Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 62 T.U.B.: Idoneità degli esponenti

    Art. 62 T.U.B.: Idoneità degli esponenti

    Art. 62 T.U.B. – Idoneità degli esponenti.

    In vigore dal 27/06/2015 al 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    Soppresso dal 30/11/2021 da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria e la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l’articolo 26 e le relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto dall’articolo 67-bis.”

  • Art. 67 ter T.U.B.: Poteri di intervento

    Art. 67 ter T.U.B.: Poteri di intervento

    Art. 67 ter T.U.B. – Poteri di intervento.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia può:

    a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della capogruppo;

    b) ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;

    c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

    d) impartire le disposizioni previste dall’articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all’intero sistema bancario e riguardare anche: l’imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all’accettazione dei depositi, o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella capogruppo, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l’imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance;

    l’imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività; per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l’alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un’altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l’esercizio delle funzioni indicate nell’articolo 61;

    e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

    1-bis. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell’articolo 60, comma 2, lettera b), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d’Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata sul gruppo bancario, congiuntamente con l’autorità competente per la vigilanza dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall’Italia. Si applica l’articolo 60-bis, comma 8.

    1-ter. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell’articolo 60, comma 2, lettera c), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d’Italia congiuntamente con l’autorità dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata. Si applica l’articolo 60-bis, commi 7-bis e 8.

    2. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali.”

  • Art. 67 bis T.U.B.: Disposizioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo

    Art. 67 bis T.U.B.: Disposizioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo

    Art. 67 bis T.U.B. – Disposizioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia può individuare le ipotesi in cui la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia è esentata dall’applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente capo.

    2. Le disposizioni previste negli articoli 61, comma 3, e nel Titolo II, Capo III e IV, come richiamate dall’articolo 61, comma 5, si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di decadenza ai sensi dell’articolo 26 e autorizzazione ai sensi dell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia d’intesa con l’IVASS.

    3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia sono adottati o proposti dalla Banca d’Italia d’intesa con l’IVASS.

    3-bis. I provvedimenti indicati negli articoli 60-bis, commi 2 e 3, e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo, nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo sono adottati conformemente al presente Capo e d’intesa con il coordinatore del conglomerato finanziario, se diverso dalla Banca d’Italia.

    3-ter. Qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, la Banca d’Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, può individuare le ipotesi in cui la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia è esentata dall’applicazione di una o più disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE ivi adottate, se equivalenti alle disposizioni del presente Capo, d’intesa con l’autorita’ competente per la vigilanza sul settore assicurativo nello stato dell’Unione Europea in cui la società ha la sede legale.

    3-quater. La Banca d’Italia conclude accordi con il coordinatore del conglomerato finanziario al fine di definire forme di collaborazione e coordinamento per agevolare l’esercizio della vigilanza su base consolidata.”

  • Art. 68 T.U.B.: Vigilanza ispettiva

    Art. 68 T.U.B.: Vigilanza ispettiva

    Art. 68 T.U.B. – Vigilanza ispettiva.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell’articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie e finanziarie o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali hanno il fine esclusivo di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

    2. La Banca d’Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato dell’Unione europea di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

    3. La Banca d’Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati dell’Unione europea o terzi, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d’Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L’autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

    3-bis. La Banca d’Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati dell’Unione europea partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le banche, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità.”

  • Articolo 69.2 del T.U.B.

    Articolo 69.2 del T.U.B.

    Art. 69.2 T.U.B. – Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell’Unione europea

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Fuori dai casi previsti negli articoli 60, comma 2 e 60-bis, comma 3-bis, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in Italia, che controllino società bancarie e finanziarie soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati dell’Unione europea, presentano istanza di autorizzazione.

    2. L’autorizzazione è rilasciata dalla Banca d’Italia congiuntamente all’autorità competente all’esercizio della vigilanza su base consolidata. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma. Qualora entro due mesi non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del presente comma, la questione è rinviata all’ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

    3. Si applicano gli articoli 60-bis, 60-ter, 61, 61-bis, comma 1, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69. A tal fine la Banca d’Italia collabora con l’autorità di vigilanza su base consolidata e adotta, congiuntamente con essa, i provvedimenti indicati agli articoli 60-bis, commi 3 e 5, 60-ter e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo. Le società indicate nel comma 1 sono iscritte in una sezione dell’albo tenuto dalla Banca d’Italia.

    4. Alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al Titolo III, Capo I.”

  • Articolo 69.3 del T.U.B.

    Articolo 69.3 del T.U.B.

    Art. 69.3 T.U.B. – Impresa madre UE intermedia

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Ai fini del presente articolo, per «gruppo di Stato terzo» si intende un gruppo come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013, la cui impresa madre, come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del medesimo regolamento, è stabilita in uno Stato terzo.

    2. Una banca italiana che appartiene a un gruppo di Stato terzo è tenuta ad avere una impresa madre UE intermedia in Italia o in altro Stato dell’Unione europea se:

    a) al gruppo di Stato terzo appartiene almeno un’altra banca o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista stabilita nella Unione europea, oppure una Sim o un’impresa di investimento UE come definite all’articolo 1, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e b) il valore totale delle attività detenute nell’Unione europea dal gruppo di Stato terzo è pari o superiore a 40 miliardi di euro.

    3. Ai fini del comma 2 è impresa madre UE intermedia una banca, o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall’articolo 60-bis, avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una banca, una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall’articolo 60-bis, avente sede legale in uno Stato dell’Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo.

    4. L’obbligo previsto dal comma 2 è rispettato anche quando una banca italiana è essa stessa l’impresa madre UE intermedia.

    5. Nel caso in cui l’impresa madre UE intermedia sia una banca italiana o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall’articolo 60-bis, si applicano le sezioni I e II del presente Capo.

    6. La Banca d’Italia, quando è autorità di vigilanza su base consolidata, sentite le altre autorità competenti per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), può consentire che il gruppo di Stato terzo abbia due imprese madri UE intermedie nel caso in cui accerti che nel caso di una sola impresa madre UE intermedia sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

    a) vi sia incompatibilità con un requisito di separazione delle attività applicabile all’impresa madre del gruppo di Stato terzo;

    b) la risolvibilità sia resa meno efficiente in base alla valutazione effettuata dall’autorita’ di risoluzione competente per la impresa madre UE intermedia.

    7. Nel caso di cui al comma 6, lettera a), la seconda impresa madre UE intermedia può essere una impresa di investimento di cui all’articolo 11-bis, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    8. La Banca d’Italia emana disposizioni per l’attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità per il calcolo del valore totale delle attività del gruppo di Stato terzo nella Unione europea, ivi incluse quelle delle succursali, e al relativo monitoraggio, nonché alla procedura per l’istituzione della impresa madre UE intermedia e, nei casi di cui al comma 6, per l’istituzione di due imprese madri UE intermedie.”

  • Art. 69 quater T.U.B.: Piani di risanamento

    Art. 69 quater T.U.B.: Piani di risanamento

    Art. 69 quater T.U.B. – Piani di risanamento.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che preveda l’adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento. Il piano riguarda, se di interesse non trascurabile per il risanamento della banca, anche le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo 69-ter, comma 1, lettera c).

    2. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento le banche appartenenti a un gruppo bancario, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d’Italia. Per le banche sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato dell’Unione europea, la richiesta di piani individuali è effettuata in conformità dell’articolo 69-septies.

    3. Fatto salvo l’articolo 69-decies, il piano di risanamento contiene le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale e particolare della Banca d’Italia e da regolamenti della Commissione europea.

    4. Il piano di risanamento non presuppone né contempla l’accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario.

    5. Il piano di risanamento è approvato dall’organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d’Italia per le valutazioni di cui all’articolo 69-sexies. Il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d’Italia. Si procede comunque al riesame e all’eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa della banca o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.”

  • Art. 69 ter T.U.B.: Ambito di applicazione

    Art. 69 ter T.U.B.: Ambito di applicazione

    Art. 69 ter T.U.B. – Ambito di applicazione.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Le disposizioni del presente capo si applicano:

    a) alle banche italiane e succursali italiane di banche di Stato terzo;

    b) alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle società componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;

    c) alle società incluse nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettere c), h), i-bis) e i-ter).

    2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23.”

  • Art. 69 sexies T.U.B.: Valutazione dei piani di risanamento indi

    Art. 69 sexies T.U.B.: Valutazione dei piani di risanamento indi

    Art. 69 sexies T.U.B. – Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia, entro sei mesi dalla presentazione del piano di risanamento e sentite, per le succursali significative, le autorità competenti degli Stati dell’Unione europea in cui esse siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano in conformità dei criteri indicati nelle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.

    2. Il piano di risanamento è trasmesso all’autorita’ di risoluzione per la formulazione di eventuali raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione della banca o del gruppo bancario.

    3. Se all’esito della verifica emergono carenze o impedimenti al conseguimento delle finalità del piano, la Banca d’Italia può, fissando i relativi termini:

    a) richiedere alla banca o alla capogruppo di presentare un piano modificato;

    b) indicare modifiche specifiche da apportare al piano;

    c) ordinare modifiche da apportare all’attivita’, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario o ordinare altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano.

    4. Resta ferma la possibilità di adottare, ove le circostanze lo richiedano, una o più delle misure previste dagli articoli 53-bis e 67-ter.”

  • Art. 69 septies T.U.B.: Rapporti con le altre autorità e decisi

    Art. 69 septies T.U.B.: Rapporti con le altre autorità e decisi

    Art. 69 septies T.U.B. – Rapporti con le altre autorità e decisioni congiunte sui piani di risanamento.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia coopera con le autorità competenti degli altri Stati dell’Unione europea per la valutazione dei piani di risanamento di gruppo che includono una banca in tali Stati e per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 69-sexies, comma 3. Nella valutazione dei piani di risanamento di gruppo la Banca d’Italia tiene conto del possibile pregiudizio per le singole società del gruppo. Essa riconosce come valide e applicabili le decisioni prese in conformità delle disposizioni dell’Unione europea.

    2. La Banca d’Italia può, nei casi previsti dal diritto dell’Unione, promuovere o partecipare a un procedimento di mediazione non vincolante dinanzi all’ABE, richiedere l’assistenza dell’ABE o deferire alla stessa le decisioni di cui al presente articolo. Se una decisione è stata deferita all’ABE, la Banca d’Italia si astiene dall’adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell’ABE. In mancanza di decisione dell’ABE nei termini previsti dal diritto dell’Unione, la Banca d’Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.”

  • Art. 69 decies T.U.B.: Piani di risanamento in forma semplificat

    Art. 69 decies T.U.B.: Piani di risanamento in forma semplificat

    Art. 69 decies T.U.B. – Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia può, con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere modalità semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente capo, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo bancario in considerazione delle loro caratteristiche, ivi incluse le dimensioni, la complessità operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l’adesione a un sistema di tutela istituzionale.

    2. La Banca d’Italia può inoltre esentare dal rispetto delle disposizioni del presente capo una banca aderente a un sistema di tutela istituzionale. In tal caso, gli obblighi previsti dal presente capo sono assolti dal sistema di tutela istituzionale in cooperazione con la banca aderente esentata.”

  • Art. 69 novies T.U.B.: Trasmissione dei piani di risanamento

    Art. 69 novies T.U.B.: Trasmissione dei piani di risanamento

    Art. 69 novies T.U.B. – Trasmissione dei piani di risanamento.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le banche, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d’Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca d’Italia.

    2. Le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato dell’Unione europea collaborano con l’autorità competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento.”

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.