Art. 1331 c.c. – Opzione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’art. 1329.
Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.

Spiegazione
Già durante le trattative e la formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede. Chi viola questo dovere – ad esempio recede ingiustificatamente da trattative avanzate, o tace circostanze rilevanti – risponde a titolo di responsabilità precontrattuale («culpa in contrahendo»).
Come funziona e quando si applica
La norma tutela l’affidamento della controparte ancor prima della conclusione del contratto. Il danno risarcibile è di regola l’«interesse negativo» (spese sostenute e occasioni perse). Comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte delle cause di invalidità note (art. 1338).
Esempio pratico
Dopo mesi di trattative e spese, una parte abbandona senza motivo proprio sul punto di firmare: può essere tenuta a risarcire le spese sostenute dall’altra che confidava nella conclusione.
Domande frequenti
Si può chiedere il risarcimento se la trattativa salta?
Sì, se la rottura è contraria a buona fede e l’altra parte aveva un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto: è la responsabilità precontrattuale.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.