai tribunali militari; i reati contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio restano alla giurisdizione ordinaria.
Un civile imputato di un reato grave può essere giudicato dal tribunale militare durante lo stato di guerra?
Sì, se il reato rientra nella categoria dei delitti contro la personalità dello Stato (es. alto tradimento, spionaggio). L'art. 219 non distingue tra imputati civili e militari: la competenza dipende esclusivamente dal tipo di reato.
I reati patrimoniali commessi da militari durante lo stato di guerra sono di competenza militare?
No. I reati contro il patrimonio rientrano nella giurisdizione ordinaria ex art. 219, secondo comma. Solo i reati contro la personalità dello Stato attraggono la competenza militare, indipendentemente dalla qualità militare o civile dell'imputato.
L'art. 219 TULPS è compatibile con l'art. 103 della Costituzione?
Sì. L'art. 103, terzo comma, Cost. prevede espressamente che in tempo di guerra la giurisdizione dei tribunali militari possa essere estesa. L'art. 219 TULPS costituisce una norma di attuazione di questo ampliamento costituzionalmente previsto.
Quali sono i reati contro la personalità dello Stato rilevanti ai fini dell'art. 219?
Quelli previsti nel titolo I del libro II del codice penale: alto tradimento, spionaggio, aiuto al nemico, guerra civile, attentato contro il Presidente della Repubblica, ribellione armata, insurrezione armata, strage per finalità politiche, tra gli altri.
Vedi anche