Autore: Andrea Marton

  • Note di credito IVA e cliente insolvente: esempi pratici sull’art. 26 IVA

    Note di credito IVA e cliente insolvente: esempi pratici sull’art. 26 IVA

    In sintesi

    • L’art. 26 del DPR 633/1972 disciplina le note di variazione dell’imponibile o dell’imposta, in aumento (nota di debito) e in diminuzione (nota di credito).
    • Quando l’operazione viene meno per nullità, annullamento, risoluzione, rescissione, abbuoni o sconti, il cedente può recuperare l’IVA emettendo nota di credito.
    • Se la riduzione dipende da un accordo sopravvenuto tra le parti, la nota di credito va emessa entro un anno dall’operazione.
    • Dal 2021 (D.L. 73/2021) in caso di mancato pagamento nelle procedure concorsuali la nota di credito si può emettere dall’apertura della procedura, senza attenderne la chiusura.

    La norma (art. 26, commi 2 e 3, DPR 633/1972)

    «2. Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura […] viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione […] l’imposta corrispondente alla variazione […]. 3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti.»

    Causa della variazione Termine per la nota di credito
    Nullità, risoluzione, rescissione, sconti contrattuali Senza limite annuale
    Accordo sopravvenuto tra le parti Entro 1 anno dall’operazione
    Mancato pagamento in procedure concorsuali Dall’apertura della procedura (dal 2021)
    Procedure esecutive individuali infruttuose A esito negativo della procedura

    Tre casi pratici

    Cliente fallito che non ha pagato

    Un fornitore ha una fattura non incassata da un cliente sottoposto a liquidazione giudiziale.

    Cosa fare: Emettere la nota di credito già dall’apertura della procedura concorsuale (dal 2021), recuperando l’IVA senza attendere il riparto finale.

    Sconto concordato dopo la fattura

    Cliente e fornitore concordano una riduzione del prezzo dopo l’emissione della fattura.

    Cosa fare: Emettere la nota di credito entro un anno dall’operazione: oltre il termine, in caso di accordo sopravvenuto, il recupero dell’IVA non è più ammesso.

    Contratto risolto per inadempimento

    Un contratto viene risolto e la merce restituita.

    Cosa fare: Emettere la nota di credito: la risoluzione non è un accordo sopravvenuto e non soggiace al limite di un anno.

    Spunti pratici

    • La nota di credito è una facoltà del cedente, non un obbligo: serve a recuperare l’IVA già versata.
    • Per le procedure esecutive individuali rimaste infruttuose il recupero è ammesso a esito negativo.
    • Conservare la documentazione della procedura concorsuale o dell’infruttuosità a supporto della nota.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26 (testo vigente)
    • D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. L. 106/2021 (Sostegni-bis)
    • Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/E del 2021

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  • Territorialità IVA nei servizi esteri: esempi pratici sull’art.

    Territorialità IVA nei servizi esteri: esempi pratici sull’art.

    In sintesi

    • L’art. 7-ter del DPR 633/1972 stabilisce dove si considerano effettuati i servizi ai fini IVA.
    • B2B (committente soggetto passivo): il servizio si tassa nel Paese del committente.
    • B2C (committente privato): il servizio si tassa nel Paese del prestatore.
    • Per i servizi B2B ricevuti da fornitori esteri l’IMU italiana si applica con il meccanismo del reverse charge (autofattura o integrazione).

    La norma (art. 7-ter, comma 1, DPR 633/1972)

    «1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.»

    Tipo di rapporto Luogo di tassazione Adempimento
    B2B – committente italiano da fornitore estero Italia (committente) Reverse charge
    B2B – committente estero da prestatore italiano Estero (committente) Fuori campo IVA in Italia
    B2C – prestatore italiano Italia (prestatore) IVA italiana

    Tre casi pratici

    Consulenza acquistata da società UE

    Un’azienda italiana riceve una consulenza da un fornitore tedesco.

    Cosa fare: Operazione tassata in Italia: integrare la fattura UE con l’IVA italiana (reverse charge) e annotarla nei registri vendite e acquisti.

    Servizio reso a cliente estero

    Uno studio italiano fattura una prestazione a una società francese.

    Cosa fare: Servizio tassato in Francia: emettere fattura senza IVA italiana con dicitura ‘inversione contabile’ e presentare il modello INTRASTAT servizi.

    Servizio a un privato estero

    Un professionista italiano presta un servizio generico a un privato residente all’estero.

    Cosa fare: Per il B2C generico vale la regola del prestatore: si applica l’IVA italiana, salvo le deroghe per servizi specifici.

    Spunti pratici

    • Le regole generali dell’art. 7-ter hanno deroghe per servizi immobiliari, trasporti, ristorazione, eventi e servizi elettronici (artt. 7-quater e seguenti).
    • Per gli acquisti di servizi intra-UE va presentato il modello INTRASTAT.
    • Verificare sempre lo status del committente (soggetto passivo o privato) e la sua stabile organizzazione.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7-ter (testo vigente)
    • D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 (recepimento direttiva servizi)
    • D.L. 331/1993 (operazioni intracomunitarie)

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  • Articolo 12 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 12 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 12 CCII – Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

    In vigore dal 15 luglio 2022 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando si trova nelle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all’articolo 13, commi 6, 7 e 8.

    2. L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro.

    3. Alla composizione negoziata non si applica l’articolo 38. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 38, comma 2, nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.

  • Articolo 264 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 264 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 264 CCII – Attribuzione al curatore dei poteri dell’assemblea

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell’articolo 133.

    2. Il programma di liquidazione può prevedere l’attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell’assemblea dei soci. Le decisioni che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al giudice delegato ai sensi dell’articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379-ter e l’articolo 2479-ter del codice civile.

  • Art. 44 IRAP – Adeguamento dei trattati internazionali

    Art. 44 IRAP – Adeguamento dei trattati internazionali

    Art. 44 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Adeguamento dei trattati internazionali

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Ai fini dell’applicazione dei trattati internazionali in materia tributaria, l’imposta regionale sulle attività produttive è equiparata ai tributi erariali aboliti con l’articolo 36.

  • Art. 30 IRAP – Riscossione dell’imposta e versamento in acconto

    Art. 30 IRAP – Riscossione dell’imposta e versamento in acconto

    Art. 30 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Riscossione dell’imposta e versamento in acconto

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all’articolo 24, per la riscossione dell’imposta si applicano le disposizioni dei commi seguenti. 2. L’imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi. (1) 3. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell’imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti. (2) 4. L’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano lire 20.000 [n.d.r. euro 10,33]; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso. Con le leggi regionali di cui all’articolo 24 il predetto importo può essere adeguato. 5. In deroga alla disposizione del comma 2 i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell’articolo 10-bis), comma 1, versano l’acconto mensilmente, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall’applicazione dell’aliquota prevista nell’articolo 16, comma 2, all’ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente. Qualora l’ammontare dell’imposta dovuta a ciascuna regione sia pari o inferiore a lire 20.000 [n.d.r. euro 10,33], l’obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo. 6. La riscossione coattiva dell’imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, mediante ruoli affidati ai concessionari senza l’obbligo del non riscosso. 7. Per lo svolgimento di attività di pagamento e riscossione dell’imposta, le banche sono remunerate in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui agli articoli 19, comma 5, e 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre per i concessionari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Note: (1) Si veda l’art. 17, commi 1 e 2, DPR 7.12.2001 n. 435, pubblicato in G.U. 17.12.2001 n. 292. (2) Si veda l’art. 17, comma 3, DPR 7.12.2001 n. 435, pubblicato in G.U. 17.12.2001 n. 292.

  • Art. 63 IRAP – Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

    Art. 63 IRAP – Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

    Art. 63 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (1)

    In vigore dal 01/01/1998

    1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, escludere l’applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l’occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri: a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione; b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici; c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell’entità dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell’area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione; d) indicazione delle modalità e termini di paga- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 64 47 mento del canone; e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali; f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue: 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni: I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 [n.d.r. euro 0,77] per utenza; II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 [n.d.r. euro 0,65] per utenza; 2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale; 3) in ogni caso l’ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000 [n.d.r. euro 516,46]. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi; 4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente; 5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. Il canone è versato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l’indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione; g) applicazione alle occupazioni abusive di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell’occupazione e può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori (2). Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Note: (1) Il comma 847 dell’art. 1 della L. 160/2019 ha disposto l’abrogazione del presente articolo. Tale disposizione, tuttavia, sarà abrogata dall’1.1.2021, contestualmente all’istituzione del c.d. “canone unico” di cui al comma 816. Si veda l’art. 4 co. 3-quater del DL 30.12.2019 n. 162 ed il Dossier (Schede di lettura A.C. 2305 – 17 dicembre 2019). (2) Le parole “di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori” sono state sostituite alle precedenti “di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo” dall’art. 10, comma 2, L. 1.8.2002 n. 166, pubblicata in G.U. 3.8.2002 n. 181, S.O. n. 158.

  • Articolo 214 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 214 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 214 CCII – Vendita dell’azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi delle disposizioni del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

    2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all’articolo 216, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2556 del codice civile.

    3. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento.

    4. Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell’azienda o dei suoi rami, nonchè di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell’alienante prevista dall’articolo 2560 del codice civile.

    5. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.

    6. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.

    7. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell’azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell’alienante ai sensi dell’articolo 2560 del codice civile e osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Le azioni o quote della società che riceve il conferimento possono essere attribuite, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori che vi consentono. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.

    8. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.

  • Articolo 223 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 223 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 223 CCII – Conti speciali

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall’articolo 812 del co- dice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonchè dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.

    2. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.

    3. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.

  • Art. 1 T.U.IVA: Operazioni imponibili

    Art. 1 T.U.IVA: Operazioni imponibili

    Art. 1 T.U.IVA – Operazioni imponibili

    In vigore dal 01/02/1979 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 29/01/1979 n. 24 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per gli effetti vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79.”L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.”

    Commento del professionista
    L’IVA è un’imposta europea, non italiana

    Questo è un punto che nella pratica si tende a sottovalutare, ma che ha conseguenze giuridiche enormi. L’IVA non nasce dal legislatore italiano: nasce a livello europeo, con le prime due direttive del 1967 – le direttive 67/227/CEE e 67/228/CEE – emanate da una Comunità che all’epoca contava solo sei Stati membri.

    Il punto di svolta arriva nel 1977 con la cosiddetta Sesta Direttiva (77/388/CEE), che riduce drasticamente il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri e introduce regole uniformi per tutto il territorio comunitario. Oggi quella direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2006/112/CE, che dal 1° gennaio 2007 costituisce il testo di riferimento dell’intero sistema IVA europeo.

    Perché questo conta nella pratica? Perché ogni volta che si interpreta una norma IVA nazionale, bisogna sempre chiedersi se quella norma è compatibile con la direttiva. In caso di contrasto, la direttiva prevale. E se la norma italiana è ambigua, va interpretata in conformità con quella europea. È la Corte di Giustizia dell’Unione Europea – non la Cassazione – l’interprete ultimo di questo sistema.

    Accanto alla direttiva, opera anche il Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011, adottato dal Consiglio su base dell’art. 397 della direttiva stessa. Questo regolamento – a differenza delle direttive, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento – interviene sui punti che possono dare adito a interpretazioni non uniformi, fissando regole valide in tutta Europa. Come ha chiarito la Corte di Giustizia nella causa C-695/20 (Fenix International), il regolamento è un atto di secondo livello: può specificare e attuare la direttiva, ma non può introdurre norme essenziali che spettano al legislatore primario.

    Cos’è davvero l’IVA: la struttura dell’imposta

    Prima di analizzare i presupposti dell’art. 1, è utile capire com’è costruita questa imposta, perché la sua struttura spiega molte delle scelte normative che altrimenti sembrano arbitrarie.

    L’IVA è un’imposta generale sui consumi. Chi paga davvero l’imposta, alla fine, è il consumatore finale: è lui che acquista il bene o il servizio senza poter recuperare l’IVA versata al venditore. Ma il consumatore finale non ha rapporti diretti con il Fisco: non versa nulla all’erario, non compila dichiarazioni, non emette fatture. È un “contribuente di fatto”, non un soggetto passivo in senso tecnico.

    Chi invece ha rapporti diretti con il Fisco è l’operatore economico – l’imprenditore, il professionista – che applica l’IVA sulle proprie vendite (rivalsa), la versa all’erario, e detrae l’IVA che ha pagato sui propri acquisti. Questo meccanismo di rivalsa e detrazione fa sì che in ogni passaggio della catena produttiva e distributiva l’imposta colpisca solo il valore aggiunto in quel singolo stadio, non l’intero prezzo del bene.

    Il risultato finale è che l’IVA applicata al consumatore finale corrisponde esattamente alla somma dei valori aggiunti creati in tutti i passaggi precedenti – cioè all’intero prezzo di vendita al consumo. L’operatore economico, dal canto suo, è neutrale rispetto all’imposta: quella che incassa dai clienti la versa all’erario, quella che paga ai fornitori la recupera in detrazione. L’IVA non è un suo costo.

    La Corte di Giustizia, nella sentenza Banca Popolare di Cremona (causa C-475/03), ha identificato quattro caratteristiche essenziali di questa imposta che vale la pena ricordare: si applica in modo generale a beni e servizi; è proporzionale al prezzo; viene riscossa in ogni fase della catena produttiva e distributiva; gli importi pagati nelle fasi precedenti vengono detratti, così che il tributo colpisce solo il valore aggiunto di ciascuna fase.

    Queste quattro caratteristiche non sono descrittive: sono il criterio per distinguere l’IVA da altre imposte sui consumi e per valutare la legittimità europea di eventuali imposte nazionali che potrebbero sovrapporsi ad essa.

    I tre presupposti dell’art. 1: tutti necessari, nessuno sufficiente da solo

    Tornando all’art. 1, la norma individua tre condizioni che devono ricorrere contemporaneamente perché un’operazione sia soggetta a IVA. Non basta che ne ricorra una o due: servono tutte e tre. E la mancanza di anche una sola di esse esclude l’applicazione del tributo.

    Primo presupposto: la qualificazione oggettiva dell’operazione

    L’operazione deve essere qualificabile come “cessione di beni” o “prestazione di servizi” ai sensi della legge IVA. Non ogni trasferimento di denaro, non ogni accordo tra parti, non ogni attività economica costituisce automaticamente una cessione o una prestazione rilevante.

    La definizione di cessione di beni è contenuta nell’art. 2 del D.P.R. 633/1972, quella di prestazione di servizi nell’art. 3. Queste due norme – che meritano ciascuna un commento dedicato – costruiscono un sistema di qualificazione progressiva che include, amplia ed esclude determinate operazioni. È il presupposto oggettivo, e tra i tre è quello che ha la preminenza logica: se l’operazione non è né una cessione né una prestazione, non si pongono nemmeno le questioni relative al soggetto che la effettua o al territorio in cui avviene.

    Occorre aggiungere che il requisito oggettivo comprende anche il cosiddetto fatto generatore dell’imposta – il momento in cui si realizzano le condizioni necessarie perché l’imposta diventi esigibile. Le regole sul momento di effettuazione delle operazioni (art. 6 del D.P.R. 633/1972) e quelle sulla territorialità (artt. 7 e seguenti) si innestano su questo presupposto e ne dipendono.

    Secondo presupposto: la qualifica soggettiva dell’operatore

    Non basta che l’operazione sia oggettivamente qualificabile come cessione o prestazione: deve essere effettuata nell’esercizio di un’impresa, di un’arte o di una professione. Le operazioni poste in essere da privati consumatori, che non agiscono in qualità di operatori economici, sono fuori dal campo IVA.

    Questo presupposto soggettivo è disciplinato dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 633/1972. Ma è importante notare che la norma europea – l’art. 9 della direttiva 2006/112/CE – dà una definizione di soggetto passivo profondamente diversa da quella domestica: è soggetto passivo chiunque eserciti un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tale attività. Il criterio europeo guarda alla sostanza economica dell’attività, non alla forma giuridica.

    In particolare, la direttiva richiede che l’attività produca introiti aventi carattere di stabilità. La Corte di Giustizia ha chiarito, nella causa C-230/94 (Enkler), che la stabilità non si presume ma va valutata caso per caso sulla base di elementi concreti: la durata dell’attività, l’entità della clientela, l’ammontare dei ricavi. Questa impostazione ha conseguenze dirette sulla qualificazione di attività occasionali o marginali, che possono rientrare nel campo IVA quando assumono caratteri di regolarità e sistematicità.

    Terzo presupposto: la territorialità dell’operazione

    L’operazione deve essere effettuata nel territorio dello Stato italiano. Le regole di territorialità – contenute negli artt. 7 e seguenti del D.P.R. 633/1972, in attuazione degli artt. 31 e seguenti della direttiva – determinano in quale Stato membro l’IVA è dovuta, quando più Paesi possono in astratto rivendicare la tassazione di una stessa operazione transfrontaliera.

    Questo presupposto interagisce strettamente con quello oggettivo: le regole sulla territorialità delle prestazioni di servizi, ad esempio, cambiano a seconda che il committente sia un soggetto passivo (regola B2B, art. 7-ter) o un consumatore finale (regola B2C), e questa distinzione rimanda necessariamente alla qualificazione oggettiva e soggettiva dell’operazione.

    Le importazioni: il caso particolare

    L’art. 1 conclude con un inciso di grande rilievo pratico: l’IVA si applica anche sulle importazioni “da chiunque effettuate”. Questa precisazione rompe la logica dei tre presupposti appena descritta.

    Per le importazioni, il presupposto soggettivo non opera: anche un privato cittadino che importa un bene da fuori dell’Unione Europea è soggetto a IVA all’importazione. Non serve essere imprenditori o professionisti. La ratio è di equiparare, sotto il profilo del carico fiscale, i beni provenienti da Paesi terzi a quelli prodotti e commercializzati all’interno dell’Unione: se così non fosse, i beni extraeuropei godrebbero di un vantaggio competitivo sleale rispetto a quelli comunitari.

    Da segnalare che, con l’introduzione del regime transitorio IVA dal 1° gennaio 1993, il termine “importazione” si riferisce tecnicamente all’introduzione di beni provenienti da Paesi terzi – cioè da fuori UE. I movimenti di beni tra Stati membri dell’Unione, che prima del 1993 erano trattati come importazioni ed esportazioni, sono oggi disciplinati dalle norme sugli acquisti e sulle cessioni intracomunitarie (D.L. 331/1993), che costituiscono un fatto generatore del tributo autonomo e distinto.

    La classificazione delle operazioni: una mappa necessaria

    Un punto spesso trascurato ma fondamentale per lavorare correttamente con l’IVA riguarda la classificazione delle operazioni. Non tutte le operazioni che “toccano” l’IVA sono uguali, e confondere le diverse categorie porta a errori applicativi – e a sanzioni – evitabili.

    Operazioni imponibili sono quelle che soddisfano tutti e tre i presupposti dell’art. 1 e alle quali si applica un’aliquota IVA (ordinaria al 22%, ridotta al 10% o al 4%). Queste operazioni fanno sorgere sia l’obbligo di applicare l’imposta sia il diritto di detrarre l’IVA sugli acquisti correlati. Rientrano in questa categoria anche le cosiddette operazioni imponibili ad aliquota zero – un’espressione tecnica che indica operazioni che si comportano come le imponibili ordinarie (e danno quindi diritto alla detrazione) ma alle quali non si applica materialmente nessuna imposta.

    Operazioni non imponibili sono quelle che, pur avendo i tre presupposti, beneficiano di un regime di non applicazione dell’imposta in ragione della loro proiezione internazionale. È il caso delle esportazioni, delle cessioni intracomunitarie, dei servizi connessi agli scambi internazionali. La non imponibilità è “relativa”: dipende dalla situazione in cui si trova il bene o il servizio (ad esempio, il fatto che sia destinato all’esportazione). Il vantaggio pratico di questa categoria, rispetto alle esenzioni, è che non pregiudica il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.

    Operazioni esenti sono quelle indicate specificamente dall’art. 10 del D.P.R. 633/1972 – e dalla direttiva agli artt. 132-135 – alle quali l’imposta non si applica per ragioni di politica legislativa (operazioni finanziarie, sanitarie, educative, immobiliari in certi casi). L’esenzione è “assoluta” e “oggettiva”: non dipende da fattori esterni ma dalla natura stessa dell’operazione, e riguarda un elenco tassativo che non ammette estensioni analogiche. Il costo dell’esenzione, a differenza della non imponibilità, è che pregiudica il diritto alla detrazione: chi effettua operazioni esenti non può detrarre l’IVA sugli acquisti correlati.

    Operazioni non soggette sono quelle cui manca uno dei tre presupposti dell’art. 1: o non sono cessioni né prestazioni (difetto oggettivo), o sono effettuate da un privato (difetto soggettivo), o avvengono fuori dal territorio rilevante (difetto territoriale). Queste operazioni sono completamente al di fuori del campo IVA: non danno luogo ad obblighi formali, né a diritti di detrazione.

    Operazioni escluse dalla base imponibile sono un caso particolare: operazioni che, pur non essendo soggette all’imposta, sono strettamente collegate ad altre operazioni imponibili e il cui valore è già compreso nella base imponibile di queste ultime. L’esempio classico è la formula commerciale “3×2”: il terzo bene ceduto gratuitamente non è soggetto a IVA autonomamente, perché il suo valore è già incluso nel prezzo – e quindi nella base imponibile – dei beni ceduti a pagamento.

    Operazioni senza pagamento dell’imposta sono operazioni normalmente imponibili per le quali, in presenza di particolari condizioni soggettive o oggettive, l’imposta viene sospesa o trasferita su un altro soggetto. Vi rientrano le cessioni agli esportatori abituali (lettera di intento), le operazioni nei depositi IVA, lo split payment nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e il reverse charge – sia interno sia nelle operazioni transfrontaliere – che trasferisce l’obbligo di applicare e versare l’imposta dal cedente/prestatore al cessionario/committente.

    Operazioni in regime speciale sono operazioni soggette a IVA ma che non danno luogo al diritto di detrazione in capo all’acquirente. In queste ipotesi, l’applicazione dell’imposta coincide con il passaggio al consumo del bene o del servizio, e il meccanismo ordinario di rivalsa e detrazione viene derogato.

    Il rapporto tra i presupposti: non sono autonomi, dialogano tra loro

    Una lettura superficiale dell’art. 1 potrebbe indurre a pensare che i tre presupposti – oggettivo, soggettivo, territoriale – siano compartimenti stagni, ognuno con le sue regole e le sue norme di riferimento. Non è così.

    I presupposti interagiscono tra loro in modo che potremmo definire verticale, oltre che orizzontale. Orizzontalmente, concorrono insieme a determinare se un’operazione è IVA rilevante. Verticalmente, il presupposto oggettivo ha una preminenza logica sugli altri: è il primo a doversi verificare, e il suo accertamento condiziona anche il modo in cui si applica il presupposto soggettivo e quello territoriale.

    La norma europea, in questo, è più coerente di quella domestica. L’art. 2 della direttiva definisce l’operazione economica come condizione pregiudiziale per l’ingresso nel sistema IVA. L’art. 9 definisce il soggetto passivo in funzione dell’attività economica che svolge. Il principio di economicità pervade tutto il sistema: l’IVA si applica a operazioni economiche, effettuate da soggetti che svolgono attività economiche, in un territorio economicamente rilevante.

    Questa prospettiva aiuta a risolvere molti casi dubbi: quando ci si chiede se una certa somma di denaro ricevuta costituisca o meno il corrispettivo di un’operazione rilevante, la risposta passa sempre dall’analisi della sostanza economica del rapporto, non dalla sua forma giuridica.

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  • Articolo 259 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 259 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 259 CCII – Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell’ente.

  • Articolo 323 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 323 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 323 CCII – Bancarotta semplice

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l’imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente: a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l’apertura della liquidazione giudiziale; d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa; e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.

    2. La stessa pena si applica all’imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

    3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.