Autore: Andrea Marton

  • Articolo 230 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 230 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 230 CCII – Pagamento ai creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.

    2. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l’intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.

  • Articolo 255 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 255 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 255 CCII – Azioni di responsabilita’

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell’articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire […]: a) l’azione sociale di responsabilità; b) l’azione dei creditori sociali prevista dall’articolo 2394 e dall’articolo 2476, sesto comma, del codice civile; c) l’azione prevista dall’articolo 2476, ottavo comma, del codice civile; d) l’azione prevista dall’articolo 2497, quarto comma, del codice civile; e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge. 1 bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati.

  • Articolo 258 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 258 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 258 CCII – Effetti sulla societa’ dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.

  • Residenza fiscale delle persone fisiche: esempi pratici sull’art. 2 TUIR

    Residenza fiscale delle persone fisiche: esempi pratici sull’art. 2 TUIR

    In sintesi

    • L’art. 2 del TUIR individua chi è fiscalmente residente in Italia, con criteri riformati dal 2024 (D.Lgs. 209/2023).
    • È residente chi, per la maggior parte del periodo d’imposta (oltre 183 giorni), ha in Italia, in alternativa: la residenza civilistica, il domicilio o la presenza fisica.
    • Il domicilio è ora definito come il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari.
    • Salvo prova contraria, si presumono residenti gli iscritti per la maggior parte dell’anno nelle anagrafi della popolazione residente.

    La norma (art. 2, comma 2, TUIR – testo dal 2024)

    «Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta […] hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.»

    Criterio (dal 2024) Contenuto
    Residenza civilistica Dimora abituale in Italia
    Domicilio Centro delle relazioni personali e familiari
    Presenza fisica Presenza nel territorio (oltre 183 giorni)
    Iscrizione in anagrafe Presunzione relativa di residenza

    Tre casi pratici

    Lavoratore trasferito all’estero con famiglia in Italia

    Una persona lavora all’estero ma mantiene in Italia coniuge, figli e legami familiari.

    Cosa fare: Il domicilio (centro delle relazioni personali e familiari) è in Italia: la persona può risultare fiscalmente residente in Italia anche lavorando all’estero. Va valutata la prevalenza dei legami.

    Iscrizione mantenuta in anagrafe

    Chi si è trasferito all’estero ma è rimasto iscritto in anagrafe contesta la residenza fiscale italiana.

    Cosa fare: L’iscrizione in anagrafe è presunzione relativa di residenza: per superarla occorre la prova contraria della reale residenza all’estero (cancellazione AIRE e legami effettivi).

    Trasferimento in un paradiso fiscale

    Un cittadino italiano si cancella dall’anagrafe trasferendosi in uno Stato a fiscalità privilegiata.

    Cosa fare: Scatta la presunzione di residenza in Italia salvo prova contraria: va documentato l’effettivo trasferimento di vita e interessi nel nuovo Stato.

    Spunti pratici

    • Basta uno solo dei criteri (residenza, domicilio o presenza fisica) per essere residenti.
    • La presenza fisica è un criterio nuovo introdotto dal 2024: conta lo stare nel territorio oltre la metà dell’anno.
    • L’iscrizione all’AIRE non è più di per sé sufficiente: contano i legami sostanziali.
    • Le convenzioni contro le doppie imposizioni dettano le tie-breaker rules in caso di doppia residenza.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • TUIR, DPR 917/1986, art. 2
    • D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (residenza fiscale)
    • Agenzia delle Entrate, circolare sulla nuova residenza fiscale

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  • Art. 3 IRAP – Soggetti passivi

    Art. 3 IRAP – Soggetti passivi

    Art. 3 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Soggetti passivi

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Soggetti passivi dell’imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’articolo 2. Pertanto sono soggetti all’imposta (1): a) le società e gli enti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’articolo 51 del medesimo testo unico; (2) c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all’articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico; (2) d) […] (3) e) gli enti privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma (4); e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale (5). 2. Non sono soggetti passivi dell’imposta: a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclu­sione delle società di investimento a capitale variabile; (6) b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell’articolo 13; c-bis) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonchè le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (7). Note: (1) Le parole “coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’articolo 2. Pertanto sono soggetti all’imposta” sono state inserite dall’art. 1, comma 2, DLgs. 10.4.1998 n. 137, pubblicato in G.U. 11.5.1998 n. 107. (2) Si veda l’art. 1, comma 8, L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (3) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 70, lett. a), n. 1), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 72, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015. Testo precedente: “d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, semprechè non abbiano rinunciato all’esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell’articolo 34;“. In precedenza, la lettera era stata sostituita alla precedente dall’art. 2, comma 32, DL 3.10.2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286. (4) Lettera sostituita alla precedente dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 30.12.1999 n. 506, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232. Testo precedente: “gli enti pubblici e privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, ivi compresi quelli indicati nell’articolo 88, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma.“. (5) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 30.12.1999 n. 506, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232. (6) Lettera sostituita dall’art. 2, comma 68, DL 29.12.2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2011 n. 10. Ai sensi del successivo comma 69, la disposizione ha effetto a decorrere dall’1.7.2011. Testo precedente: “i fondi comuni di investimento di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344, e 25 gennaio 1994, n. 86;“. (7) Lettera inserita dall’art. 1, comma 70, lett. a), n. 2), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 72, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.

  • Art. 38 T.U.B. Nozione di credito fondiario

    Art. 38 T.U.B. Nozione di credito fondiario

    Art. 38 T.U.B. – Nozione di credito fondiario.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
    2. La Banca d’Italia, in conformita’ delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli  stessi, nonche’ le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.”

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  • Art. 46 T.U.B.: Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi

    Art. 46 T.U.B.: Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi

    Art. 46 T.U.B. – Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi

    In vigore dal 22/02/2014

    Modificato da: Decreto-legge del 23/12/2013 n. 145 Articolo 12

    “1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese puo’ essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all’esercizio dell’impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio puo’ avere a oggetto:

    a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;

    b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;

    c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;

    d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere procedenti.

    1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo puo’ essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi da societa’ ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, la cui sottoscrizione e circolazione e’ riservata a investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    2. Il privilegio, a pena di nullita’, deve risultare da atto scritto. Nell’atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l’ammontare e le condizioni del finanziamento o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell’articolo 2414 del codice civile o di cui all’articolo 2483, comma 3, del codice civile nonche’ la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto.

    3. L’opponibilita’ a terzi del privilegio sui beni e’ subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell’articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell’atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l’impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio.

    4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell’art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.

    5. Fermo restando quanto disposto dall’art. 1153 del codice civile, il privilegio puo’ essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

    6. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta’.”

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  • Auto aziendali e deducibilità dei costi: esempi pratici sull’art

    Auto aziendali e deducibilità dei costi: esempi pratici sull’art

    In sintesi

    • Due piani da non confondere: la deducibilità dei costi per l’impresa (art. 164 TUIR) e la tassazione del fringe benefit sul dipendente.
    • Deducibilità impresa (invariata): 100% strumentali/uso pubblico, 70% uso promiscuo ai dipendenti, 80% agenti, 20% negli altri casi.
    • Per le auto al 20% il costo rileva fino a 18.075,99 euro (25.822,84 per gli agenti).
    • Fringe benefit dal 2025 (L. 207/2024): 50% del valore convenzionale ACI (15.000 km), 20% ibride plug-in, 10% elettriche.
    • Per le assegnazioni ante 2025 vale il regime transitorio legato alle emissioni di CO2.

    Cosa dice l’art. 164 TUIR

    La norma fissa i limiti di deduzione dei costi dei mezzi di trasporto a motore. Il comma 1 distingue tre regimi:

    Lettera a) – 100%: «per l’intero ammontare relativamente […] alle autovetture ed autocaravan […], ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa» e «ai veicoli adibiti ad uso pubblico».
    Lettera b) – 20%: «nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan […], ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a)»; per gli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza la misura è dell’80 per cento.
    Lettera b-bis) – 70%: «nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta».

    Per la lettera b) la deduzione opera entro tetti di costo fiscalmente riconosciuto: non si deduce il 20% dell’intero prezzo, ma il 20% del costo fino al limite di legge.

    La deducibilità dei costi per l’impresa

    Tipo di utilizzo Deducibilità Tetto di costo (autovetture)
    Esclusivamente strumentale o uso pubblico (taxi, NCC, autoscuole…) 100% nessun tetto
    Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo 70%
    Agenti e rappresentanti di commercio 80% 25.822,84 €
    Altri casi (uso aziendale non esclusivo) 20% 18.075,99 €

    Per i motocicli il tetto è di 4.131,66 euro e per i ciclomotori di 2.065,83 euro. Nel leasing rilevano i canoni proporzionati al costo non superiore ai medesimi limiti. Importante: queste percentuali e questi tetti non sono stati modificati dalla riforma 2025.

    Attenzione: deducibilità ≠ fringe benefit

    È l’errore più frequente. Sono due cose distinte:

    • la deducibilità (art. 164) riguarda quanto l’impresa può scaricare dei costi del veicolo (carburante, manutenzione, ammortamento, leasing, assicurazione);
    • il fringe benefit riguarda il valore tassabile in capo al dipendente che usa l’auto anche per fini privati, da inserire in busta paga come reddito di lavoro.

    La riforma 2025 ha toccato solo il secondo.

    Il fringe benefit dal 2025 (L. 207/2024)

    Per i veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo con contratto dal 1° gennaio 2025, il valore del fringe benefit è una percentuale dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata sul costo chilometrico delle tabelle ACI, al netto di quanto trattenuto al dipendente:

    Alimentazione del veicolo Percentuale (nuovo regime 2025)
    Elettrico a batteria (BEV) 10%
    Ibrido plug-in (PHEV) 20%
    Altri veicoli (benzina, diesel, ecc.) 50%

    La logica è premiare la mobilità a basse emissioni: l’elettrico ha un imponibile molto più basso del termico.

    Il regime transitorio

    Per le assegnazioni precedenti restano le vecchie regole: per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 il fringe benefit si calcola con le percentuali legate alle emissioni di CO2 (dal 25% per i veicoli meno inquinanti fino al 60% per i più inquinanti). Una clausola di salvaguardia tutela i veicoli ordinati entro il 31/12/2024 e consegnati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito i confini del periodo transitorio con apposita circolare 2025.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Auto data al dipendente in uso promiscuo

    Scenario. L’azienda assegna un’auto elettrica a un dipendente per uso sia aziendale che privato, contratto del 2025.

    Inquadramento. Per l’impresa i costi sono deducibili al 70% (art. 164, lett. b-bis). Per il dipendente il fringe benefit è il 10% del valore ACI su 15.000 km, essendo elettrica: vantaggio fiscale doppio rispetto al termico.

    Cosa serve

    • contratto di assegnazione con data e durata;
    • idoneità “maggior parte del periodo d’imposta”;
    • tabella ACI del modello;
    • fringe benefit in busta paga.

    Caso 2 – Auto del professionista o dell’azienda non assegnata

    Scenario. Vettura intestata all’impresa, usata per l’attività ma non esclusivamente strumentale.

    Inquadramento. Deducibilità al 20% con tetto di costo a 18.075,99 euro: sull’eccedenza non si deduce nulla. Stesso limite per i canoni di leasing, proporzionati al tetto.

    Cosa verificare

    • costo di acquisto vs tetto;
    • proporzione canoni leasing;
    • detrazione IVA (di norma 40%);
    • documentazione delle spese.

    Caso 3 – Veicolo esclusivamente strumentale

    Scenario. Autocarro o veicolo senza il quale l’attività non può svolgersi (es. autoscuola, taxi).

    Inquadramento. Deducibilità al 100% (lett. a), ma l’onere della prova della strumentalità esclusiva è del contribuente: il veicolo non deve servire anche a fini personali o accessori.

    Cosa dimostrare

    • indispensabilità del mezzo per l’attività;
    • uso non promiscuo;
    • coerenza con l’oggetto sociale;
    • documentazione d’uso.

    I limiti dell’art. 164 e l’IRAP

    I tetti e le percentuali dell’art. 164 valgono ai fini delle imposte sui redditi. La Cassazione (Sez. V, n. 11791 del 2 maggio 2024) ha ribadito l’autonomia del principio di inerenza ai fini IRAP: i limiti forfettari dell’art. 164 non si trasferiscono automaticamente all’IRAP, dove rileva l’inerenza effettiva del costo all’attività.

    Spunti pratici

    • Non confondere deducibilità (impresa) e fringe benefit (dipendente): la riforma 2025 tocca solo il secondo.
    • Verifica il tetto di 18.075,99 euro prima di acquistare un’auto al 20%.
    • Elettrico e plug-in convengono sul fringe benefit (10% e 20%) per i contratti dal 2025.
    • Attenzione alla data di immatricolazione, contratto e consegna: determina quale regime si applica.
    • Strumentalità esclusiva: per il 100% serve provarla, l’onere è del contribuente.

    Per scegliere tra acquisto, leasing e assegnazione al dipendente puoi far verificare deducibilità, IVA e fringe benefit.

    Norme collegate

    TUIR (DPR 917/1986): art. 164 (mezzi di trasporto), art. 109 (norme generali, inerenza), art. 102 (ammortamento), art. 108 (spese di rappresentanza). Fringe benefit: art. 51, comma 4, lett. a) TUIR come mod. dalla L. 207/2024.

    Fonti affidabili

    • TUIR – Normattiva (testo vigente)
    • L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) – nuovo fringe benefit auto; tabelle ACI annuali.
    • Cass. civ., Sez. V, n. 11791 del 2 maggio 2024 (autonomia dell’inerenza ai fini IRAP).

    Domande frequenti

    Quanto si deduce dei costi di un’auto aziendale?

    Dipende dall’uso (art. 164 TUIR): 100% per i veicoli esclusivamente strumentali o a uso pubblico; 70% per l’uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo; 80% per agenti e rappresentanti; 20% negli altri casi. Per le auto al 20% il costo rileva fino a 18.075,99 euro (25.822,84 per gli agenti).

    La riforma 2025 ha cambiato la deducibilità dei costi auto?

    No. Le percentuali di deducibilità per l’impresa (20%/80%/70%/100%) e i tetti dell’art. 164 restano invariati. La Legge di Bilancio 2025 ha cambiato la tassazione del fringe benefit in capo al dipendente, che è un’altra cosa.

    Come si calcola il fringe benefit auto dal 2025?

    Per i veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo con contratto dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit è il 50% dell’importo corrispondente a 15.000 km secondo le tabelle ACI, ridotto al 20% per le ibride plug-in e al 10% per le elettriche a batteria, al netto di quanto trattenuto al dipendente.

    Cosa succede alle auto assegnate prima del 2025?

    Si applica il regime transitorio: per i contratti dal 1°/7/2020 al 31/12/2024 valgono le vecchie percentuali legate alle emissioni di CO2 (dal 25% al 60%). Una clausola di salvaguardia tutela i veicoli ordinati entro il 31/12/2024 e consegnati tra il 1°/1 e il 30/6/2025; l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il periodo transitorio con circolare.

    I limiti dell’art. 164 valgono anche per l’IRAP?

    Non automaticamente. La Cassazione (Sez. V, n. 11791/2024) ha ribadito l’autonomia del principio di inerenza ai fini IRAP rispetto ai limiti forfettari dell’art. 164 TUIR, validi per le imposte sui redditi.

  • Art. 58 ter T.U.B.: Succursali qualificate e classificazione del

    Art. 58 ter T.U.B.: Succursali qualificate e classificazione del

    Art. 58 ter T.U.B. – Succursali qualificate e classificazione delle succursali di banche di Stato terzo

    In vigore dal 09/01/2026 con effetto dal 11/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Una succursale di banca di Stato terzo e’ considerata succursale qualificata ai fini del presente capo se, in base a quanto risulta dall’apposito registro tenuto dall’ABE, sono soddisfatte, anche rispetto alla impresa madre intermedia e alla capogruppo, ove presenti, tutte le seguenti condizioni:

    a) la banca di Stato terzo e’ stabilita in uno Stato terzo che applica norme prudenziali e dispone di un sistema di vigilanza che sono almeno equivalenti a quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

    b) le autorita’ di vigilanza della banca di Stato terzo sono soggette a obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

    c) la banca di Stato terzo e’ stabilita in uno Stato terzo che non figura tra gli Stati terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, conformemente all’articolo 9 della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

    2. Le succursali di banche di Stato terzo sono distinte in due classi secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia con disposizioni di carattere generale in conformita’ alle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.”

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  • Art. 370 Codice Civile: Amministrazione prima dell’inventario

    Art. 370 Codice Civile: Amministrazione prima dell’inventario

    Art. 370 c.c. – Amministrazione prima dell’inventario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Prima che sia compiuto l’inventario, l’amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.

  • Articolo 227 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 227 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 227 CCII – Ripartizioni parziali

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l’ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate: a) ai creditori ammessi con riserva; b) […] c) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta quando la sentenza non è passata in giudicato; d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

    2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute. In questo caso, l’ammontare della quota da ripartire indicata nel comma 1 deve essere ridotta se la misura dell’ottanta per cento appare insufficiente.

    3. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

  • Art. 43 T.U.B. – Nozione

    Art. 43 T.U.B. – Nozione

    Art. 43 T.U.B. – Nozione.

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attivita’ agricole e zootecniche nonche’ a quelle a esse connesse o collaterali.
    2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attivita’ di pesca e acquacoltura, nonche’ a quelle a esse connesse o collaterali.
    3. Sono attivita’ connesse o collaterali l’agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonche’ le altre attivita’ individuate dal CICR.
    4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonche’ il luogo dell’iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.”

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