Autore: Andrea Marton

  • Articolo 770 Codice Civile: Donazione rimuneratoria

    Articolo 770 Codice Civile: Donazione rimuneratoria

    Art. 770 c.c. – Donazione rimuneratoria

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione.

    Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

    Spiegazione

    La donazione rimuneratoria è quella fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione. Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

    Come funziona e quando si applica

    La donazione rimuneratoria resta una donazione (con le sue forme), ma con un regime in parte particolare (ad esempio non è soggetta a revoca per ingratitudine o sopravvenienza di figli, art. 805). Le liberalità d’uso, invece, non sono donazioni e non richiedono l’atto notarile.

    Esempio pratico

    Regalare un orologio di valore al professionista che ci ha aiutato gratuitamente, per riconoscenza, è una donazione rimuneratoria; la piccola mancia o il regalo d’uso, invece, non è donazione.

    Domande frequenti

    Cos’è una donazione rimuneratoria?

    Una donazione fatta per riconoscenza, per i meriti del beneficiario o per speciale rimunerazione.

    Il regalo d’uso è una donazione?

    No: la liberalità conforme agli usi, fatta in occasione di servizi o ricorrenze, non è una vera donazione.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 771 Codice Civile: Donazione di beni futuri

    Articolo 771 Codice Civile: Donazione di beni futuri

    Art. 771 c.c. – Donazione di beni futuri

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante.

    Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.

    Qualora oggetto della donazione sia un’universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.

  • Articolo 772 Codice Civile: Donazione di prestazioni periodiche

    Articolo 772 Codice Civile: Donazione di prestazioni periodiche

    Art. 772 c.c. – Donazione di prestazioni periodiche

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall’atto una diversa volontà.

  • Articolo 773 Codice Civile: Donazione a più donatari

    Articolo 773 Codice Civile: Donazione a più donatari

    Art. 773 c.c. – Donazione a più donatari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s’intende fatta per parti uguali, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.

    È valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.

  • Articolo 774 Codice Civile: Capacità di donare

    Articolo 774 Codice Civile: Capacità di donare

    Art. 774 c.c. – Capacità di donare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall’inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale.

  • Art. 775 Codice Civile: Donazione fatta da persona incapace d’in

    Art. 775 Codice Civile: Donazione fatta da persona incapace d’in

    Art. 775 c.c. – Donazione fatta da persona incapace d’intendere o di volere

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.

    L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.

  • Art. 776 Codice Civile: Donazione fatta dall’inabilitato

    Art. 776 Codice Civile: Donazione fatta dall’inabilitato

    Art. 776 c.c. – Donazione fatta dall’inabilitato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione fatta dall’inabilitato, anche se anteriore alla sentenza d’inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio d’inabilitazione.

    Il curatore dell’inabilitato per prodigalità può chiedere l’annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all’inizio del giudizio d’inabilitazione.

  • Art. 777 c.c.: Donazioni fatte da rappresentanti di persone inca

    Art. 777 c.c.: Donazioni fatte da rappresentanti di persone inca

    Art. 777 c.c. – Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.

    Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato.

  • Articolo 778 Codice Civile: Mandato a donare

    Articolo 778 Codice Civile: Mandato a donare

    Art. 778 c.c. Mandato a donare

    In vigore

    È nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l’oggetto della donazione. È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso. È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.

  • Articolo 779 Codice Civile: Donazione a favore del tutore o protutore

    Articolo 779 Codice Civile: Donazione a favore del tutore o protutore

    Art. 779 c.c. – Donazione a favore del tutore o protutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo.

    Si applicano le disposizioni dell’art. 599.

  • Art. 780 Codice Civile: Abrogato

    Art. 780 Codice Civile: Abrogato

    Art. 780 c.c. [Abrogato]

    In vigore

    riconoscibile] (1) […]

  • Articolo 781 Codice Civile: [Dichiarata incostituzionale]

    Articolo 781 Codice Civile: [Dichiarata incostituzionale]

    Art. 781 c.c. – Donazione tra coniugi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l’uno all’altro alcuna liberalità, salve quelle conformi agli usi.