Autore: Andrea Marton

  • Art. 318 bis Cod. Amb. – Ambito di applicazione)

    Art. 318 Bis Cod. Amb. – Ambito di applicazione)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

  • Art. 221-bis TULPS – Sanzioni amministrative per violazioni regolamentari

    Art. 221-bis TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 3.098.

    2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attività previste dall'art. 126 del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 1.032 .

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  • Sanzioni disciplinari nel CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): contestazione e difesa

    CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    Sanzioni disciplinari nel CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): contestazione e difesa

    Nei settori a contatto con il pubblico e negli uffici un errore con il cliente, alla cassa o sull’orario può dare luogo a un provvedimento disciplinare. Prima di multa o sospensione, però, il datore deve rispettare una procedura precisa: contestazione scritta, tempo per difendersi, proporzionalità. Conoscerla è il modo migliore per far valere i propri diritti.

    In sintesi

    Nessuna sanzione disciplinare è valida senza la procedura dell’art. 7 Statuto: contestazione scritta e tempestiva, almeno 5 giorni per le giustificazioni, possibile assistenza sindacale. La scala va da rimprovero verbale e scritto a multa (max 4 ore) e sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento. La sanzione deve essere proporzionata e si impugna entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione e difesa · Scala delle sanzioni · Impugnazione
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    Anche per una contestazione su cassa, clienti o orario il datore deve rispettare l’art. 7 dello Statuto: è la procedura che rende valida la sanzione.

    1. Il codice disciplinare conoscibile

    Le mancanze sanzionabili e le relative sanzioni devono risultare da un codice disciplinare reso conoscibile ai lavoratori (di norma affisso). L’elenco di dettaglio è quello del CCNL applicato.

    2. La contestazione scritta e tempestiva

    Il datore deve contestare l’addebito per iscritto, in modo specifico e tempestivo rispetto al fatto: una contestazione tardiva o generica è viziata e la sanzione cade.

    3. I 5 giorni per difendersi

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per replicare e portare le proprie ragioni, con facoltà di farsi assistere dal sindacato. Solo dopo, e valutate le giustificazioni, il datore può decidere la sanzione.

    4. Proporzionalità e oblio

    La sanzione va commisurata alla gravità effettiva del comportamento; le sanzioni anteriori a 2 anni non possono più essere richiamate per aggravare quelle successive.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — contestazione tardiva sull’ammanco di cassa
    A Tizio viene contestato un ammanco di cassa avvenuto due mesi prima. Poiché la contestazione non è tempestiva rispetto al fatto, il provvedimento disciplinare risulta viziato sul piano procedurale e può essere annullato, a prescindere dal merito.
    Caia — difesa con assistenza sindacale
    Caia, addetta alla vendita, riceve la contestazione di un comportamento scorretto verso un cliente. Entro 5 giorni chiede di essere sentita con l’assistenza del rappresentante sindacale e fornisce la sua versione; il datore, valutate le giustificazioni, si limita a un rimprovero scritto.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    La sanzione è valida se non mi hanno contestato nulla per iscritto?
    No. Salvo il semplice rimprovero verbale, ogni sanzione richiede una contestazione scritta, specifica e tempestiva e il rispetto dei 5 giorni per la difesa. Senza questi passaggi la sanzione è illegittima, a prescindere dal merito del fatto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Accise su alcol e bevande alcoliche (e il vino)

    In sintesi

    • Le accise sono imposte sulla fabbricazione e sul consumo, calcolate sulla quantità (per litro o per grado alcolico), non sul valore.
    • Alcole etilico: scontano l’accisa le acquaviti, i liquori e i distillati in base alla gradazione e al volume.
    • Birra: l’imposta è commisurata ai gradi Plato o al titolo alcolometrico per ettolitro di prodotto.
    • Prodotti intermedi (vermut, vini liquorosi, porto, sherry): categoria intermedia tra il vino e i distillati, con aliquota propria.
    • Vino fermo e frizzante: accisa ad aliquota zero, ma il produttore deve comunque rispettare gli obblighi amministrativi e di circolazione previsti dal Testo Unico Accise.
    • Su tutto pesa l’IVA: l’accisa si aggiunge al prezzo e poi su quel totale si calcola l’IVA, il cosiddetto effetto «tassa sulla tassa».

    Come funzionano le accise sulle bevande alcoliche

    Quando compri una bottiglia di whisky o un cartone di birre, nel prezzo che paghi è già inclusa una voce che in pochi notano: l’accisa. Si tratta di un’imposta indiretta, disciplinata dal Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995) e gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che colpisce la fabbricazione e il consumo di determinati prodotti, tra cui l’alcol e le bevande alcoliche.

    La caratteristica che distingue l’accisa dall’IVA è il meccanismo di calcolo: l’IVA si applica sul valore (una percentuale del prezzo), mentre l’accisa si applica sulla quantità – per litro di alcol puro, per ettolitro di birra, per grado alcolometrico. Questo significa che due bottiglie di vino con prezzo di vendita molto diverso potrebbero scontare la stessa accisa, se hanno la stessa gradazione e lo stesso volume.

    Un secondo aspetto da capire subito: l’accisa è dovuta in prima battuta dal produttore o dal depositario autorizzato, non dal consumatore finale. È il fabbricante che la versa allo Stato. Ma poi, come avviene per qualsiasi costo di produzione, l’imposta si trasferisce sul prezzo al pubblico. E attenzione: l’IVA si applica sul prezzo già comprensivo di accisa, generando il noto effetto «tassa sulla tassa».

    Bevande alcoliche e regime accise
    Categoria Base di calcolo Aliquota accisa
    Alcole etilico (distillati, liquori, acquaviti) Per ettolitro di alcol puro Importo elevato – vigente per legge
    Birra Per ettolitro × grado alcolico (Plato o % vol) Importo per grado per ettolitro – vigente per legge
    Prodotti intermedi (vermut, porto, sherry) Per ettolitro di prodotto Importo intermedio – vigente per legge
    Vino fermo e frizzante Aliquota ZERO (ma obblighi amministrativi vigenti)

    Esempio pratico

    • Supponiamo che Alfa Srl produca 1.000 ettolitri di birra con gradazione di 5 gradi alcolici. L’accisa sarà calcolata moltiplicando la quantità prodotta (1.000 hl) per la gradazione (5) e per l’aliquota unitaria vigente per grado per ettolitro. Il risultato è l’importo da versare al momento dell’immissione in consumo, cioè quando la birra esce dal deposito fiscale e viene avviata alla distribuzione. Su quel prezzo – già gravato dall’accisa – si applicherà poi l’IVA.

    Documenti necessari

    • Licenza di deposito fiscale (rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)
    • Registro di carico e scarico del deposito fiscale
    • Documento elettronico di accompagnamento (e-AD) per la circolazione in sospensione d’imposta
    • Dichiarazione di consumo per i piccoli produttori (birra artigianale, vino)
    • Certificato di registrazione come operatore del settore accise (OSA)

    Caso 1 – Tizio produce liquore artigianale in proprio

    Scenario. Tizio gestisce una piccola distilleria artigianale e produce un liquore di erbe con gradazione di 40% vol. Vuole capire se deve versare le accise e come funziona il meccanismo.

    Come si applica. Sì, l’alcole etilico è soggetto ad accisa indipendentemente dalle dimensioni del produttore. Tizio deve ottenere l’autorizzazione dall’Agenzia delle Dogane, tenere un registro di produzione e versare l’accisa quando immette il prodotto in consumo (cioè quando lo vende o lo distribuisce). Se opera in regime di deposito fiscale, può produrre e stoccare senza pagare subito: l’imposta scatta solo all’uscita dalla cantina autorizzata. La piccola produzione non esime dagli obblighi, anche se possono esistere semplificazioni amministrative per micro-produttori.

    In pratica

    • L’accisa è dovuta all’immissione in consumo, non durante la produzione in deposito fiscale.
    • Tizio deve registrarsi come operatore del settore accise e tenere un registro di carico/scarico.
    • La vendita diretta al consumatore senza i documenti previsti espone a sanzioni amministrative severe.

    Caso 2 – Caio produce vino e si chiede se deve pagare accise

    Scenario. Caio gestisce una piccola cantina vitivinicola in Toscana e produce 500 ettolitri di vino fermo ogni anno. Un consulente gli ha detto che il vino è ‘esente da accise’, ma Caio vuole capire cosa significa davvero.

    Come si applica. Il consulente ha ragione sulla sostanza: il vino fermo e il vino frizzante sono soggetti ad accisa ad aliquota zero. In pratica Caio non versa nessun importo a titolo di accisa. Tuttavia, ‘aliquota zero’ non significa ‘nessun obbligo’. Caio deve comunque rispettare le norme del Testo Unico Accise: tenere i registri di cantina, accompagnare le spedizioni con i documenti previsti (e-AD o e-DAS a seconda del caso) e rispettare le regole sulla circolazione intracomunitaria se esporta in altri Paesi UE. Chi esporta vino in Germania, per esempio, deve gestire il documento di accompagnamento elettronico anche se l’accisa italiana è zero.

    In pratica

    • Aliquota zero non significa esenzione totale: gli obblighi di registrazione e circolazione restano.
    • Caio deve accompagnare le spedizioni con i documenti elettronici previsti (e-AD/e-DAS).
    • Per le esportazioni UE le regole del Paese di destinazione si aggiungono a quelle italiane.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il vino paga le accise?

    Il vino fermo e il vino frizzante sono soggetti ad accisa ad aliquota zero: in pratica l’imposta esiste ma è pari a zero euro. Restano però in vigore gli obblighi amministrativi di registrazione e circolazione previsti dal Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995).

    Chi deve versare l'accisa sulle bevande alcoliche?

    L’obbligato principale è il titolare del deposito fiscale (il produttore o l’importatore autorizzato). Il consumatore finale non versa direttamente nulla: l’accisa è già inclusa nel prezzo che paga al supermercato o all’enoteca.

    Quando scatta l'obbligo di pagare l'accisa?

    L’accisa diventa esigibile nel momento dell’immissione in consumo, cioè quando il prodotto esce dal regime di sospensione d’imposta (deposito fiscale) e viene avviato alla distribuzione o alla vendita. Durante la produzione e lo stoccaggio in deposito fiscale, l’imposta è sospesa.

    Come si calcola l'accisa sulla birra?

    L’accisa sulla birra si calcola moltiplicando la quantità in ettolitri per la gradazione alcolica (espressa in gradi Plato o come percentuale di alcol in volume) e per l’aliquota unitaria vigente. La misura esatta dell’aliquota è fissata per legge e può variare di anno in anno con la legge di bilancio.

    Cosa sono i prodotti intermedi?

    I prodotti intermedi sono bevande alcoliche con gradazione compresa tra certi limiti, che non rientrano né nella categoria del vino né in quella dei distillati: vermut, porto, sherry, marsala, madeira. Hanno una categoria fiscale propria con aliquota specifica, intermedia tra quella del vino (zero) e quella dell’alcol etilico.

    Cos'è l'e-AD e quando serve?

    L’e-AD (documento elettronico di accompagnamento) è il documento digitale che deve seguire le spedizioni di prodotti in sospensione d’imposta tra depositi fiscali o verso l’estero. Garantisce la tracciabilità e permette di verificare che l’accisa venga pagata nel Paese di destinazione. Per i movimenti di prodotti già immessi in consumo si usa invece l’e-DAS.

    Vedi anche: Deposito fiscale, Accise, Accise sui tabacchi e Accise su benzina e gasolio.

  • Art. 1243 Codice della Navigazione – Dichiarazione di opposizione e d’ impugnazione

    Art. 1243 Codice della Navigazione – Dichiarazione di opposizione e d’ impugnazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le dichiarazioni di opposizione e di impugnazione nei procedimenti di competenza dei comandanti di porto sono ricevute dal cancelliere dell'ufficio di porto che ha emesso il provvedimento impugnato. Le parti private, quando hanno diritto alla notificazione, possono, dopo avvenuta la notificazione, fare la dichiarazione nella forma e nei termini stabiliti dal codice di procedura penale, anche davanti il cancelliere dell'ufficio di porto o del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero avanti l'autorità consolare all'estero. L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere dell'ufficio di porto che ha emesso il provvedimento impugnato. 19 ———— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno – 9 luglio 1970 n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327."

  • Art. 73 L. 633/1941

    Art. 73 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.

    Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori.

    L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2013 , alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato .

    La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento. 2-bis.

    Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione 3.

    Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Part-time, clausole elastiche e lavoro supplementare nel CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    Part-time, clausole elastiche e lavoro supplementare nel CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    In un settore dove il tempo parziale è la regola più che l’eccezione, conoscere le regole del lavoro supplementare e delle clausole elastiche è decisivo: sono gli strumenti con cui l’azienda adatta l’orario alle punte di attività, ma operano solo entro precisi limiti di legge e di contratto.

    In sintesi

    Il part-time può essere orizzontale, verticale o misto. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche permettono all’azienda di variare durata e collocazione dell’orario, ma richiedono i presupposti del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL: limiti, preavviso e compensi. Il trattamento è riproporzionato e vale il diritto di precedenza verso il tempo pieno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare e clausole elastiche · Trasformazione e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche: gli strumenti di flessibilità

    Sono i due strumenti che, nei settori a part-time diffuso, consentono all’azienda di modulare l’orario. Operano però entro presupposti precisi del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL.

    Il lavoro supplementare

    È il lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto part-time, ma entro il limite del tempo pieno. La legge ne consente il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo di ore, causali e maggiorazione. In assenza di regolazione contrattuale, il lavoratore può rifiutare la prestazione supplementare solo per giustificati motivi; dove il CCNL la regola, vanno rispettati i relativi limiti.

    Le clausole elastiche

    Consentono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata. Richiedono un patto scritto, un preavviso minimo di due giorni lavorativi e specifiche compensazioni; il CCNL ne fissa condizioni e modalità. Il lavoratore non può subire un licenziamento per il rifiuto di sottoscrivere una clausola elastica.

    Per alcune categorie (studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori con figli piccoli, titolari di permessi L. 104) la legge prevede facoltà di revoca o di non adesione alle clausole elastiche.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — clausola elastica e variazione del turno
    Tizio è assunto part-time con orario pomeridiano. L’azienda gli chiede di anticipare il turno al mattino per due settimane. Può farlo solo in forza di una clausola elastica sottoscritta per iscritto, con il preavviso minimo di due giorni e le compensazioni previste dal CCNL. Se Tizio non ha mai firmato alcuna clausola elastica, può legittimamente rifiutare la variazione.
    Caia — lavoro supplementare richiesto a fine turno
    Caia, part-time a 20 ore, lavora due ore in più per coprire un’assenza. Sono lavoro supplementare (restano sotto il tempo pieno) e vanno retribuite con l’eventuale maggiorazione fissata dal CCNL. Se il contratto non regola il supplementare, Caia può rifiutarlo solo per giustificati motivi.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    L’azienda può cambiarmi gli orari del part-time quando vuole?
    No. La variazione della collocazione oraria richiede una clausola elastica sottoscritta per iscritto, con preavviso di almeno due giorni lavorativi e le compensazioni previste dal CCNL. Senza clausola elastica firmata, la variazione può essere rifiutata.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 25 L. 91/1992

    Art. 25 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Le disposizioni necessarie per l’esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell’interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 259 RD 12/1941

    Art. 259 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 36 L. 633/1941

    Art. 36 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.

    Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 9 L. 633/1941

    Art. 9 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finchè questi non si sia rivelato.

    Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Fondo di Garanzia INPS: TFR e ultime mensilità se il datore è insolvente

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    Se il datore di lavoro è insolvente o sottoposto a procedura concorsuale, il Fondo di Garanzia INPS paga il TFR non corrisposto e, in base al D.Lgs. 80/1992 (attuazione della direttiva UE), anche le ultime tre mensilità di retribuzione. La domanda va presentata all’INPS con la documentazione della procedura.

    Riferimento normativo

    L. 297/1982; D.Lgs. 80/1992

    Tabella riepilogativa

    Fondo di Garanzia INPS: cosa copre
    Prestazione Presupposto Limite
    TFR non corrisposto Insolvenza / procedura concorsuale del datore Intero TFR maturato e non pagato
    Ultime 3 mensilità di retribuzione Apertura procedura concorsuale (D.Lgs. 80/1992) Entro il triennio precedente la procedura; massimale rivalutato annualmente
    Contributi previdenziali Non coperti dal Fondo di Garanzia – (gestito separatamente)

    Quando si può ricorrere al Fondo di Garanzia

    Il Fondo di Garanzia interviene quando il datore non riesce a pagare il TFR per insolvenza o per apertura di una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria). Non è necessario il fallimento dichiarato: è sufficiente l’apertura di una procedura che accerti l’insolvenza del datore.

    Come presentare la domanda

    Il lavoratore (o i suoi eredi) presenta domanda all’INPS tramite il portale online o il patronato. Occorre allegare: documentazione attestante il credito (buste paga, CU, calcolo TFR); prova dell’apertura della procedura concorsuale (decreto del tribunale) o, in caso di mera insolvenza senza procedura formale, documentazione che dimostri l’inutile tentativo di recupero del credito. L’INPS istruisce la pratica e liquida direttamente al lavoratore.

    Le ultime tre mensilità: il D.Lgs. 80/1992

    Il D.Lgs. 80/1992, attuazione della direttiva comunitaria 80/987/CEE, estende la tutela del Fondo alle ultime tre mensilità di retribuzione non pagate nel triennio precedente l’apertura della procedura. Il rimborso è soggetto a un massimale annualmente rivalutato dall’INPS. Le mensilità coperte non includono necessariamente le ultime tre in assoluto: si considerano quelle rientranti nel periodo di protezione.

    Casi pratici

    Tizio – azienda in liquidazione giudiziale

    L’azienda di Tizio viene ammessa alla liquidazione giudiziale. Il TFR (8.000 €) non è stato pagato. Tizio presenta domanda al Fondo di Garanzia INPS allegando il decreto del tribunale e il prospetto del TFR dalle buste paga: l’INPS liquida l’intero importo.

    Caia – tre stipendi non pagati prima del concordato

    Caia ha tre mesi di stipendio arretrato al momento dell’apertura del concordato preventivo. Presenta domanda per le ultime tre mensilità ai sensi del D.Lgs. 80/1992: ottiene il rimborso fino al massimale INPS vigente.

    Sempronio – datore insolvente senza procedura formale

    Il piccolo datore di Sempronio è irreperibile e non ha patrimonio aggredibile; non è stata aperta alcuna procedura. Sempronio può comunque accedere al Fondo di Garanzia dimostrando all’INPS l’inutile escussione del debitore (ad esempio con un pignoramento andato a vuoto).

    Domande frequenti

    Il Fondo di Garanzia INPS paga tutto il TFR maturato?

    Sì, paga l’intero TFR non corrisposto accantonato durante il rapporto, senza massimale specifico sull’importo del TFR (a differenza del massimale previsto per le ultime mensilità).

    Quanto tempo ho per presentare la domanda?

    Il termine di prescrizione per il credito verso il Fondo di Garanzia è di 5 anni dall’apertura della procedura concorsuale o dal momento in cui il credito è diventato esigibile.

    Il Fondo copre anche i contributi non versati dal datore?

    No. I contributi previdenziali omessi sono una questione separata: l’INPS può accertarli e coprirli come contribuzione figurativa in alcuni casi, ma non tramite il Fondo di Garanzia.

    Serve l'ammissione al passivo per accedere al Fondo?

    Non sempre: per alcune procedure (concordato, amministrazione straordinaria) può essere necessario aver presentato la domanda di ammissione al passivo; in altri casi basta documentare il credito con le buste paga.

    Il Fondo di Garanzia interviene anche per i lavoratori domestici?

    No. Il Fondo di Garanzia si applica ai lavoratori subordinati del settore privato; i lavoratori domestici (colf, badanti) non rientrano nel campo di applicazione della L. 297/1982.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.