Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 109 D.Lgs. 141/2024 – Invio dei verbali all’autorità giudiziaria

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. I processi verbali per i reati per cui non è ammessa né l’oblazione, né l’estinzione ai sensi dell’articolo 112, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, alla competente autorità giudiziaria.

2. Nei casi di cui al comma 1, copia dei processi verbali è contemporaneamente trasmessa, a cura degli stessi pubblici ufficiali, all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove è stata constatata la violazione, il quale comunica all’autorità giudiziaria le indicazioni di cui all’articolo 107, comma 3.

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In sintesi

  • L'art. 109 disciplina la trasmissione dei verbali di accertamento di reati doganali all'autorità giudiziaria competente, per le fattispecie per le quali non sono ammessi né l'oblazione né l'estinzione ex art. 112.
  • I processi verbali devono essere trasmessi a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti: il potere-dovere di trasmissione è quindi in capo a chi ha materialmente condotto la verifica (funzionari ADM o Guardia di finanza).
  • Contestualmente, copia del verbale è trasmessa all'ufficio ADM territorialmente competente (in base al luogo della violazione), che a sua volta comunica all'autorità giudiziaria le informazioni di cui all'art. 107, comma 3.
  • La norma realizza un doppio canale informativo: uno verso la magistratura (per il procedimento penale), l'altro verso l'ufficio doganale (per gli accertamenti tributari doganali che possono procedere parallelamente).
Indice dei contenuti

Il sistema di trasmissione dei verbali nel diritto doganale penale

L'art. 109 del D.Lgs. 141/2024 disciplina un passaggio cruciale nel procedimento sanzionatorio doganale: il momento in cui la verifica amministrativa dell'ADM o della Guardia di finanza si trasforma in notizia di reato trasmessa all'autorità giudiziaria. Si tratta di una norma di raccordo tra il sistema di controllo doganale amministrativo e il procedimento penale ordinario, che trova applicazione ogni volta che la violazione doganale accertata non è suscettibile di definizione in via amministrativa attraverso i meccanismi dell'oblazione (art. 112 e segg.) o dell'estinzione speciale prevista dallo stesso D.Lgs. 141/2024.

La disposizione si coordina con gli obblighi generali di denuncia e referto previsti dagli artt. 331 e 347 del codice di procedura penale: il pubblico ufficiale (funzionario ADM o appartenente alla Guardia di finanza) che nell'esercizio delle proprie funzioni ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio ha l'obbligo di farne denuncia all'autorità giudiziaria. L'art. 109 specifica e integra questo obbligo per i reati doganali, indicando il veicolo (processo verbale), il soggetto tenuto alla trasmissione (i pubblici ufficiali che lo hanno redatto) e il destinatario aggiuntivo (l'ufficio ADM).

Il presupposto: la non ammissibilità di oblazione o estinzione

La norma si applica ai soli verbali per reati «per cui non è ammessa né l'oblazione, né l'estinzione ai sensi dell'articolo 112». Questo presupposto negativo è fondamentale per delimitare l'ambito applicativo.

L'oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.) è un istituto del diritto penale generale che consente l'estinzione del reato mediante il pagamento di una somma di denaro: è ammessa per le contravvenzioni, non per i delitti. Nel diritto doganale, molte violazioni meno gravi sono contravvenzioni suscettibili di oblazione.

L'estinzione speciale prevista dall'art. 112 del D.Lgs. 141/2024 è un istituto specifico del diritto doganale che consente la definizione in via amministrativa di alcune fattispecie di contrabbando di minore gravità mediante il pagamento dell'ammontare dei diritti evasi e delle relative sanzioni.

Quando nessuna di queste due vie è percorribile - perché si tratta di reati di maggiore gravità (es. contrabbando di tabacchi lavorati, contrabbando aggravato, contrabbando professionale) o perché le condizioni per la definizione stragiudiziale non sono soddisfatte - il verbale deve necessariamente essere inoltrato all'autorità giudiziaria per l'avvio del procedimento penale ordinario.

La trasmissione all'autorità giudiziaria

I processi verbali sono trasmessi «a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti». Questa formulazione chiarisce che il soggetto tenuto alla trasmissione è il funzionario - dell'ADM o della Guardia di finanza - che ha materialmente condotto la verifica e redatto il verbale, non l'amministrazione nel suo complesso né un ufficio gerarchicamente superiore.

La competenza dell'autorità giudiziaria destinataria è determinata secondo le regole ordinarie del codice di procedura penale: di norma, la procura della Repubblica competente per il luogo dove è stato commesso il reato. In materia doganale, questa coincide di regola con il luogo dove è stata effettuata la verifica o dove è stato accertato il fatto di contrabbando.

La copia all'ufficio ADM e il raccordo informativo

Il comma 2 introduce un meccanismo di raccordo informativo peculiare del diritto doganale: contemporaneamente alla trasmissione all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali inviano copia del verbale all'ufficio ADM territorialmente competente. La competenza territoriale è determinata «in base al luogo dove è stata constatata la violazione».

Ricevuta la copia, l'ufficio ADM ha un compito specifico: comunicare all'autorità giudiziaria le indicazioni di cui all'art. 107, comma 3. Senza conoscere il contenuto esatto dell'art. 107, comma 3, è possibile affermare - in base alla logica sistematica della norma - che si tratta di informazioni di carattere tecnico-tributario: l'ammontare dei diritti doganali evasi, le precedenti posizioni doganali del soggetto, la valutazione del rischio fiscale. Queste informazioni sono essenziali per il giudice penale, che deve quantificare il danno erariale ai fini della determinazione della pena e dell'eventuale liquidazione del risarcimento a favore dell'erario.

Il doppio canale (verbale direttamente all'autorità giudiziaria + copia all'ADM che integra le informazioni) garantisce che il procedimento penale sia avviato tempestivamente senza attendere le valutazioni amministrative dell'ufficio doganale, e che l'autorità giudiziaria disponga, in un secondo momento, anche delle informazioni tecnico-tributarie necessarie per il corretto svolgimento del processo.

Il rapporto tra procedimento penale e procedimento tributario doganale

Una delle questioni più rilevanti nella pratica è il rapporto tra il procedimento penale per contrabbando e il parallelo procedimento tributario doganale (accertamento e riscossione dei dazi evasi). Il diritto italiano ammette la doppia corsia: il procedimento penale e quello tributario doganale possono procedere contemporaneamente. L'accertamento tributario non è sospeso per l'esistenza del procedimento penale, salvo che specifiche disposizioni lo prevedano.

L'art. 109, assicurando la trasmissione della copia all'ufficio ADM, garantisce che quest'ultimo possa avviare o proseguire autonomamente il procedimento di recupero dei diritti doganali evasi, indipendentemente dall'esito del processo penale. In caso di assoluzione penale per insufficienza di prove, il giudicato penale non ha di per sé efficacia vincolante nel procedimento tributario doganale, che mantiene propri standard probatori.

Implicazioni operative per i soggetti controllati

Per l'operatore economico o il comandante di mezzo di trasporto che si trova coinvolto in una verifica doganale che sfocia in un verbale di accertamento di reato, l'art. 109 ha implicazioni pratiche immediate:

  • La trasmissione all'autorità giudiziaria del verbale è un atto dovuto dei pubblici ufficiali verbalizzanti e non è nella disponibilità dell'ufficio ADM «rinunciarvi» o «soprassedere».
  • Il soggetto coinvolto ha diritto di essere informato dei propri diritti difensivi nel momento in cui assume la qualità di indagato, ai sensi dell'art. 369 c.p.p.
  • È consigliabile nominare immediatamente un difensore di fiducia (avvocato specializzato in diritto doganale e tributario) per presenziare a eventuali ulteriori atti istruttori e per valutare la possibilità di accedere a riti alternativi o di promuovere una definizione stragiudiziale compatibile con la normativa.
  • Il pagamento dei diritti doganali evasi - anche volontario e prima dell'esito del processo - può essere valutato dal giudice come circostanza attenuante ai fini della determinazione della pena.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quando scatta l'obbligo di trasmettere il verbale all'autorità giudiziaria ex art. 109?

L'obbligo scatta per i verbali relativi a reati per i quali non è ammessa né l'oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.) né l'estinzione speciale prevista dall'art. 112 del D.Lgs. 141/2024. In pratica, per i delitti di contrabbando più gravi che non possono essere definiti in via amministrativa.

Chi deve trasmettere il verbale all'autorità giudiziaria?

I pubblici ufficiali che hanno materialmente redatto il verbale: funzionari dell'ADM o appartenenti alla Guardia di finanza. La trasmissione è un atto dovuto e non è nella disponibilità dell'ufficio amministrativo rinunciarvi.

L'ufficio ADM riceve copia del verbale e cosa fa?

Sì. Contestualmente alla trasmissione all'autorità giudiziaria, i verbalizzanti inviano copia all'ufficio ADM territorialmente competente (per luogo di constatazione della violazione). L'ufficio ADM comunica poi all'autorità giudiziaria le informazioni tecnico-tributarie di cui all'art. 107, comma 3, utili per quantificare il danno erariale.

Il procedimento penale blocca il recupero tributario dei dazi evasi?

No. In Italia vige la 'doppia corsia': procedimento penale e procedimento tributario doganale procedono in parallelo. L'ufficio ADM può emettere avviso di accertamento e avviare la riscossione coattiva dei dazi indipendentemente dall'esito del processo penale.

Il pagamento dei dazi evasi può attenuare la pena nel processo penale?

Il pagamento spontaneo dei diritti doganali evasi, anche prima dell'esito del processo, può essere valutato dal giudice come circostanza attenuante (risarcimento del danno) ai sensi dell'art. 62, n. 6 c.p. È uno degli strumenti difensivi da valutare con il proprio avvocato nelle fasi iniziali del procedimento.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.