Autore: Andrea Marton

  • Adeguati assetti aziendali: esempi pratici sull’art. 2086 c.c.

    Adeguati assetti aziendali: esempi pratici sull’art. 2086 c.c.

    In sintesi

    • Chi opera in forma societaria o collettiva deve istituire assetti adeguati (art. 2086, comma 2).
    • Gli assetti sono organizzativi, amministrativi e contabili, proporzionati a natura e dimensioni.
    • Servono a rilevare tempestivamente la crisi e la perdita di continuità aziendale.
    • L’imprenditore deve attivarsi senza indugio per superare la crisi.
    • La carenza di assetti può fondare la responsabilità degli amministratori.

    Cosa dice l’art. 2086, comma 2 c.c.

    «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.»

    Introdotta dal Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), la norma sposta il baricentro dalla cura della crisi alla sua prevenzione: l’impresa deve “vedere” la crisi prima che diventi irreversibile.

    Cosa sono gli “adeguati assetti” in concreto

    Tipo di assetto Esempi concreti
    Organizzativo Organigramma, deleghe e procure, separazione di funzioni, mansionari
    Amministrativo Procedure interne, regole di processo, budget e pianificazione
    Contabile Contabilità affidabile e tempestiva, flussi di cassa, indicatori, reporting periodico

    Il criterio è la proporzionalità: una micro-impresa non ha bisogno della struttura di una grande società, ma deve comunque avere strumenti minimi che facciano emergere per tempo tensioni di liquidità e segnali di crisi.

    Assetti e responsabilità degli amministratori

    L’obbligo di istituire assetti adeguati ricade sugli amministratori (cui spetta in via esclusiva la gestione, artt. 2475 e 2380-bis). La loro mancanza o inadeguatezza può fondare la responsabilità ex artt. 2476 (SRL) e 2392 (SpA) per i danni derivati dal ritardo nell’emersione della crisi; in caso di prosecuzione dell’attività dopo la perdita della continuità rileva anche l’art. 2486 per la quantificazione del danno.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – PMI senza pianificazione finanziaria

    Scenario. Una piccola SRL non monitora i flussi di cassa.

    Inquadramento. Anche per le PMI l’art. 2086 impone strumenti minimi di monitoraggio: l’assenza di un piano di tesoreria e di indicatori espone a una crisi non rilevata per tempo e a responsabilità.

    Cosa introdurre

    • budget e piano di cassa;
    • indicatori di allerta;
    • reporting periodico;
    • procedure amministrative scritte.

    Caso 2 – Segnali di crisi ignorati

    Scenario. Emergono tensioni di liquidità ma non si interviene.

    Inquadramento. La norma impone di “attivarsi senza indugio”: ignorare i segnali e proseguire l’attività ordinaria aggrava il dissesto e la posizione degli amministratori.

    Cosa fare

    • analisi tempestiva della situazione;
    • valutazione degli strumenti di regolazione della crisi;
    • composizione negoziata se opportuna;
    • verbalizzazione delle scelte.

    Caso 3 – Verifica degli assetti dopo un’operazione

    Scenario. Dopo una crescita o un’acquisizione la struttura non è aggiornata.

    Inquadramento. Gli assetti vanno riadeguati alle nuove dimensioni: l’adeguatezza è dinamica e va verificata nel tempo.

    Cosa rivedere

    • organigramma e deleghe;
    • procedure e controlli;
    • sistema informativo/contabile;
    • indicatori aggiornati.

    Spunti pratici

    • Proporziona gli assetti a natura e dimensioni: non serve sovrastrutturare, ma nemmeno improvvisare.
    • Punta sulla liquidità: il piano di cassa è il primo indicatore di crisi.
    • Documenta assetti e decisioni: è la prova della diligenza.
    • Attivati subito ai primi segnali: il ritardo è la fonte di responsabilità.
    • Collega all’organo di controllo (art. 2477): controllo e assetti lavorano insieme.

    Per impostare assetti adeguati e un sistema di allerta puoi far valutare organizzazione e controllo dell’impresa.

    Norme collegate

    Codice civile: art. 2086 (gestione dell’impresa), art. 2476 (responsabilità amministratori SRL), art. 2486 (poteri dopo la perdita di continuità). Vedi anche organo di controllo e revisore nella SRL.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Cosa impone l’art. 2086 c.c.?

    Impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi, e di attivarsi senza indugio per il suo superamento (comma 2).

    Vale solo per le grandi imprese?

    No. L’obbligo riguarda chiunque operi in forma societaria o collettiva, comprese le PMI: gli assetti vanno proporzionati alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

    Cosa sono in concreto gli “adeguati assetti”?

    Strumenti di organizzazione e controllo proporzionati: organigramma e deleghe, procedure amministrative e contabili affidabili, pianificazione finanziaria, monitoraggio di flussi di cassa e indicatori che segnalino per tempo una crisi.

    Cosa rischiano gli amministratori senza adeguati assetti?

    La mancata istituzione di assetti adeguati può fondare la responsabilità degli amministratori (artt. 2476 e 2392) per i danni derivati dal ritardo nell’emersione e nella gestione della crisi, anche ai fini dell’art. 2486.

    Da quando vige questo obbligo?

    Il comma 2 dell’art. 2086 è stato introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha posto al centro la rilevazione tempestiva della crisi.

  • Articolo 276 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 276 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 276 CCII – Chiusura della procedura

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La procedura si chiude con decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d’ufficio. Unitamente all’istanza di cui al primo periodo il liquidatore deposita una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell’esdebitazione. Si applica l’articolo 233, in quanto compatibile.

    2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell’articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

  • Intimazione di pagamento: esempi pratici sull’art. 50 DPR 602/1973

    Intimazione di pagamento: esempi pratici sull’art. 50 DPR 602/1973

    In sintesi

    • L’espropriazione parte decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella (art. 50, comma 1).
    • Se non inizia entro un anno dalla cartella, serve l’intimazione ad adempiere (comma 2).
    • L’intimazione concede 5 giorni per pagare.
    • Dal 2020 l’intimazione vale un anno (non più 180 giorni).
    • È un atto impugnabile (es. per prescrizione sopravvenuta).

    Cosa dice l’art. 50 DPR 602/1973

    Comma 1: «Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.»
    Comma 2: «Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica […] di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.»

    Come funziona

    Fase Termine
    Dopo la cartella, per avviare l’esecuzione 60 giorni dalla notifica
    Se l’esecuzione non parte Entro 1 anno dalla cartella, altrimenti serve l’intimazione
    Intimazione ad adempiere 5 giorni per pagare
    Validità dell’intimazione 1 anno (dal 2020; prima 180 giorni)

    L’intimazione è importante anche perché “riapre” la finestra di difesa: ricevendola si può far valere, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la cartella.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Cartella vecchia, poi l’intimazione

    Scenario. A distanza di anni dalla cartella arriva un’intimazione.

    Inquadramento. È legittima se l’esecuzione non era iniziata entro l’anno; ma è l’occasione per verificare la prescrizione del credito (i termini variano per tipo di tributo).

    Cosa verificare

    • data della cartella e della notifica;
    • tipo di credito e prescrizione;
    • vizi di notifica;
    • termini per il ricorso.

    Caso 2 – Intimazione e volontà di pagare a rate

    Scenario. Il debito è dovuto, ma non pagabile in 5 giorni.

    Inquadramento. Si può chiedere la rateizzazione (art. 19): blocca le nuove azioni esecutive.

    Cosa fare

    • istanza di rateizzazione;
    • scelta delle rate;
    • pagamento puntuale;
    • monitoraggio del piano.

    Caso 3 – Vizi di notifica

    Scenario. L’intimazione (o la cartella precedente) non è stata notificata correttamente.

    Inquadramento. Il vizio può essere fatto valere con opposizione; va documentata la catena delle notifiche.

    Cosa raccogliere

    • relate di notifica;
    • cronologia degli atti;
    • prova della prescrizione/decadenza;
    • termini per agire.

    Spunti pratici

    • 5 giorni per pagare: ma puoi attivare rateizzazione o opposizione.
    • Verifica la prescrizione maturata dopo la cartella.
    • L’intimazione vale 1 anno (non 180 giorni).
    • È impugnabile: non lasciarla “passare”.
    • Controlla le notifiche della cartella e dell’intimazione.

    Per reagire a un’intimazione di pagamento puoi far verificare prescrizione, notifiche e opzioni.

    Norme collegate

    DPR 602/1973: art. 50 (termine per l’esecuzione), art. 25 (cartella), art. 19 (rateizzazione), art. 86 (fermo), art. 77 (ipoteca).

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Quando il Fisco può iniziare l’espropriazione?

    Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella (art. 50, comma 1), salve dilazione e sospensione.

    Cos’è l’intimazione ad adempiere?

    Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla cartella, deve essere preceduta da un avviso con l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni (art. 50, comma 2).

    L’intimazione vale 180 giorni?

    No, non più. Fino al 2020 perdeva efficacia dopo 180 giorni; dal 2020 la validità è estesa a un anno.

    Posso impugnare l’intimazione di pagamento?

    Sì, nei termini e davanti al giudice competente: è atto impugnabile, ad esempio per la prescrizione maturata dopo la cartella o per vizi di notifica.

    Cosa succede se non reagisco all’intimazione?

    Decorsi i cinque giorni senza pagamento, rateizzazione o sospensione, l’Agente può procedere con fermo, ipoteca e pignoramenti.

  • Art. 41 IRAP – Determinazione delle eccedenze

    Art. 41 IRAP – Determinazione delle eccedenze

    Art. 41 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Determinazione delle eccedenze

    In vigore dal 01/01/1998

    1. […] (1). 2. Per le regioni a statuto speciale che accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota destinata alla sanità e di quelle di cui agli articoli 26 e 27, e l’ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo […] (2), e tenendo anche conto degli effetti indiretti derivanti dall’ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati. 3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che non accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono determinate sottraendo dall’ammontare del gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive, al netto delle quote di cui agli articoli 26 e 27, dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 e, limitatamente al 1998, dei contributi sanitari di cui all’articolo 38, comma 2, l’ammontare dei contributi sanitari riscossi nell’anno 1997, convenzionalmente aumentati del tasso di crescita del prodotto interno lordo […] (2), nonché l’ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, anch’essi convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo […] (2), e tenendo conto degli effetti indiretti derivanti dall’ampliamento delle basi imponibili e degli altri tributi compartecipati. 3 bis. Per gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi precedenti s’intende quello ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all’articolo 16, commi 1 e 2. (3) Note: (1) Comma abrogato dall’art. 13, comma 1, DLgs. 18.2.2000 n. 56, pubblicata in G.U. 15.3.2000 n. 62. Testo precedente: “Per le regioni a statuto ordinario le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota destinata al finanziamento dell’assistenza sanitaria, e l’ammontare delle quote di cui agli articoli 26 e 27 e delle spettanze a titolo di fondo perequativo determinate in applicazione dell’articolo 3, commi 2 e 3, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.“. (2) Le parole “per il 1998 e 1999” sono state soppresse dall’art. 16, comma 1, lett. d), L. 23.12.2000 n. 388, pubblicata in G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. q), DLgs. 30.12.1999 n. 506, pubblicata in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232.

  • Articolo 262 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 262 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 262 CCII – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se è aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società, l’amministrazione del patrimonio destinato previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.

    2. Il curatore provvede a norma dell’articolo 216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.

    3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell’attivo della liquidazione giudiziale, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell’articolo 2447-ter, primo comma, lettera d) del codice civile.

  • Sospendere il pagamento se l’altro non adempie: esempi pratici sull’art. 1460 c.c.

    Sospendere il pagamento se l’altro non adempie: esempi pratici sull’art. 1460 c.c.

    In sintesi

    • L’art. 1460 c.c. consente, nei contratti con prestazioni corrispettive, di rifiutare la propria prestazione se l’altra parte non adempie o non offre di adempiere.
    • È il principio inadimplenti non est adimplendum: chi non riceve la controprestazione può legittimamente sospendere la propria.
    • Il rifiuto non è ammesso se, in base alle circostanze, è contrario alla buona fede.
    • Lo strumento opera anche in caso di inadempimento parziale, purché la reazione sia proporzionata.

    La norma (art. 1460 c.c.)

    «Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.»

    Condizione Effetto
    Contratto a prestazioni corrispettive Possibile sospendere la propria prestazione
    Termini diversi pattuiti L’eccezione non opera contro chi deve adempiere dopo
    Rifiuto contrario a buona fede Eccezione non ammessa
    Inadempimento di scarsa importanza Sospensione sproporzionata: non legittima

    Tre casi pratici

    Fornitura difettosa

    Un cliente riceve merce non conforme e il fornitore pretende il pagamento integrale.

    Cosa fare: Sollevare l’eccezione di inadempimento e sospendere (in tutto o in parte) il pagamento finché la fornitura non è regolarizzata, in modo proporzionato al difetto.

    Servizio non reso

    Un committente non ottiene il servizio pattuito e gli viene chiesto il saldo.

    Cosa fare: Rifiutare il pagamento del saldo invocando l’art. 1460: chi non riceve la prestazione può sospendere la propria, salvo che ciò sia contrario a buona fede.

    Sospensione sproporzionata

    A fronte di un piccolo ritardo, una parte blocca l’intera propria prestazione.

    Cosa fare: Attenzione: il rifiuto contrario a buona fede non è ammesso; la reazione deve essere proporzionata all’inadempimento dell’altra parte.

    Spunti pratici

    • L’eccezione è una difesa: paralizza la pretesa altrui senza sciogliere il contratto.
    • Per liberarsi dal vincolo serve la risoluzione (artt. 1453 e seguenti).
    • La proporzionalità tra inadempimenti è il criterio chiave per la legittimità.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • Codice civile, art. 1460
    • Codice civile, artt. 1453-1455 (risoluzione per inadempimento)
    • Corte di Cassazione, giurisprudenza sull’eccezione di inadempimento

    Hai un contratto, un credito o un patrimonio da tutelare? Per gestire con metodo rapporti, contratti e protezione del patrimonio parti dalla guida pratica Impresa, società e contratti su FiscoInvestimenti.

  • Articolo 362 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 362 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 362 CCII – Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Presso la Corte di cassazione, alla sezione incaricata della trattazione delle controversie di cui al presente codice, sono destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto dei procedimenti pendenti e pervenuti e dell’urgenza della definizione.

    2. L’assegnazione del personale di magistratura alla sezione di cui al comma 1 ha luogo nei limiti della dotazione organica vigente.

  • Art. 29 IRAP – Finanziamento delle città metropolitane

    Art. 29 IRAP – Finanziamento delle città metropolitane

    Art. 29 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Finanziamento delle città metropolitane

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Le regioni, nell’attribuire alle città metropolitane le funzioni amministrative di competenza provinciale o affidate ai comuni, a norma dell’articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono ad assegnare alle stesse quote del gettito di tributi regionali.

  • Articolo 292 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 292 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 292 CCII – Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I crediti che la società o l’ente o la persona fisica esercente l’attività di direzione e o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, […] sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell’anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale, si applica l’articolo 164.

    2. La disposizione di cui al comma 1, primo periodo, non si applica ai finanziamenti previsti dall’articolo 102.

  • Articolo 248 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 248 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 248 CCII – Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

    2. I creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

  • Art. 364 Codice Civile: Contenuto dell’inventario

    Art. 364 Codice Civile: Contenuto dell’inventario

    Art. 364 c.c. – Contenuto dell’inventario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nell’inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.

  • Art. 56 IRAP – Imposta provinciale di trascrizione

    Art. 56 IRAP – Imposta provinciale di trascrizione

    Art. 56 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Imposta provinciale di trascrizione

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, istituire l’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 1 bis. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall’ordinamento e con destinazione del gettito dell’imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo. (1) 2. L’imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all’articolo 54, fino ad un massimo del trenta (2) per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 56 41 eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province. 3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell’imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all’ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. L’aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa. (3) 4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell’imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l’applicazione delle sanzioni per l’omesso o il ritardato pagamento dell’imposta stessa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell’articolo 52, sono affidate, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis (4) le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l’esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L’imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita. 5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione. 6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, nonchè le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria (5), non sono soggette al pagamento dell’imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l’imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull’imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell’atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione (6). 7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2688 del c.c. si applica un’imposta pari al doppio della relativa tariffa. 8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti. 9. Le controversie concernenti l’imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 10. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell’anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all’imposta provinciale. L’imposta erariale di trascrizione e l’addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall’amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati. 11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell’imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell’imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.

    DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 57-58 Note: (1) Comma inserito dall’art. 9, comma 2, lett. a), DL 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.12.2012 n. 213. (2) La parola “trenta” è stata sostituita alla precedente “venti” dall’art. 1, comma 154, L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. (3) Periodo inserito dall’art. 54, comma 1, lett. b), L. 23.12.2000 n. 388, pubblicata in G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219. (4) Le parole “della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis” sono state sostituite alle precedenti “di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità” dall’art. 9, comma 2, lett. b), DL 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.12.2012 n. 213. (5) Le parole “, nonchè le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria” sono state inserite dall’art. 1, comma 165, L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. (6) Periodo inserito dall’art. 33, comma 11, L. 23.12.2000 n. 388, pubblicata in G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219.