Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 877 c.c. – Costruzioni in aderenza
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.
Questa norma si applica anche nel caso previsto dall’art. 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 876 - Articolo 876 Codice Civile: Innesto nel muro sul confine→Cod. civ. art. 878 - Articolo 878 Codice Civile: Muro di cinta→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 875 c.c.: Comunione forzosa del muro che non è sul confine→Art. 879 c.c.: Edifici non soggetti all’obbligo delle distanze o→Articolo 874 Codice Civile: Comunione forzosa del muro sul confine→Art. 880 c.c.: Presunzione di comunione del muro divisorio→Articolo 873 Codice Civile: Distanze nelle costruzioni→Art. 881 c.c.: Presunzione di proprietà esclusiva del muro divis→Articolo 872 Codice Civile: Violazione delle norme di edilizia
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Costruire in aderenza significa addossare il proprio edificio al muro del vicino, senza acquistarne la comunione: una terza via tra il rispetto delle distanze e la comunione forzosa, che ottimizza l'uso del suolo nei centri urbani.
Nozione e ratio
La costruzione «in aderenza» è quella che si appoggia, fisicamente, al muro preesistente del vicino, senza però penetrare in esso (come avviene nell'innesto ex art. 876 c.c.) e senza acquistarne la comproprietà (come avviene nella comunione forzosa ex artt. 874-875 c.c.). Il nuovo edificio viene costruito a contatto con il muro altrui, con la propria struttura portante autonoma: il muro del vicino funge da «schermo», ma non diventa comune. La ratio è di ordine urbanistico ed economico: evitare spazi vuoti inutili tra edifici adiacenti, ottimizzare l'uso del suolo e ridurre la dispersione termica.
Rapporto con le norme sulle distanze
La costruzione in aderenza deroga alle norme sulle distanze tra edifici (artt. 873-875 c.c. e D.M. 1444/1968): poiché il nuovo edificio si addossa al muro esistente, non vi è spazio tra i due fabbricati e quindi non si pone il problema delle distanze minime. La deroga è possibile però solo se la costruzione è effettivamente «in aderenza», cioè a contatto diretto con il muro altrui senza lasciare intercapedini o spazi vuoti. Anche i regolamenti edilizi comunali possono prevedere norme specifiche sull'aderenza, e in caso di contrasto prevalgono le disposizioni del Codice Civile in quanto norme di ordine pubblico.
Differenze tra aderenza, innesto e comunione forzosa
Il codice offre tre modalità per costruire vicino al muro altrui, con livelli crescenti di «invasione»: (1) Aderenza (art. 877): si costruisce a contatto ma senza penetrare né acquistare la comproprietà; (2) Innesto (art. 876): le travi penetrano nel muro fino a metà spessore, senza comproprietà; (3) Comunione forzosa (artt. 874-875): si acquista la comproprietà del muro pagando il corrispettivo. Nella costruzione in aderenza il vicino mantiene la proprietà esclusiva del proprio muro; il nuovo edificio ha proprie fondamenta e struttura portante indipendente.
Limiti e problemi pratici
La costruzione in aderenza non può: (a) danneggiare il muro del vicino, indebolendone la struttura; (b) creare servitù non consentite (es. scarico di acque, vedute indirette); (c) essere eseguita se il vicino dimostra che le fondazioni o la costruzione compromettono la stabilità del suo muro. In caso di danni, il costruttore risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2053 c.c. (rovina di edificio). Se il vicino vuole sopraelevare o rinforzare il proprio muro, può farlo, ma deve tenere conto della costruzione in aderenza.
Connessioni con altre norme
L'art. 877 va letto con l'art. 873 (distanze nelle costruzioni), l'art. 874 (comunione forzosa), l'art. 876 (innesto nel muro) e l'art. 885 (sopraelevazione del muro comune).
Domande frequenti
Posso costruire addossato al muro del vicino senza il suo consenso?
Sì. L'art. 877 c.c. consente la costruzione in aderenza senza il consenso del vicino e senza pagare corrispettivi, purché la costruzione non penetri nel muro (innesto) né lo danneggi. Il muro resta di esclusiva proprietà del vicino.
Se costruisco in aderenza, devo rispettare le distanze minime tra edifici?
No. La costruzione in aderenza, cioè a contatto diretto con il muro altrui senza spazi vuoti, deroga alle norme sulle distanze minime tra edifici. Le distanze servono appunto ad evitare intercapedini strette e buie, problema che non si pone quando si costruisce a contatto diretto.
Qual è la differenza tra costruire in aderenza e acquistare la comunione forzosa del muro?
Con la comunione forzosa (artt. 874-875) si acquista la comproprietà del muro del vicino, pagando il corrispettivo. La costruzione in aderenza (art. 877) non comporta comproprietà: si costruisce a contatto con il muro altrui ma con struttura portante autonoma. Il vicino conserva la proprietà esclusiva del suo muro.
Se la mia costruzione in aderenza danneggia il muro del vicino, cosa rischio?
Rischi di dover risarcire i danni ex art. 2043 c.c. Il diritto di costruire in aderenza non ti autorizza a danneggiare la struttura del muro altrui. Se la tua costruzione ne compromette la stabilità, il vicino può agire sia per la cessazione del danno che per il risarcimento.
Il vicino può impedirmi di costruire in aderenza al suo muro?
In linea di principio no, se la costruzione rispetta le condizioni dell'art. 877 c.c. Può però opporsi se dimostra che la costruzione in aderenza danneggia o indebolisce il suo muro, o se la tua costruzione viola norme edilizie o regolamenti comunali.