Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 28 T.U.B.: Norme applicabili

    Art. 28 T.U.B.: Norme applicabili

    Art. 28 T.U.B. –  Norme applicabili.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. L’esercizio dell’attivita’ bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.

    2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all’autorita’ governativa dal codice civile.

    2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall’articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell’articolo 35 del presente decreto.

    2-ter. Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d’Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.”

  • Art. 27 T.U.B. – Incompatibilità

    Art. 27 T.U.B. – Incompatibilità

    Art. 27 T.U.B. –  Incompatibilità.

    In vigore dal 01/01/1994 al 27/06/2015

    Soppresso dal 27/06/2015 da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    1. Il CICR può disciplinare l’assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Resta ferma l’applicazione dell’art. 26.”

  • Art. 30 T.U.B. – Soci

    Art. 30 T.U.B. – Soci

    Art. 30 T.U.B. –  Soci.

    In vigore dal 19/12/2012

    Modificato da: Decreto-legge del 18/10/2012 n. 179 Articolo 23 quater

    “1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

    2. Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l’1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca (1).

    2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, detengano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non può essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge.

    3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

    4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

    5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all’interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell’aspirante socio. L’istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.

    5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della società, lo statuto può subordinare l’ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta.

    6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.”

    —–

    (1) Per la proroga del termine vedi l’art. 28-bis, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione, il comma 14 dell’art. 41, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, il comma 41 dell’art. 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191; il comma 17-bis dell’art. 1, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 26 febbraio 2010 n. 25 e, da ultimo, l’art. 2, comma 17-quaterdecies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10.

  • Art. 29 T.U.B. – Norme generali

    Art. 29 T.U.B. – Norme generali

    Art. 29 T.U.B. –  Norme generali.

    In vigore dal 27/03/2024

    Modificato da: Legge del 05/03/2024 n. 21 Articolo 18

    “1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

    2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.

    2-bis. L’attivo della banca popolare non può superare 16 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.

    2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l’organo di amministrazione convoca l’assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l’attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell’articolo 31 o la liquidazione, la Banca d’Italia, tenuto conto delle circostanze e dell’entita’ del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell’articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell’autorizzazione all’attivita’ bancaria e al Ministro dell’economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto legislativo.

    2-quater. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.

    3. (Comma abrogato, a decorrere dal 25 gennaio 2015, dall’art. 1, comma 1, lett. b, n. 2 decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3)

    4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.”

  • Art. 32 T.U.B. – Utili

    Art. 32 T.U.B. – Utili

    Art. 32 T.U.B. – Utili.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
    2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.”

  • Art. 31 T.U.B. – Trasformazioni e fusioni

    Art. 31 T.U.B. – Trasformazioni e fusioni

    Art. 31 T.U.B. – Trasformazioni e fusioni.

    In vigore dal 26/03/2015

    Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2015 n. 3 Articolo 1

    “1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all’articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate:

    a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all’assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;

    b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all’assemblea.

    2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2-ter.

    3. Si applicano gli articoli 56 e 57.”

  • Art. 33 T.U.B. – Norme generali

    Art. 33 T.U.B. – Norme generali

    Art. 33 T.U.B. – Norme generali.

    In vigore dal 19/12/2018

    Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 20 bis

    “1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

    1-bis. L’adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ bancaria in forma di banca di credito cooperativo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 37-bis, comma 1-bis.

    1-ter. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nell’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l’autorizzazione prevista dal comma 1-bis.

    2. La denominazione deve contenere l’espressione “credito cooperativo”.

    3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.

    4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.”

  • Art. 32 bis T.U.B.: Morte del socio

    Art. 32 bis T.U.B.: Morte del socio

    Art. 32 bis T.U.B. – Morte del socio.

    In vigore dal 25/07/2021

    Modificato da: Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73 Articolo 23 bis

    “1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

    2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell’insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all’accertamento dell’insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, comma 2.

    3. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l’insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2-ter.”

  • Art. 34 T.U.B. – Soci

    Art. 34 T.U.B. – Soci

    Art. 34 T.U.B. – Soci.

    In vigore dal 16/02/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 14/02/2016 n. 18 Articolo 1

    “1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a cinquecento (1). Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

    2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.

    3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

    4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro.

    4-bis. Lo statuto può prevedere, tra i requisiti per l’ammissione a socio, la sottoscrizione o l’acquisto di un numero minimo di azioni.

    5. (Comma abrogato, a decorrere dal 19 ottobre 1999, dall’art. 5, comma 1 decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342).

    6. Si applica l’articolo 30, comma 5.”

    (1) Numero così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) decreto-legge 14 febbraio 2016 n. 18. Vedasi al riguardo anche l’art. 2, comma 5 del citato decreto-legge n. 18 del 2016.

  • Art. 35 T.U.B. – Operatività

    Art. 35 T.U.B. – Operatività

    Art. 35 T.U.B. – Operatività.

    In vigore dal 16/02/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 14/02/2016 n. 18 Articolo 1

    “1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d’Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

    2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell’articolo 37-bis, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d’Italia.”

  • Art. 36 T.U.B. – Fusioni e trasformazioni

    Art. 36 T.U.B. – Fusioni e trasformazioni

    Art. 36 T.U.B. – Fusioni e trasformazioni.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia autorizza fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni.

    1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all’articolo 37 -bis , comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d’Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.

    2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all’oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

    3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57.”

  • Art. 37 T.U.B. – Utili

    Art. 37 T.U.B. – Utili

    Art. 37 T.U.B. – Utili.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale. 2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.
    3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.”

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.