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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 39 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Ripartizione del Fondo sanitario nazionale

In vigore dal 01/01/1998

1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera annualmente l’assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell’importo complessivo presunto del gettito dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 e della quota del gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le predette modalità provvede entro il mese di febbraio dell’anno successivo all’assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogata per il medesimo anno. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a concedere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano anticipazioni mensili da accreditare ai conti correnti di cui all’articolo 40, comma 1, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, nei limiti di un dodicesimo dell’importo complessivo presunto del gettito dell’addizionale e della quota di imposta di cui al comma 1, alle stesse attribuiti nonché delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente deliberate dal CIPE, in favore delle medesime regioni, in ciascun anno; nelle more della deliberazione del CIPE le predette anticipazioni mensili sono commisurate all’importo complessivo presunto dei gettiti dell’addizionale e della quota d’imposta predetti, ovvero limitatamente all’anno 1998 all’importo complessivo presunto dei contributi sanitari, e delle quote del Fondo sanitario nazionale relativi all’anno precedente. 3. Alla copertura dell’eventuale differenza tra l’ammontare dei gettiti di cui al comma 1 previsti in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale e quello effettivamente riscosso dalle regioni si provvede mediante specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla legge finanziaria. 4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 si tiene conto, per l’anno di entrata in vigore del presente decreto, dei contributi di cui al comma 2 dell’articolo 38. 5. Sono abrogati i commi 15, 17 e 19 dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

In sintesi

  • L’art. 39 disciplina il riparto annuale del Fondo sanitario nazionale tra le regioni, tenendo conto del gettito IRAP e dell’addizionale IRPEF regionale.
  • Il CIPE delibera l’assegnazione in acconto entro l’anno e quella definitiva entro febbraio dell’anno successivo.
  • Le regioni ricevono anticipazioni mensili pari a un dodicesimo dell’importo complessivo presunto.
  • Eventuali differenze tra gettito previsto e riscosso sono coperte da integrazione del Fondo sanitario tramite legge finanziaria.
  • Abroga i commi 15, 17 e 19 dell’art. 11 D.Lgs. 502/1992, superati dal nuovo sistema di finanziamento.
Il contesto: IRAP e finanza sanitaria regionale

L’art. 39 del D.Lgs. 446/1997 si inserisce nel cuore del disegno istituzionale originario dell’IRAP: la connessione tra il tributo e il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. L’IRAP non nasce come imposta fine a se stessa, ma come strumento di responsabilizzazione finanziaria delle regioni nel finanziamento della spesa sanitaria. L’idea di fondo era che le regioni, avendo una fonte di entrata propria (l’IRAP) direttamente collegata alla copertura della spesa sanitaria, avrebbero avuto incentivi a gestire quest'ultima con maggiore efficienza.

La norma disciplina il meccanismo di riparto del Fondo sanitario nazionale (FSN) tra le regioni, tenendo conto in modo esplicito del gettito dell’addizionale IRPEF regionale (art. 50 D.Lgs. 446/1997) e della quota IRAP attribuita alle regioni (art. 38 comma 1 D.Lgs. 446/1997).

Il ruolo del CIPE nel riparto del Fondo sanitario

La deliberazione annuale del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) è il meccanismo centrale disciplinato dal comma 1. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera l’assegnazione a favore delle regioni delle quote del FSN di parte corrente, tenendo conto di due variabili fondamentali: il gettito stimato dell’addizionale IRPEF regionale e la quota stimata del gettito IRAP spettante a ciascuna regione.

Questo significa che il riparto del FSN non è un semplice calcolo pro-capite o basato su criteri epidemiologici, ma include anche la capacità fiscale regionale derivante dall’IRAP. Le regioni con maggiore base imponibile IRAP (tendenzialmente quelle con tessuto produttivo più sviluppato) ricevono una quota del FSN calibrata anche su questo parametro.

L’assegnazione del CIPE ha natura di acconto: è effettuata nell’anno corrente sulla base di stime prospettiche. Entro il mese di febbraio dell’anno successivo, il CIPE provvede all’assegnazione definitiva, a consuntivo, una volta noti i dati effettivi di gettito. Le differenze tra acconto e definitivo sono regolate attraverso compensazioni autorizzate dal Ministro del tesoro, a valere sulle quote del FSN erogate per il medesimo anno.

Le anticipazioni mensili alle regioni

Il comma 2 introduce un meccanismo di liquidità essenziale per le regioni: le anticipazioni mensili. Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano anticipazioni mensili da accreditare sui conti correnti presso la tesoreria centrale dello Stato.

Le anticipazioni sono calcolate nei limiti di un dodicesimo dell’importo complessivo presunto del gettito dell’addizionale IRPEF e della quota IRAP attribuite a ciascuna regione per l’anno, aumentato della quota del FSN deliberata dal CIPE. In questo modo, le regioni ricevono mensilmente liquidità sufficiente a far fronte alle spese sanitarie correnti, senza dover attendere le assegnazioni definitive di fine anno o di inizio anno successivo.

Nelle more della deliberazione del CIPE (ossia prima che il CIPE si pronunci), le anticipazioni mensili sono commisurate all’importo complessivo presunto dei gettiti dell’anno, ovvero, limitatamente al 1998 (primo anno di applicazione dell’IRAP), all’importo complessivo presunto dei contributi sanitari dell’anno precedente. Questa previsione transitoria era necessaria perché nel 1998 non vi erano ancora dati storici IRAP su cui basare le stime.

Il meccanismo di copertura delle differenze di gettito

Il comma 3 affronta un rischio sistemico: che il gettito effettivo dell’addizionale IRPEF regionale e dell’IRAP risulti inferiore a quello stimato in sede di riparto del FSN. In questo caso, la differenza non rimane a carico delle regioni, ma viene coperta mediante un’integrazione specifica del FSN quantificata dalla legge finanziaria. Questo meccanismo garantisce alle regioni la copertura integrale del finanziamento sanitario previsto, anche in anni di gettito inferiore alle attese.

La norma aveva un’importanza pratica rilevante nelle fasi di avvio dell’IRAP (1998-2000), quando le stime del gettito erano necessariamente incerte e il rischio di scostamenti tra preventivo e consuntivo era elevato. La copertura statale delle differenze riduceva l’incertezza finanziaria delle regioni nel programmare la spesa sanitaria.

La disposizione transitoria per il 1998 (comma 4)

Il comma 4 contiene una precisazione tecnica per l’anno di entrata in vigore del decreto: ai fini del calcolo delle anticipazioni mensili e delle assegnazioni del CIPE, si tiene conto dei contributi sanitari di cui all’art. 38 comma 2, ossia dei contributi preesistenti che l’IRAP andava a sostituire. Questa continuità di calcolo assicurava che il primo anno di applicazione dell’IRAP non creasse discontinuità nel flusso di finanziamento sanitario regionale.

L’abrogazione dei commi 15, 17 e 19 dell’art. 11 D.Lgs. 502/1992 (comma 5)

Il quinto comma abroga tre specifici commi dell’art. 11 del D.Lgs. 502/1992 (il decreto legislativo di riforma del Servizio Sanitario Nazionale). Tale abrogazione è consequenziale all’istituzione dell’IRAP: le vecchie norme sul finanziamento del FSN tramite contributi sanitari diventano obsolete e incompatibili con il nuovo sistema IRAP-addizionale IRPEF. La soppressione evita antinomie normative e garantisce la coerenza del quadro legislativo.

Evoluzione del sistema e rilevanza attuale

Il meccanismo dell’art. 39 è stato nel tempo profondamente modificato dall’evoluzione del federalismo fiscale italiano. La L. 42/2009 (delega per il federalismo fiscale) e i decreti attuativi hanno ridisegnato i rapporti finanziari tra Stato e regioni in materia sanitaria, sostituendo il CIPE con altri meccanismi di riparto e modificando il ruolo dell’IRAP nel finanziamento del SSN. La norma mantiene tuttavia rilevanza storica e interpretativa per comprendere la logica originaria del tributo e il suo legame con la finanza sanitaria regionale.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Provvedimento Delibera CIPESS 30 novembre 2023 - Fondo sanitario nazionale 2023 (G.U. 12.1.2024)

Atto attuativo dell'art. 39, comma 1, D.Lgs. 446/1997 con cui il CIPESS, su proposta del Ministero della Salute e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ripartisce tra le Regioni le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Per il 2023 il livello di finanziamento del SSN cui lo Stato concorre e' stato fissato in 128,0 miliardi di euro, distribuiti secondo la tabella allegata.

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Provvedimento Delibera CIPESS riparto Fondo sanitario nazionale 2024 (G.U. 31.1.2025)

Riparto del Fondo sanitario nazionale 2024 a favore delle Regioni a statuto ordinario in attuazione dell'art. 39 D.Lgs. 446/1997. La delibera tiene conto del gettito IRAP-sanita' stimato per ciascuna Regione e definisce le quote di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

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Domande frequenti

Qual è il legame tra IRAP e il Fondo sanitario nazionale disciplinato dall’art. 39?

L’art. 39 stabilisce che il riparto del FSN tra le regioni tenga conto del gettito stimato dell’addizionale IRPEF regionale e della quota IRAP attribuita a ciascuna regione. L’IRAP nasce anche come strumento di finanziamento della spesa sanitaria regionale.

Come funzionavano le anticipazioni mensili alle regioni previste dall’art. 39?

Il Ministro del tesoro era autorizzato a concedere anticipazioni mensili pari a un dodicesimo dell’importo complessivo presunto di gettito IRAP, addizionale IRPEF e quote FSN spettanti a ciascuna regione, garantendo liquidità continua per la spesa sanitaria.

Cosa accadeva se il gettito IRAP effettivo era inferiore a quello stimato dal CIPE?

Il comma 3 prevedeva la copertura mediante integrazione specifica del FSN quantificata dalla legge finanziaria. Le regioni non sopportavano il rischio di gettito inferiore alle attese: la differenza veniva coperta dallo Stato.

Entro quando il CIPE effettuava l’assegnazione definitiva del FSN?

Entro il mese di febbraio dell’anno successivo, una volta disponibili i dati effettivi di gettito. L’assegnazione in corso d'anno aveva natura di acconto, soggetta a conguaglio a consuntivo.

Perché il comma 5 abroga disposizioni del D.Lgs. 502/1992?

Il D.Lgs. 502/1992 disciplinava il finanziamento del SSN tramite i vecchi contributi sanitari. Con l’istituzione dell’IRAP, che sostituisce tali contributi, le corrispondenti norme del D.Lgs. 502/1992 diventano obsolete e vengono abrogate per evitare antinomie.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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