Autore: Andrea Marton

  • Buona fede nell’esecuzione del contratto: esempi pratici sull’art. 1375 c.c.

    Buona fede nell’esecuzione del contratto: esempi pratici sull’art. 1375 c.c.

    In sintesi

    • L’art. 1375 c.c. impone di eseguire il contratto secondo buona fede (buona fede oggettiva, cioè correttezza e lealtà).
    • È una regola che integra il contratto: crea obblighi di protezione, informazione e cooperazione anche dove il testo tace.
    • Vieta l’abuso del diritto: esercitare una facoltà contrattuale (es. un recesso) in modo sproporzionato e lesivo è contrario a buona fede.
    • Il caso-guida è la sentenza Renault (Cass. 20106/2009): un recesso formalmente legittimo può comunque generare responsabilità se abusivo.
    • La buona fede opera in tutte le fasi: trattative (1337), interpretazione (1366) ed esecuzione (1375).

    Cosa dice l’art. 1375 c.c.

    «Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.»

    Quattro parole che pesano molto. La “buona fede” qui non è uno stato psicologico (l’ignoranza di ledere altrui, come nel possesso), ma buona fede oggettiva: un dovere di comportarsi con correttezza e lealtà, in collegamento con l’art. 1175 c.c. (correttezza nei rapporti obbligatori). È una clausola generale che il giudice riempie di contenuto caso per caso.

    A cosa serve davvero: integrare e limitare

    La buona fede in esecuzione svolge due funzioni pratiche:

    • Funzione integrativa: impone obblighi ulteriori rispetto a quelli scritti – informare la controparte di circostanze rilevanti, cooperare per consentirle di adempiere o di godere della prestazione, avvisare di un problema, non aggravare inutilmente la sua posizione.
    • Funzione limitativa: impedisce di esercitare i propri diritti contrattuali in modo scorretto. È il fondamento del divieto di abuso del diritto e dell’exceptio doli.
    Fase del contratto Norma Dovere di buona fede
    Trattative e formazione art. 1337 c.c. Comportarsi lealmente, informare, non recedere ingiustificatamente
    Interpretazione art. 1366 c.c. Interpretare il contratto secondo buona fede
    Esecuzione art. 1375 c.c. Eseguire con correttezza, cooperare, non abusare dei propri diritti

    Il divieto di abuso del diritto (caso Renault)

    Con la sentenza n. 20106 del 18 settembre 2009 la Cassazione (sez. III) ha affermato, nel celebre caso Renault, che anche l’esercizio di un diritto previsto dal contratto – lì un recesso ad nutum da contratti di concessione di vendita di lunga durata – può configurare abuso del diritto quando avviene con modalità contrarie alla buona fede e produce un sacrificio sproporzionato per la controparte. Non basta che un comportamento sia formalmente consentito dalla lettera del contratto: il modo in cui un diritto viene esercitato è soggetto al controllo di buona fede.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Recesso brusco da un rapporto di durata

    Scenario. Un’azienda recede da un contratto pluriennale di fornitura/concessione rispettando il preavviso, ma senza alcuna ragione e dopo aver indotto l’altra parte a investimenti.

    Inquadramento. Il recesso è formalmente legittimo, ma le modalità possono integrare abuso del diritto contrario all’art. 1375 (Cass. 20106/2009): la controparte può chiedere il risarcimento del danno.

    Cosa conservare

    • contratto e durata del rapporto;
    • investimenti indotti e affidamento creato;
    • comunicazione di recesso e tempi;
    • danni conseguenti.

    Caso 2 – Mancata cooperazione che impedisce l’adempimento

    Scenario. Il committente non fornisce i dati o gli accessi necessari, poi contesta il ritardo del fornitore.

    Inquadramento. La buona fede impone un dovere di cooperazione: chi ostacola l’adempimento altrui non può poi trarne vantaggio. Rilevano anche la mora del creditore e l’eccezione di inadempimento (art. 1460).

    Cosa conservare

    • richieste di dati/accessi rimaste inevase;
    • cronologia delle comunicazioni;
    • impatto sul termine;
    • solleciti scritti.

    Caso 3 – Pretesa vessatoria di una clausola

    Scenario. Una parte invoca alla lettera una clausola per ottenere un vantaggio sproporzionato rispetto a un inadempimento minimo.

    Inquadramento. L’esercizio del diritto va misurato sulla buona fede: una pretesa abusiva può essere paralizzata o ridimensionata, anche tramite l’exceptio doli.

    Cosa conservare

    • testo della clausola;
    • entità reale dell’inadempimento;
    • sproporzione del vantaggio preteso;
    • scambi tra le parti.

    Spunti pratici

    • La lettera non basta: anche un diritto previsto dal contratto va esercitato con correttezza, o diventa abuso.
    • Coopera e informa: avvisare, fornire dati, non aggravare la controparte è un obbligo, non una cortesia.
    • Per i contratti di durata, motiva e gestisci con cura recessi e modifiche: l’affidamento creato pesa.
    • Documenta la correttezza: in giudizio la buona fede si valuta sui comportamenti concreti e tracciati.

    Per recessi, contestazioni e clausole nei contratti di durata puoi far analizzare contratto e modalità di esercizio dei diritti.

    Norme e fonti collegate

    Codice civile: art. 1375 (esecuzione di buona fede), art. 1175 (correttezza), art. 1366 (interpretazione di buona fede), art. 1337 (buona fede nelle trattative), art. 1460 (eccezione di inadempimento).

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Cosa significa eseguire il contratto secondo buona fede?

    Significa comportarsi con correttezza e lealtà (buona fede oggettiva): informare, cooperare, non aggravare la controparte e non abusare dei propri diritti, anche oltre ciò che è scritto nel contratto (art. 1375 c.c.).

    La buona fede può limitare un mio diritto contrattuale?

    Sì. L’esercizio di un diritto in modo sproporzionato e sleale può configurare abuso del diritto, contrario alla buona fede, con possibili conseguenze risarcitorie (Cass. 20106/2009).

    Un recesso previsto dal contratto può essere illegittimo?

    Può generare responsabilità se esercitato con modalità abusive, soprattutto nei rapporti di durata in cui ha creato un affidamento e indotto investimenti nella controparte.

    Che differenza c’è tra buona fede oggettiva e soggettiva?

    Quella soggettiva è uno stato di ignoranza incolpevole (es. nel possesso); quella oggettiva degli artt. 1175 e 1375 è una regola di condotta: correttezza e lealtà nel rapporto.

    La buona fede vale solo nell’esecuzione?

    No: opera nelle trattative (art. 1337), nell’interpretazione (art. 1366) e nell’esecuzione (art. 1375), come principio generale del rapporto contrattuale.

    Come provo la violazione della buona fede?

    Con i comportamenti concreti documentati: comunicazioni, richieste inevase, tempi, sproporzione tra il diritto esercitato e l’interesse reale.

  • Articolo 284 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 284 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 284 CCII – Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all’articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati o coordinati.

    2. Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.

    3. Resta ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive.

    4. La domanda proposta ai sensi del comma 1 o del comma 2 deve contenere l’illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo. La domanda deve inoltre fornire informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l’accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l’articolo 289.

    5. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati o coordinati, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell’articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta: a) la veridicità dei dati aziendali; b) la fattibilità del piano o dei piani; c) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati invece di un piano autonomo per ciascuna impresa; d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4. L’attestazione contiene anche informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.

    6. Su richiesta delle imprese debitrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o nei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile. Si applica l’articolo 289.

  • Articolo 358 Codice Civile: Doveri del minore

    Articolo 358 Codice Civile: Doveri del minore

    Art. 358 c.c. – Doveri del minore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l’istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.

    Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.

  • Articolo 347 Codice Civile: Tutela di più fratelli

    Articolo 347 Codice Civile: Tutela di più fratelli

    Art. 347 c.c. – Tutela di più fratelli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale .

  • Credito IVA, rimborso e compensazione: esempi pratici sull’art. 30 IVA

    Credito IVA, rimborso e compensazione: esempi pratici sull’art. 30 IVA

    In sintesi

    • L’art. 30 del DPR 633/1972 disciplina l’eccedenza detraibile di IVA: il contribuente può riportarla a credito, compensarla o chiederne il rimborso.
    • Il rimborso annuale è ammesso se l’eccedenza supera 2.582,28 euro e ricorre uno dei casi previsti dalla norma.
    • Casi tipici: aliquota media sugli acquisti superiore a quella sulle vendite, operazioni non imponibili oltre il 25%, acquisto di beni ammortizzabili, prevalenza di operazioni non territoriali.
    • Il rimborso può essere chiesto in ogni caso alla cessazione dell’attività.

    La norma (art. 30, DPR 633/1972)

    «Se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile […] è superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili […], il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso […] e comunque in caso di cessazione di attività. Il contribuente può chiedere […] il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni [euro 2.582,28] […].»

    Presupposto del rimborso Riferimento
    Aliquota media acquisti > vendite Lett. a)
    Operazioni non imponibili > 25% Lett. b)
    Acquisto di beni ammortizzabili Lett. c)
    Prevalenza di operazioni non territoriali Lett. d)
    Cessazione dell’attività In ogni caso

    Tre casi pratici

    Impresa con molte vendite ad aliquota ridotta

    Un’azienda vende prevalentemente a IVA agevolata ma acquista a IVA ordinaria.

    Cosa fare: Sussiste il presupposto dell’aliquota media: si può chiedere il rimborso del credito IVA annuale oltre la soglia minima.

    Acquisto di un macchinario rilevante

    Un’impresa acquista beni ammortizzabili generando un consistente credito IVA.

    Cosa fare: Chiedere il rimborso del credito relativo ai beni ammortizzabili (lett. c), anche con periodicità infrannuale se ricorrono le condizioni.

    Cessazione dell’attività con credito residuo

    Una ditta chiude l’attività con un credito IVA non utilizzato.

    Cosa fare: Chiedere il rimborso integrale alla cessazione: in questo caso non operano i presupposti speciali.

    Spunti pratici

    • Per la compensazione orizzontale oltre determinate soglie serve il visto di conformità sulla dichiarazione.
    • Il rimborso può essere infrannuale (trimestrale) nei casi previsti, con il modello TR.
    • I rimborsi oltre soglia possono richiedere garanzia o dichiarazione sostitutiva con visto, salvo i contribuenti affidabili.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30 (testo vigente)
    • DPR 633/1972, art. 38-bis (esecuzione dei rimborsi)
    • D.Lgs. 175/2014 (semplificazione dei rimborsi IVA)

    Gestisci l’IVA della tua attività? Per organizzare fatturazione, detrazioni e adempimenti con metodo parti dalla guida pratica Impresa, società e contratti su FiscoInvestimenti.

  • Criteri di valutazione in bilancio: esempi pratici sull’art. 2426 c.c.

    Criteri di valutazione in bilancio: esempi pratici sull’art. 2426 c.c.

    In sintesi

    • L’art. 2426 stabilisce come si valutano le singole poste del bilancio.
    • Le immobilizzazioni si iscrivono al costo di acquisto o di produzione (n. 1).
    • Il costo si ammortizza sistematicamente in base alla residua possibilità di utilizzo (n. 2).
    • Le rimanenze si valutano al minore tra costo e mercato (n. 9).
    • I criteri vanno applicati con coerenza e motivati nelle deroghe.

    Cosa dice l’art. 2426 c.c.

    N. 1: «le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto.»
    N. 2: «il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.»

    Per le rimanenze e i titoli non immobilizzati (n. 9) vale il criterio del minore tra il costo di acquisto/produzione e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato: è la prudenza applicata al magazzino.

    I criteri principali

    Posta Criterio Riferimento
    Immobilizzazioni Costo di acquisto o di produzione (inclusi costi accessori) n. 1
    Immobilizzazioni a vita limitata Ammortamento sistematico per la residua utilizzazione n. 2
    Rimanenze e titoli non immobilizzati Minore tra costo e valore di mercato n. 9

    La differenza con l’ammortamento fiscale (art. 102 TUIR, basato su coefficienti ministeriali) è importante: il bilancio segue la residua possibilità di utilizzazione civilistica, il fisco i coefficienti; le due grandezze possono divergere.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Macchinario con costi accessori

    Scenario. Acquisto con trasporto e installazione.

    Inquadramento. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori (n. 1): trasporto e installazione capitalizzano sul valore del bene.

    Cosa includere

    • prezzo di acquisto;
    • costi accessori diretti;
    • eventuali oneri finanziari ammessi;
    • documentazione dei costi.

    Caso 2 – Ammortamento di un bene a vita limitata

    Scenario. Impianto con utilizzo limitato nel tempo.

    Inquadramento. Va ammortizzato sistematicamente in base alla residua possibilità di utilizzazione (n. 2); le modifiche di criterio vanno motivate in nota integrativa.

    Cosa definire

    • vita utile stimata;
    • piano di ammortamento;
    • coerenza con l’uso effettivo;
    • informativa sulle modifiche.

    Caso 3 – Magazzino con valore di mercato in calo

    Scenario. Le rimanenze valgono meno del costo.

    Inquadramento. Si iscrivono al minore tra costo e valore di realizzazione di mercato (n. 9): la svalutazione è imposta dalla prudenza.

    Cosa verificare

    • costo di acquisto/produzione;
    • valore di mercato attuale;
    • svalutazione necessaria;
    • nota integrativa.

    Spunti pratici

    • Capitalizza i costi accessori nel costo dell’immobilizzazione.
    • Ammortizza in base all’uso, non solo ai coefficienti fiscali.
    • Svaluta il magazzino se il mercato scende sotto il costo.
    • Motiva le modifiche di criterio in nota integrativa.
    • Tieni distinti ammortamento civilistico e fiscale.

    Per impostare correttamente i criteri di valutazione puoi far verificare costi, ammortamenti e rimanenze.

    Norme collegate

    Codice civile: art. 2426 (criteri di valutazione), art. 2423 (clausola generale), art. 2423-bis (principi). Vedi anche ammortamento fiscale (art. 102 TUIR).

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Come si valutano le immobilizzazioni?

    Al costo di acquisto o di produzione (art. 2426, n. 1). Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto.

    Cos’è l’ammortamento sistematico?

    Il costo delle immobilizzazioni a utilizzazione limitata nel tempo va sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione (n. 2).

    Come si valutano le rimanenze?

    Al minore tra il costo di acquisto/produzione e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (n. 9).

    Si possono includere gli oneri finanziari nel costo?

    Nel costo di produzione possono essere inclusi anche gli oneri di finanziamento relativi alla fabbricazione, per la quota ragionevolmente imputabile al bene.

    Le modifiche ai criteri di ammortamento vanno motivate?

    Sì. Eventuali modifiche ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.

  • Art. 23 Antiriciclaggio – Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

    Art. 23 Antiriciclaggio – Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

    Art. 23 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Misure semplificate di adeguata verifica della clientela (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell’estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall’articolo 18. 2. Ai fini dell’applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l’obbligo di commisurarne l’estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l’altro, dei seguenti indici di basso rischio: a) indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali: 1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l’obbligo di assicurare un’adeguata trasparenza della titolarità effettiva; 2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell’Unione europea; 3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c); b) indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali: 1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro; 2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all’articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge; 3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che ver- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 23 50 sano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti; 4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l’inclusione finanziaria; 5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità; c) indici di rischio geografico relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento in (2): 1) Stati membri; 2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; 3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose; 4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI. 3. Le autorità di vigilanza di settore, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) (3), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all’articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l’elenco di cui al precedente comma e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio. Nell’esercizio delle medesime attribuzioni, le autorità di vigilanza di settore possono individuare (4) la tipologia delle misure di adeguata verifica semplificata che le banche e gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati ad applicare in relazione a prodotti di moneta elettronica, ricorrendo, cumulativamente, le seguenti condizioni: a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è previsto un limite mensile massimo di utilizzo di 150 euro (5) che può essere speso solo nel territorio della Repubblica; b) l’importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i 150 euro (5); c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni o servizi; d) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima; e) l’emittente effettua un controllo sulle operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette; f) qualora l’importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a 50 euro, (6) tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti; f-bis) lo strumento di pagamento non è utilizzato per operazioni di pagamento a distanza, come definite dall’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2015/2366, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, qualora l’importo dell’operazione è superiore a 50 euro (7). 4. L’applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 23 – (Obbligo di astensione) – 1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall’articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III. 1 bis. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall’articolo 18, comma 1. 2. Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell’articolo 41 e al fine di consentire l’eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all’articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall’eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo. 3. Nei casi in cui l’astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero l’esecuzione dell’operazione per sua natura non possa essere rinviata o l’astensione possa ostacolare le indagini, permane l’obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’articolo 41. 4. I soggetti di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 13, non sono obbligati ad applicare il comma 1 nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, com- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 24 51 presa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 27, comma 1, lett. i), nn. 1) e 2), DLgs. 13.8.2010 n. 141, pubblicato in G.U. 4.9.2010 n. 207, S.O. n. 212, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, pubblicato in G.U. 2.10.2012 n. 230, in vigore dal 17.10.2012; – l’art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Le parole “indici di rischio geografico relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento in” sono state sostituite alle precedenti “indici di rischio relativi ad aree geografiche quali” dall’art. 2, comma 1, lett. l), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (3) Le parole “all’articolo 7, comma 1, lettera a)“ sono state sostituite alle precedenti “all’articolo 7, comma 1, lettera c)“ dall’art. 2, comma 1, lett. l), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (4) Le parole “possono individuare” sono state sostituite alla precedente “individuano” dall’art. 2, comma 1, lett. l), n. 3), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (5) Le parole “150 euro” sono state sostituite alle precedenti “250 euro” dall’art. 2, comma 1, lett. l), n. 4), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (6) Le parole “50 euro,“ sono state sostituite alle precedenti “100 euro,“ dall’art. 2, comma 1, lett. l), n. 5), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (7) Lettera inserita dall’art. 2, comma 1, lett. l), n. 6), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

  • Articolo 260 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 260 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 260 CCII – Versamenti dei soci a responsabilita’ limitata

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

    2. Contro il decreto emesso a norma del comma 1, può essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civile.

  • Articolo 385 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 385 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 385 CCII – Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. All’articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La fideiussione è rilasciata da una banca o da un’impresa esercente le assicurazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento all’obbligo assicurativo di cui all’articolo 4, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata.»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La fideiussione può essere escussa: a) a decorrere dalla data in cui si è verificata la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l’ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo comma, l’acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare; b) a decorrere dalla data dell’attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell’atto di trasferimento della proprietà la polizza assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui all’articolo 4, quando l’acquirente ha comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all’articolo 6. c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L’efficacia della fideiussione cessa nel momento in cui il fideiussore riceve dal costruttore o da un altro dei contraenti copia dell’atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile o dell’atto definitivo di assegnazione il quale contenga la menzione di cui all’articolo 4, comma 1-quater.»; d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è determinato il modello standard della fideiussione.».

  • Art. 62 IRAP – Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari

    Art. 62 IRAP – Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari

    Art. 62 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (1)

    In vigore dal 01/01/1998

    1. I comuni possono, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, escludere l’applicazione, nel proprio territorio, dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa. 2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri: a) individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; b) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo dell’autorizzazione; c) indicazione delle modalità di impiego dei mezzi pubblicitari e delle modalità e termini di pagamento del canone; d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche ur- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 63 46 banistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell’impatto ambientale in modo che detta tariffa, comprensiva dell’eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l’imposta comunale sulla pubblicità in relazione all’esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall’amministrazione comunale nell’anno solare antecedente l’adozione della delibera di sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone (2); e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione per l’installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’importo della relativa tariffa, né superiore al doppio della stessa tariffa; f) determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici. 3. Il regolamento può anche prevedere, con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni. 4. Il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero se non comminabili, di quelle stabilite dall’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Note: (1) Il comma 847 dell’art. 1 della L. 160/2019 ha disposto l’abrogazione del presente articolo. Tale disposizione, tuttavia, sarà abrogata dall’1.1.2021, contestualmente all’istituzione del c.d. “canone unico” di cui al comma 816. Si veda l’art. 4 co. 3-quater del DL 30.12.2019 n. 162 ed il Dossier (Schede di lettura A.C. 2305 – 17 dicembre 2019). (2) Le parole “in modo che detta tariffa, comprensiva dell’eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l’imposta comunale sulla pubblicità in relazione all’esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall’amministrazione comunale nell’anno solare antecedente l’adozione della delibera di sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone” sono state inserite dall’art. 10, comma 5, lett. b), L. 28.12.2001 n. 448, pubblicata in G.U. 29.12.2001 n. 301, S.O. n. 285.

  • Articolo 343 Codice Civile: Apertura della tutela

    Articolo 343 Codice Civile: Apertura della tutela

    Art. 343 c.c. – Apertura della tutela

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potestà, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.

    Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

  • Articolo 378 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 378 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 378 CCII – Responsabilita’ degli amministratori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. All’articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.»

    2. All’articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura».