In sintesi
- Due piani da non confondere: la deducibilità dei costi per l’impresa (art. 164 TUIR) e la tassazione del fringe benefit sul dipendente.
- Deducibilità impresa (invariata): 100% strumentali/uso pubblico, 70% uso promiscuo ai dipendenti, 80% agenti, 20% negli altri casi.
- Per le auto al 20% il costo rileva fino a 18.075,99 euro (25.822,84 per gli agenti).
- Fringe benefit dal 2025 (L. 207/2024): 50% del valore convenzionale ACI (15.000 km), 20% ibride plug-in, 10% elettriche.
- Per le assegnazioni ante 2025 vale il regime transitorio legato alle emissioni di CO2.
Cosa dice l’art. 164 TUIR
La norma fissa i limiti di deduzione dei costi dei mezzi di trasporto a motore. Il comma 1 distingue tre regimi:
Lettera a) – 100%: «per l’intero ammontare relativamente […] alle autovetture ed autocaravan […], ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa» e «ai veicoli adibiti ad uso pubblico».
Lettera b) – 20%: «nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan […], ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a)»; per gli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza la misura è dell’80 per cento.
Lettera b-bis) – 70%: «nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta».
Per la lettera b) la deduzione opera entro tetti di costo fiscalmente riconosciuto: non si deduce il 20% dell’intero prezzo, ma il 20% del costo fino al limite di legge.
La deducibilità dei costi per l’impresa
| Tipo di utilizzo |
Deducibilità |
Tetto di costo (autovetture) |
| Esclusivamente strumentale o uso pubblico (taxi, NCC, autoscuole…) |
100% |
nessun tetto |
| Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo |
70% |
– |
| Agenti e rappresentanti di commercio |
80% |
25.822,84 € |
| Altri casi (uso aziendale non esclusivo) |
20% |
18.075,99 € |
Per i motocicli il tetto è di 4.131,66 euro e per i ciclomotori di 2.065,83 euro. Nel leasing rilevano i canoni proporzionati al costo non superiore ai medesimi limiti. Importante: queste percentuali e questi tetti non sono stati modificati dalla riforma 2025.
Attenzione: deducibilità ≠ fringe benefit
È l’errore più frequente. Sono due cose distinte:
- la deducibilità (art. 164) riguarda quanto l’impresa può scaricare dei costi del veicolo (carburante, manutenzione, ammortamento, leasing, assicurazione);
- il fringe benefit riguarda il valore tassabile in capo al dipendente che usa l’auto anche per fini privati, da inserire in busta paga come reddito di lavoro.
La riforma 2025 ha toccato solo il secondo.
Il fringe benefit dal 2025 (L. 207/2024)
Per i veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo con contratto dal 1° gennaio 2025, il valore del fringe benefit è una percentuale dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata sul costo chilometrico delle tabelle ACI, al netto di quanto trattenuto al dipendente:
| Alimentazione del veicolo |
Percentuale (nuovo regime 2025) |
| Elettrico a batteria (BEV) |
10% |
| Ibrido plug-in (PHEV) |
20% |
| Altri veicoli (benzina, diesel, ecc.) |
50% |
La logica è premiare la mobilità a basse emissioni: l’elettrico ha un imponibile molto più basso del termico.
Il regime transitorio
Per le assegnazioni precedenti restano le vecchie regole: per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 il fringe benefit si calcola con le percentuali legate alle emissioni di CO2 (dal 25% per i veicoli meno inquinanti fino al 60% per i più inquinanti). Una clausola di salvaguardia tutela i veicoli ordinati entro il 31/12/2024 e consegnati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito i confini del periodo transitorio con apposita circolare 2025.
Tre casi pratici
Caso 1 – Auto data al dipendente in uso promiscuo
Scenario. L’azienda assegna un’auto elettrica a un dipendente per uso sia aziendale che privato, contratto del 2025.
Inquadramento. Per l’impresa i costi sono deducibili al 70% (art. 164, lett. b-bis). Per il dipendente il fringe benefit è il 10% del valore ACI su 15.000 km, essendo elettrica: vantaggio fiscale doppio rispetto al termico.
Cosa serve
- contratto di assegnazione con data e durata;
- idoneità “maggior parte del periodo d’imposta”;
- tabella ACI del modello;
- fringe benefit in busta paga.
Caso 2 – Auto del professionista o dell’azienda non assegnata
Scenario. Vettura intestata all’impresa, usata per l’attività ma non esclusivamente strumentale.
Inquadramento. Deducibilità al 20% con tetto di costo a 18.075,99 euro: sull’eccedenza non si deduce nulla. Stesso limite per i canoni di leasing, proporzionati al tetto.
Cosa verificare
- costo di acquisto vs tetto;
- proporzione canoni leasing;
- detrazione IVA (di norma 40%);
- documentazione delle spese.
Caso 3 – Veicolo esclusivamente strumentale
Scenario. Autocarro o veicolo senza il quale l’attività non può svolgersi (es. autoscuola, taxi).
Inquadramento. Deducibilità al 100% (lett. a), ma l’onere della prova della strumentalità esclusiva è del contribuente: il veicolo non deve servire anche a fini personali o accessori.
Cosa dimostrare
- indispensabilità del mezzo per l’attività;
- uso non promiscuo;
- coerenza con l’oggetto sociale;
- documentazione d’uso.
I limiti dell’art. 164 e l’IRAP
I tetti e le percentuali dell’art. 164 valgono ai fini delle imposte sui redditi. La Cassazione (Sez. V, n. 11791 del 2 maggio 2024) ha ribadito l’autonomia del principio di inerenza ai fini IRAP: i limiti forfettari dell’art. 164 non si trasferiscono automaticamente all’IRAP, dove rileva l’inerenza effettiva del costo all’attività.
Spunti pratici
- Non confondere deducibilità (impresa) e fringe benefit (dipendente): la riforma 2025 tocca solo il secondo.
- Verifica il tetto di 18.075,99 euro prima di acquistare un’auto al 20%.
- Elettrico e plug-in convengono sul fringe benefit (10% e 20%) per i contratti dal 2025.
- Attenzione alla data di immatricolazione, contratto e consegna: determina quale regime si applica.
- Strumentalità esclusiva: per il 100% serve provarla, l’onere è del contribuente.
Per scegliere tra acquisto, leasing e assegnazione al dipendente puoi far verificare deducibilità, IVA e fringe benefit.
Norme collegate
TUIR (DPR 917/1986): art. 164 (mezzi di trasporto), art. 109 (norme generali, inerenza), art. 102 (ammortamento), art. 108 (spese di rappresentanza). Fringe benefit: art. 51, comma 4, lett. a) TUIR come mod. dalla L. 207/2024.
Fonti affidabili
- TUIR – Normattiva (testo vigente)
- L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) – nuovo fringe benefit auto; tabelle ACI annuali.
- Cass. civ., Sez. V, n. 11791 del 2 maggio 2024 (autonomia dell’inerenza ai fini IRAP).
Domande frequenti
Quanto si deduce dei costi di un’auto aziendale?
Dipende dall’uso (art. 164 TUIR): 100% per i veicoli esclusivamente strumentali o a uso pubblico; 70% per l’uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo; 80% per agenti e rappresentanti; 20% negli altri casi. Per le auto al 20% il costo rileva fino a 18.075,99 euro (25.822,84 per gli agenti).
La riforma 2025 ha cambiato la deducibilità dei costi auto?
No. Le percentuali di deducibilità per l’impresa (20%/80%/70%/100%) e i tetti dell’art. 164 restano invariati. La Legge di Bilancio 2025 ha cambiato la tassazione del fringe benefit in capo al dipendente, che è un’altra cosa.
Come si calcola il fringe benefit auto dal 2025?
Per i veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo con contratto dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit è il 50% dell’importo corrispondente a 15.000 km secondo le tabelle ACI, ridotto al 20% per le ibride plug-in e al 10% per le elettriche a batteria, al netto di quanto trattenuto al dipendente.
Cosa succede alle auto assegnate prima del 2025?
Si applica il regime transitorio: per i contratti dal 1°/7/2020 al 31/12/2024 valgono le vecchie percentuali legate alle emissioni di CO2 (dal 25% al 60%). Una clausola di salvaguardia tutela i veicoli ordinati entro il 31/12/2024 e consegnati tra il 1°/1 e il 30/6/2025; l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il periodo transitorio con circolare.
I limiti dell’art. 164 valgono anche per l’IRAP?
Non automaticamente. La Cassazione (Sez. V, n. 11791/2024) ha ribadito l’autonomia del principio di inerenza ai fini IRAP rispetto ai limiti forfettari dell’art. 164 TUIR, validi per le imposte sui redditi.