Testo dell'articoloVigente
Art. 398 DPR 495/1992 – (Art. 215 Cod. Str.) Blocco del veicolo
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Nell'ipotesi del blocco dei veicoli, di cui all'articolo 215, comma 3, del codice, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede, anche a mezzo di personale specializzato, ad applicare alle ruote gli attrezzi descritti nell'articolo 355, con le modalità di applicazione indicate nello stesso articolo.
2. Per la rimozione del blocco l'avente diritto, dimostrando il suo titolo, deve farne richiesta all'organo di polizia di cui al comma 1, versando le spese di intervento, bloccaggio e rimozione secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario della strada. Se il versamento è effettuato direttamente al suddetto organo di polizia, questi ne rilascia quietanza. La rimozione avviene secondo le modalità di cui al comma 1. Della rimozione è redatto verbale, di cui una copia è rilasciata all'avente diritto.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L.30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il blocco del veicolo: uno strumento di coercizione indiretta
L'articolo 398 del DPR 495/1992 attua l'articolo 215, comma 3, del Codice della Strada, che prevede la possibilità di applicare il blocco fisico del veicolo come misura coercitiva nei confronti dei trasgressori. Il blocco - realizzato mediante l'applicazione di ceppi o ganasce alle ruote - non costituisce una sanzione autonoma ma uno strumento di coercizione indiretta: impedisce fisicamente lo spostamento del veicolo fino a quando il trasgressore non adempie agli obblighi previsti (pagamento delle spese di intervento, dimostrazione del titolo sull'auto). Si distingue dal fermo amministrativo e dal sequestro, che hanno natura e finalità diverse e sono disciplinati dagli artt. 213 e 214 del Codice della Strada. Il blocco ex art. 215 CdS è invece una misura di natura essenzialmente esecutiva, diretta a garantire che il veicolo resti disponibile per gli accertamenti o che il proprietario si presenti per regolarizzare la propria posizione.
L'organo di polizia competente e le modalità operative
L'applicazione del blocco è di competenza dell'organo di polizia che accerta la violazione: può trattarsi della Polizia Stradale, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza o della Polizia Locale, a seconda del contesto in cui avviene l'accertamento. L'articolo 398 specifica che l'operazione può essere effettuata anche a mezzo di personale specializzato, il che consente all'organo di polizia di avvalersi di soggetti terzi - ad esempio imprese di soccorso stradale o personale tecnico - per l'applicazione materiale degli attrezzi. Gli attrezzi da utilizzare sono quelli descritti nell'articolo 355 del Regolamento, che ne fissa le caratteristiche tecniche (tipicamente i ceppi «a ganascia» che abbracciano la ruota rendendola inamovibile). Le modalità di applicazione sono anch'esse quelle indicate nell'articolo 355, garantendo così uniformità di procedura su tutto il territorio nazionale.
La procedura di rimozione del blocco
La rimozione del blocco segue una procedura precisa, articolata in più passaggi:
Le tariffe e il ruolo dell'ente proprietario della strada
Un elemento caratterizzante della disciplina è che le tariffe per le spese di blocco e rimozione sono stabilite dall'ente proprietario della strada - Comune, Provincia, Città Metropolitana, ANAS o concessionario autostradale - e aggiornate annualmente. Questo sistema decentrato riflette la diversità dei contesti operativi: i costi di intervento in un centro urbano dove il servizio di «ganasce» è gestito da personale dedicato del Comune differiscono da quelli di un'arteria extraurbana dove occorre richiedere l'intervento di un operatore privato. Il cittadino ha diritto a conoscere preventivamente le tariffe applicabili; il mancato aggiornamento annuale da parte dell'ente costituisce un'irregolarità amministrativa.
L'abrogazione del terzo comma e il quadro normativo attuale
Il terzo comma dell'articolo 398 è stato abrogato dal DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, nel contesto di una revisione più ampia della disciplina delle misure amministrative sui veicoli. L'abrogazione ha eliminato alcune specifiche previste in origine, semplificando il testo normativo. Il quadro attuale, definito dai commi 1 e 2, mantiene un sistema chiaro e funzionale: applicazione del blocco da parte dell'organo di polizia con attrezzi standardizzati, e rimozione subordinata alla dimostrazione del titolo e al pagamento delle spese secondo tariffe pubbliche. Il raccordo con l'art. 215 CdS e con l'art. 355 del Regolamento assicura la completezza del sistema normativo.
La distinzione tra blocco, fermo amministrativo e sequestro
Per comprendere appieno la portata dell'articolo 398, è essenziale distinguere il blocco del veicolo dagli altri istituti che pure limitano o sopprimono la disponibilità del veicolo da parte del suo utilizzatore. Il blocco con ceppi ex art. 215, comma 3, CdS e art. 398 Reg. è una misura coercitiva immediata: il veicolo resta nella disponibilità fisica del proprietario (o di chi l'ha parcheggiato), ma non può essere spostato. È una risposta a una violazione specifica e cessa non appena il trasgressore adempie alle condizioni previste (pagamento delle spese, dimostrazione del titolo). Il fermo amministrativo ex art. 214 CdS, invece, è una misura cautelare applicabile in caso di violazioni di particolare gravità (guida senza patente, veicolo sprovvisto di assicurazione, ecc.): il veicolo viene affidato in custodia a un soggetto designato e non può circolare per un periodo determinato dalla legge. Il sequestro amministrativo ex art. 213 CdS ha natura sanzionatoria e può condurre alla confisca: il veicolo viene sottratto alla disponibilità del proprietario con un provvedimento formale e custodito in un deposito pubblico o privato convenzionato. Queste tre misure hanno quindi presupposti, procedure, effetti e durate radicalmente diverse, e non sono intercambiabili.
Impugnazione del verbale di blocco e tutela del privato
Il privato che ritenga illegittimo il provvedimento di blocco del veicolo - ad esempio perché contesta la violazione che ne è alla base, o perché ritiene che le spese addebitate siano eccessive rispetto alle tariffe ufficiali - può agire in diversi modi. In primo luogo, può ricorrere al Prefetto (entro 60 giorni dalla notifica del verbale) o al Giudice di Pace (entro 30 giorni) avverso il verbale di accertamento della violazione che ha dato origine al blocco, contestando sia la violazione stessa sia la proporzionalità della misura. In secondo luogo, in caso di blocco applicato in modo non conforme alle disposizioni dell'articolo 398 - ad esempio da soggetti non autorizzati, con attrezzi non conformi all'art. 355, o senza redazione del verbale di rimozione - il privato può esperire i rimedi ordinari contro l'atto illegittimo dell'autorità amministrativa. È importante ricordare che il pagamento delle spese di rimozione non equivale ad ammettere la violazione di merito: si tratta di un esborso necessario per recuperare il veicolo, che non preclude la contestazione del verbale nelle sedi competenti.
Aspetti pratici: cosa fare quando si trova il veicolo bloccato
Per il cittadino che si trova davanti al proprio veicolo bloccato dalle ganasce, è utile sapere come comportarsi in modo efficace. Il primo passo è individuare l'organo di polizia che ha effettuato il blocco: di norma sul parabrezza o sull'attrezzo è affisso un avviso con l'ente che ha disposto il blocco e il numero di telefono da contattare. Occorre poi contattare l'organo indicato, dichiarare il proprio titolo sul veicolo e chiedere le informazioni sulle spese da corrispondere. È consigliabile richiedere preventivamente la tabella tariffaria ufficiale vigente, per verificare la correttezza degli importi addebitati. Prima di procedere al pagamento, è opportuno leggere il verbale con attenzione, in modo da valutare eventuali irregolarità da contestare in seguito. Una volta effettuato il versamento e ottenuta la quietanza, il personale procede alla rimozione delle ganasce; è bene assicurarsi che il verbale di rimozione venga effettivamente redatto e che una copia venga consegnata, perché questo documento è la prova dell'avvenuta regolarizzazione e del recupero del veicolo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa sono le ganasce bloccaruote e chi le può applicare?
Sono attrezzi che bloccano fisicamente una ruota del veicolo impedendone lo spostamento. L'articolo 398 prevede che le applichi l'organo di polizia che ha accertato la violazione (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Locale, ecc.), anche avvalendosi di personale specializzato esterno. Le caratteristiche tecniche degli attrezzi sono fissate dall'art. 355 del Regolamento.
Come si ottiene la rimozione delle ganasce?
Bisogna dimostrare il proprio titolo sul veicolo (proprietario, conducente autorizzato, locatario) e versare le spese di intervento, bloccaggio e rimozione secondo le tariffe stabilite dall'ente proprietario della strada. L'organo di polizia rilascia quietanza e redige verbale della rimozione.
Chi stabilisce quanto costano le spese di rimozione del blocco?
Le tariffe sono predisposte dall'ente proprietario della strada (Comune, Provincia, ANAS, concessionario autostradale, ecc.) e devono essere aggiornate annualmente. Il cittadino ha diritto di conoscere le tariffe prima di effettuare il pagamento.
Il blocco con ganasce è la stessa cosa del fermo amministrativo?
No. Sono istituti diversi. Il blocco ex art. 215 CdS e art. 398 Reg. è una misura coercitiva immediata che impedisce lo spostamento del veicolo fino al pagamento delle spese. Il fermo amministrativo (art. 214 CdS) è invece una misura cautelare che impedisce la circolazione del veicolo per un periodo determinato, con caratteristiche procedurali e finalità diverse.
Se il veicolo è intestato a un'altra persona, chi può richiedere la rimozione del blocco?
Chiunque dimostri di avere un titolo sull'auto: il proprietario, il conducente autorizzato dal proprietario, il locatario in caso di noleggio o leasing. Occorre esibire la documentazione che provi il titolo (libretto, contratto di locazione o leasing, delega del proprietario). L'organo di polizia verifica la documentazione prima di procedere alla rimozione.