Autore: Andrea Marton

  • Articolo 289 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 289 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 289 CCII – Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza presentata da un’impresa appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile. L’impresa deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale possono, al fine di accertare l’esistenza di collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

  • Art. 39 IRAP – Ripartizione del Fondo sanitario nazionale

    Art. 39 IRAP – Ripartizione del Fondo sanitario nazionale

    Art. 39 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Ripartizione del Fondo sanitario nazionale

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera annualmente l’assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell’importo complessivo presunto del gettito dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 e della quota del gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le predette modalità provvede entro il mese di febbraio dell’anno successivo all’assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogata per il medesimo anno. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a concedere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano anticipazioni mensili da accreditare ai conti correnti di cui all’articolo 40, comma 1, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, nei limiti di un dodicesimo dell’importo complessivo presunto del gettito dell’addizionale e della quota di imposta di cui al comma 1, alle stesse attribuiti nonché delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente deliberate dal CIPE, in favore delle medesime regioni, in ciascun anno; nelle more della deliberazione del CIPE le predette anticipazioni mensili sono commisurate all’importo complessivo presunto dei gettiti dell’addizionale e della quota d’imposta predetti, ovvero limitatamente all’anno 1998 all’importo complessivo presunto dei contributi sanitari, e delle quote del Fondo sanitario nazionale relativi all’anno precedente. 3. Alla copertura dell’eventuale differenza tra l’ammontare dei gettiti di cui al comma 1 previsti in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale e quello effettivamente riscosso dalle regioni si provvede mediante specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla legge finanziaria. 4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 si tiene conto, per l’anno di entrata in vigore del presente decreto, dei contributi di cui al comma 2 dell’articolo 38. 5. Sono abrogati i commi 15, 17 e 19 dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

  • Articolo 314 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 314 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 314 CCII – Concordato della liquidazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell’articolo 240, osservate le disposizioni dell’articolo 265, se si tratta di società.

    2. La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 con il parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all’articolo 308, comma 4, pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l’ufficio del registro delle imprese.

    3. I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al comma 2 per ogni altro interessato.

    4. Il tribunale, sentito il parere dell’autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 245, 246 e 247.

    5. Gli effetti del concordato sono regolati dall’articolo 248.

    6. Il commissario liquidatore con l’assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l’esecuzione del concordato.

  • Art. 355 Codice Civile: Protutore

    Art. 355 Codice Civile: Protutore

    Art. 355 c.c. – Protutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

    Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell’art. 354.

  • Articolo 316 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 316 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 316 CCII – Funzioni delle autorita’ amministrative di vigilanza

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a: a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell’ispezione la comunicazione dei segnali di cui all’articolo 3; b) […] c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.

  • Articolo 284 Bis Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 284 Bis Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 284 Bis CCII – Trattamento dei crediti tributari e contributivi

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le imprese di cui al comma 1 dell’articolo 284 possono presentare unitariamente le proposte di cui agli articoli 63, 64-bis, comma 1-bis e 88.

    2. Se, a causa del diverso domicilio fiscale delle imprese del gruppo, gli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie competenti a ricevere le proposte di cui al comma 1, in base alle disposizioni previste dagli articoli ivi richiamati, sono differenti, la proposta unitaria di cui al comma 1 deve essere presentata agli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie competenti in relazione al domicilio fiscale della società, ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell’impresa che, alla data di presentazione della proposta unitaria, presenta la maggiore esposizione debitoria nei confronti di ciascuno degli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie distintamente competenti ai sensi delle ordinarie disposizioni di legge.

    3. Alla proposta unitaria di cui al comma 1 devono essere allegati, oltre ai documenti indicati negli articoli ivi indicati, anche quelli indicati dall’articolo 284, comma 4, e con la proposta devono essere fornite le informazioni richieste nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 284.

    4. Resta in ogni caso ferma, anche ai fini del trattamento dei crediti tributari, l’autonomia delle masse attive e passive prevista dall’articolo 284.

  • Articolo 205 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 205 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 205 CCII – Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

    2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

  • Articolo 361 Codice Civile: Provvedimenti urgenti

    Articolo 361 Codice Civile: Provvedimenti urgenti

    Art. 361 c.c. – Provvedimenti urgenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d’ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, all’apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.

  • Art. 51 T.U.B.: Vigilanza informativa

    Art. 51 T.U.B.: Vigilanza informativa

    Art. 51 T.U.B. – Vigilanza informativa.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Le banche inviano alla Banca d’Italia, con le modalita’ e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche’ ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalita’ e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.

    1-bis. Le banche comunicano alla Banca d’Italia:

    a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

    b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

    c) la risoluzione consensuale del mandato;

    d) la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l’hanno determinata.

    1-ter. La Banca d’Italia stabilisce modalita’ e termini per l’invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.

    1-quater. La Banca d’Italia puo’ chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime.

    1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.”

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  • Art. 363 Codice Civile: Formazione dell’inventario

    Art. 363 Codice Civile: Formazione dell’inventario

    Art. 363 c.c. – Formazione dell’inventario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l’intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l’assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.112a Il giudice può consentire che l’inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire.

    L’inventario è depositato presso il tribunale.112a Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

  • Art. 58 quinquies T.U.B.: Vigilanza

    Art. 58 quinquies T.U.B.: Vigilanza

    Art. 58 quinquies T.U.B. – Vigilanza (1)

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le succursali di banche di Stato terzo inviano alla Banca d’Italia, secondo le modalita’ e nei termini da essa stabiliti in conformita’ alle pertinenti disposizioni dell’Unione europea, le segnalazioni periodiche, nonche’ ogni altro dato e documento richiesto, anche con riferimento alle banche di Stato terzo e ai gruppi cui appartengono. La Banca d’Italia puo’ chiedere informazioni al personale delle succursali, anche per il tramite di queste ultime.

    2. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le succursali abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.

    3. Si applicano gli articoli 52-bis e 52-ter in materia di segnalazione di violazioni.

    4. La Banca d’Italia, tenuto conto della classificazione di cui all’articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidita’, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica.

    5. La Banca d’Italia puo’ convocare le persone preposte alla direzione delle succursali e il loro personale e puo’ disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione delle succursali, la rimozione di una o piu’ persone preposte alla direzione.

    6. La Banca d’Italia puo’ convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.

    7. Alle succursali di banche di Stato terzo si applica l’articolo 54, comma 1.

    8. Al fine di agevolare l’esercizio della vigilanza in presenza di gruppi di Stato terzo, come definiti all’articolo 69.3, comma 1, che operano in piu’ Stati dell’Unione europea, la Banca d’Italia, anche sulla base di accordi con le altre autorita’ competenti e nei casi previsti dalle pertinenti disposizioni dell’Unione europea, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorita’.”

    _____________________

    (1) Per l’applicazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, vedi l’ art. 4 del DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 208 .

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  • Art. 17 Antiriciclaggio – Disposizioni generali

    Art. 17 Antiriciclaggio – Disposizioni generali

    Art. 17 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Disposizioni generali (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale: a) in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale; b) in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi o di cripto-attività, come definito dall’articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (2), superiore a mille euro; c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all’articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto. 2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo: a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione. 3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all’entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera d) (3). Nel graduare l’entità delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali: a) con riferimento al cliente: 1) la natura giuridica; 2) la prevalente attività svolta; 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) l’area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; b) con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: 1) la tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2) le modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3) l’ammontare dell’operazione; 4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5) la ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all’attività svolta dal cliente e all’entità delle risorse economiche nella sua disponibilità; 6) l’area geografica di destinazione del prodotto e l’oggetto dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 18 40 4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonchè dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l’adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente. In caso di clienti già acquisiti, i soggetti obbligati adempiono alle predette disposizioni in occasione dell’assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale. (4) 5. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro. 6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell’emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste italiane Spa, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di qualsiasi importo; nel servizio di prelievo di contante, l’osservanza di tali obblighi è dovuta per le operazioni occasionali che superino l’importo complessivo di 250 euro al giorno. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 44, comma 3. (5) 7. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell’attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 17 – (Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti) – 1. I soggetti di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) ed f), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento dell’attività professionale, nei seguenti casi: a) quando instaurano un rapporto continuativo o è conferito dal cliente l’incarico a svolgere una prestazione professionale; b) quando eseguono operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata; c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente. In precedenza, le parole “tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata” erano state sostituite alle precedenti “collegate o frazionate” dall’art. 10, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Le parole “un trasferimento di fondi o di cripto-attività, come definito dall’articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023” sono state sostituite alle precedenti “un trasferimento di fondi, come definito dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio” dall’art. 1, comma 1, lett. e), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. (3) Le parole “e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera d)“ sono state inseritedall’art. 12-bis, comma 1, lett. b), DL 10.8.2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.10.2023 n. 136. (4) Periodo inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (5) Comma sostituito dall’art. 1, comma 504, L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Testo precedente: “Nella prestazione di servizi di pagamento e nell’emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonchè le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000 euro. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 44, comma 3.“.