Autore: Andrea Marton

  • Art. 1331 Codice Civile: Opzione

    Art. 1331 Codice Civile: Opzione

    Art. 1331 c.c. – Opzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’art. 1329.

    Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.

  • Articolo 1332 Codice Civile: Adesione di altre parti al contratto

    Articolo 1332 Codice Civile: Adesione di altre parti al contratto

    Art. 1332 c.c. – Adesione di altre parti al contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell’adesione, questa deve essere diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.

  • Art. 1333 c.c.: Contratto con obbligazioni del solo proponente

    Art. 1333 c.c.: Contratto con obbligazioni del solo proponente

    Art. 1333 c.c. – Contratto con obbligazioni del solo proponente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.

    Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.

  • Articolo 1334 Codice Civile: Efficacia degli atti unilaterali

    Articolo 1334 Codice Civile: Efficacia degli atti unilaterali

    Art. 1334 c.c. – Efficacia degli atti unilaterali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

  • Articolo 1335 Codice Civile: Presunzione di conoscenza

    Articolo 1335 Codice Civile: Presunzione di conoscenza

    Art. 1335 c.c. – Presunzione di conoscenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

  • Articolo 1336 Codice Civile: Offerta al pubblico

    Articolo 1336 Codice Civile: Offerta al pubblico

    Art. 1336 c.c. – Offerta al pubblico

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.

    La revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.

  • Art. 1337 c.c.: Trattative e responsabilità precontrattuale

    Art. 1337 c.c.: Trattative e responsabilità precontrattuale

    Art. 1337 c.c. – Trattative e responsabilità precontrattuale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

    Spiegazione

    Già durante le trattative e la formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede. Chi viola questo dovere – ad esempio recede ingiustificatamente da trattative avanzate, o tace circostanze rilevanti – risponde a titolo di responsabilità precontrattuale («culpa in contrahendo»).

    Come funziona e quando si applica

    La norma tutela l’affidamento della controparte ancor prima della conclusione del contratto. Il danno risarcibile è di regola l’«interesse negativo» (spese sostenute e occasioni perse). Comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte delle cause di invalidità note (art. 1338).

    Esempio pratico

    Dopo mesi di trattative e spese, una parte abbandona senza motivo proprio sul punto di firmare: può essere tenuta a risarcire le spese sostenute dall’altra che confidava nella conclusione.

    Domande frequenti

    Si può chiedere il risarcimento se la trattativa salta?

    Sì, se la rottura è contraria a buona fede e l’altra parte aveva un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto: è la responsabilità precontrattuale.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1338 Codice Civile: Conoscenza delle cause d’invalidità

    Articolo 1338 Codice Civile: Conoscenza delle cause d’invalidità

    Art. 1338 c.c. – Conoscenza delle cause d’invalidità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.

  • Articolo 1339 Codice Civile: Inserzione automatica di clausole

    Articolo 1339 Codice Civile: Inserzione automatica di clausole

    Art. 1339 c.c. – Inserzione automatica di clausole

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

  • Articolo 1340 Codice Civile: Clausole d’uso

    Articolo 1340 Codice Civile: Clausole d’uso

    Art. 1340 c.c. – Clausole d’uso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.

  • Articolo 1341 Codice Civile: Condizioni generali di contratto

    Articolo 1341 Codice Civile: Condizioni generali di contratto

    Art. 1341 c.c. Condizioni generali di contratto

    In vigore

    Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

    Spiegazione

    Le condizioni generali di contratto predisposte da una parte vincolano l’altra se, al momento della conclusione, questa le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle con l’ordinaria diligenza. Le clausole vessatorie (limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso, decadenze, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, ecc.) non hanno effetto se non sono approvate specificamente per iscritto.

    Come funziona e quando si applica

    È la tutela classica dell’aderente nei contratti standard (moduli, condizioni generali). Le clausole più gravose richiedono una seconda sottoscrizione specifica («doppia firma»). Nei rapporti con i consumatori si aggiunge la disciplina del Codice del consumo (artt. 33 ss.).

    Esempio pratico

    Nei contratti su modulo, la clausola che limita la responsabilità del fornitore o impone un foro competente vale solo se l’aderente l’ha approvata con una firma specifica.

    Domande frequenti

    Cosa sono le clausole vessatorie?

    Clausole sfavorevoli all’aderente (limiti di responsabilità, recesso, decadenze, foro competente) che valgono solo se approvate specificamente per iscritto.

    Bastano le condizioni generali stampate sul modulo?

    Per le clausole vessatorie no: serve l’approvazione specifica, la cosiddetta doppia sottoscrizione.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 1342 c.c.: Contratto concluso mediante moduli o formulari

    Art. 1342 c.c.: Contratto concluso mediante moduli o formulari

    Art. 1342 c.c. – Contratto concluso mediante moduli o formulari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

    Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

    Spiegazione

    Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti da una parte, le clausole aggiunte prevalgono su quelle prestampate incompatibili, anche se queste ultime non sono state cancellate. Resta ferma la disciplina delle clausole vessatorie (art. 1341).

    Come funziona e quando si applica

    La regola dà prevalenza alla volontà concretamente espressa dalle parti (clausola manoscritta o aggiunta) rispetto al testo standard. È complementare all’art. 1341 sulle condizioni generali di contratto.

    Esempio pratico

    In un modulo prestampato, la clausola scritta a mano dalle parti prevale su quella stampata con essa in contrasto.

    Domande frequenti

    Cosa prevale in un contratto su modulo prestampato?

    Le clausole aggiunte prevalgono su quelle prestampate incompatibili, anche se queste non sono state cancellate (art. 1342).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.