Art. 42 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Versamento delle eccedenze
In vigore dal 01/01/1998
1. A decorrere dall’anno 1999, il Fondo perequativo di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso. 2. […] (1). 3. […] (2). 4. […] (3). 5. A decorrere dall’anno 1998 cessano le anticipazioni straordinarie di cassa di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 6. A decorrere dall’anno 1998 la trattenuta di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è effettuata sulle erogazioni di cui all’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 7. Relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le eccedenze positive o negative di risorse di cui all’articolo 41, commi 2 e 3, vengono compensate per gli anni dal 1998 al 2002 (4), nel rispetto degli statuti di autonomia mediante variazioni delle quote del fondo sanitario nazionale, trasferimenti di funzioni, modifica delle quote variabili previste ai sensi degli statuti o acquisizione delle eccedenze al bilancio dello Stato. A partire dall’anno 2003 (5) non si dà luogo a recupero delle eccedenze, ma si procede attraverso il trasferimento di nuove funzioni amministrative, definite con le procedure fissate dai rispettivi statuti di autonomia, fino all’esaurimento delle eccedenze medesime. Note: (1) Comma abrogato dall’art. 13, comma 1, DLgs. 18.2.2000 n. 56, pubblicata in G.U. 15.3.2000 n. 62. Testo precedente: “A partire dall’esercizio 1998 è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 43-45 33 mazione economica un fondo di compensazione interregionale alimentato dalle eccedenze finanziarie realizzate dalle regioni a statuto ordinario, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 1; tali eccedenze sono destinate, nei limiti delle occorrenze finanziarie, in favore delle regioni che presentano una perdita di entrata. In caso di insufficienza del fondo si provvede con risorse a carico del bilancio dello Stato.“. (2) Comma abrogato dall’art. 13, comma 1, DLgs. 18.2.2000 n. 56, pubblicata in G.U. 15.3.2000 n. 62. Testo precedente: “Il Fondo di compensazione interregionale di cui al comma 2 è determinato in via definitiva nell’anno successivo a quello di riferimento sulla base del gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive effettivamente realizzato.“. (3) Comma abrogato dall’art. 13, comma 1, DLgs. 18.2.2000 n. 56, pubblicata in G.U. 15.3.2000 n. 62. Testo precedente: “Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio, della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di versamento delle eccedenze di cui al comma 2 all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione delle somme necessarie al Fondo di compensazione interregionale, anche mediante trattenute periodiche delle presumibili eccedenze a valere sugli appositi conti accesi presso la tesoreria centrale dello Stato.“. (4) Le parole “per gli anni dal 1998 al 2002” sono state sostituite alle precedenti “per gli anni 1998 e 1999” dall’art. 16, comma 1, lett. e), L. 23.12.2000 n. 388, pubblicata in G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219. (5) La parola “2003” è stata sostituita alla precedente “2000” dall’art. 16, comma 1, lett. e), L. 23.12.2000 n. 388, pubblicata in G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219.
In sintesi
Funzione e struttura dell’articolo 42
L’articolo 42 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i meccanismi di compensazione delle eccedenze e dei disavanzi di gettito IRAP tra le regioni e lo Stato nel periodo di avvio del nuovo sistema tributario. La disposizione si inserisce nel Titolo IV del decreto, dedicato alla disciplina finanziaria dei rapporti tra Stato, regioni ed enti locali nel contesto della nuova imposta regionale.
L’art. 42 va letto in combinato disposto con l’art. 41, che definisce il meccanismo generale di compensazione delle eccedenze di risorse positive o negative generate dall’introduzione dell’IRAP, e con i successivi artt. 43-45, che disciplinano ulteriori aspetti del passaggio al nuovo sistema. La ratio complessiva della norma è garantire che l’introduzione dell’IRAP, con la contestuale soppressione dei tributi sostituiti (art. 36), non determini squilibri finanziari strutturali tra le regioni, in un sistema in cui la distribuzione territoriale del gettito IRAP poteva differire sensibilmente da quella dei tributi soppressi.
La soppressione del Fondo perequativo (comma 1)
Il comma 1 stabilisce che a decorrere dall’anno 1999 è soppresso il Fondo perequativo di cui all’art. 3, comma 2, della L. 28 dicembre 1995, n. 549. Questo fondo era stato istituito per compensare le differenze di gettito IRAP tra le regioni nel primo anno di applicazione dell’imposta (1998), redistribuendo le eccedenze delle regioni «vincenti» verso quelle «perdenti» rispetto al regime tributario previgente.
La scelta di sopprimere il fondo dal 1999, dopo un solo anno di applicazione, riflette la valutazione che le distorsioni iniziali del primo periodo di avvio dell’IRAP avrebbero avuto carattere transitorio. Dal 1999 in poi, il sistema avrebbe dovuto essere sufficientemente stabilizzato da non richiedere meccanismi di compensazione generalizzata, lasciando le regioni gestire autonomamente le proprie risorse IRAP.
I commi abrogati (2, 3 e 4)
I commi 2, 3 e 4 dell’art. 42 sono stati abrogati dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56. Questi commi disciplinavano i meccanismi operativi del Fondo di compensazione interregionale (FCI): il comma 2 prevedeva l’istituzione del fondo nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, alimentato dalle eccedenze delle regioni a statuto ordinario; il comma 3 stabiliva le modalità di determinazione definitiva del fondo; il comma 4 definiva i criteri e le modalità di versamento delle eccedenze.
L’abrogazione nel 2000 è conseguente alla revisione complessiva del sistema di finanza regionale operata dal D.Lgs. 56/2000, che ha ridisegnato i meccanismi di perequazione tra le regioni su basi più strutturali, superando la logica dei fondi di compensazione transitoria prevista dall’art. 42 originario.
La cessazione delle anticipazioni di cassa (comma 5)
Il comma 5 stabilisce che a decorrere dall’anno 1998 cessano le anticipazioni straordinarie di cassa di cui all’art. 3, comma 4, della L. 549/1995. Queste anticipazioni erano state introdotte per fronteggiare eventuali sfasamenti temporali tra le aspettative di gettito IRAP e la riscossione effettiva nel primo anno di applicazione dell’imposta. La cessazione di tale strumento dal 1998 indica la fiducia del legislatore nella stabilità del sistema di riscossione IRAP sin dall’anno di avvio.
La modificazione delle trattenute (comma 6)
Il comma 6 disciplina la modifica del meccanismo delle trattenute sulle erogazioni regionali a decorrere dal 1998: la trattenuta di cui all’art. 20, comma 2, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, viene effettuata sulle erogazioni di cui all’art. 3, comma 12, della L. 549/1995. Si tratta di un meccanismo tecnico di regolazione dei flussi finanziari tra Stato e regioni, attraverso il quale lo Stato recupera periodicamente le anticipazioni effettuate a favore delle regioni trattenendo importi dalle successive erogazioni.
Il regime speciale per le regioni a statuto speciale e le province autonome (comma 7)
Il comma 7 contiene la disciplina più articolata e rilevante dell’art. 42, dedicata alle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige) e alle province autonome di Trento e Bolzano. Per questi enti, le eccedenze positive o negative di risorse determinate dall’art. 41 vengono compensate con modalità specifiche, nel rispetto dei rispettivi statuti di autonomia.
Per gli anni dal 1998 al 2002, la compensazione avviene attraverso: variazioni delle quote del fondo sanitario nazionale attribuite all’ente; trasferimenti di funzioni; modifica delle quote variabili previste dagli statuti; acquisizione delle eccedenze al bilancio dello Stato. Questo ventaglio di strumenti riflette la complessità dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali, governati da norme statutarie di rango costituzionale che non consentono soluzioni standardizzate.
A partire dall’anno 2003 (termine modificato dalla L. 388/2000, che ha sostituito la data originaria del 2000), non si dà più luogo a recupero delle eccedenze in senso stretto: si procede invece attraverso il trasferimento di nuove funzioni amministrative alle autonomie speciali, definite con le procedure dei rispettivi statuti, fino all’esaurimento delle eccedenze medesime. Questo meccanismo, ispirato al principio della «sussidiarietà verticale», preferisce ampliare le competenze degli enti autonomi piuttosto che operare compensazioni finanziarie dirette.
Modifiche introdotte dalla L. 388/2000
Due elementi del comma 7 sono stati modificati dall’art. 16, comma 1, lett. e), della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). La prima modifica ha esteso il periodo di applicazione della disciplina transitoria per le autonomie speciali «per gli anni dal 1998 al 2002» (in luogo del testo originario «per gli anni 1998 e 1999»), posticipando il termine per la ridefinizione degli assetti finanziari. La seconda modifica ha spostato dal 2000 al 2003 la data a partire dalla quale non si dà luogo al recupero delle eccedenze, dando alle autonomie speciali più tempo per assorbire le distorsioni transitorie legate all’introduzione dell’IRAP.
Rilevanza attuale e collocazione nel sistema
Le disposizioni dell’art. 42, nella versione attuale, hanno perso gran parte della loro rilevanza operativa, avendo esaurito la loro funzione nel periodo transitorio di avvio dell’IRAP (1998-2003). Il fondo perequativo è soppresso, i commi 2-4 sono abrogati, e le compensazioni per le autonomie speciali si sono concluse o si sono stabilizzate nel quadro dei nuovi assetti finanziari. Tuttavia, la norma mantiene interesse storico-sistematico come testimonianza dei meccanismi di transizione adottati per gestire il passaggio da un sistema tributario frammentato all’IRAP, e come esempio dei complessi raccordi finanziari necessari in un sistema a forte autonomia regionale.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020
Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui versamenti IRAP alla luce delle misure di sostegno del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio): stralcio del saldo IRAP 2019 e della prima rata di acconto 2020 e regole per gestire le eccedenze gia' utilizzate in compensazione esterna tramite F24 o interna, che non possono essere recuperate nel rigo IR28.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Cos'era il Fondo perequativo soppresso dall’art. 42, comma 1?
Era un fondo istituito dalla L. 549/1995 per compensare le differenze di gettito IRAP tra le regioni nel primo anno di applicazione (1998), ridistribuendo le eccedenze delle regioni che guadagnavano gettito rispetto al regime precedente verso quelle che lo perdevano. È stato soppresso dal 1999.
Perché i commi 2, 3 e 4 dell’art. 42 sono stati abrogati?
Sono stati abrogati dal D.Lgs. 56/2000, che ha ridisegnato il sistema di finanza regionale su basi più strutturali, superando i meccanismi di compensazione transitoria previsti per il primo anno di avvio dell’IRAP. Le disposizioni avevano esaurito la loro funzione operativa.
Come venivano compensate le eccedenze IRAP per le regioni a statuto speciale?
Per gli anni 1998-2002, attraverso variazioni delle quote del fondo sanitario nazionale, trasferimenti di funzioni, modifica delle quote variabili statutarie o acquisizione al bilancio dello Stato. Dal 2003, non si dà luogo al recupero: si procede con il trasferimento di nuove funzioni amministrative fino all’esaurimento delle eccedenze.
La L. 388/2000 ha modificato l’art. 42?
Sì. Ha esteso il periodo di applicazione della disciplina transitoria per le autonomie speciali fino al 2002 (in luogo del 1999 originario) e ha posticipato al 2003 (in luogo del 2000) la data da cui non si dà più luogo al recupero delle eccedenze, ampliando i tempi di assorbimento delle distorsioni iniziali.
Le disposizioni dell’art. 42 hanno ancora rilevanza pratica?
Nella sostanza no: le compensazioni transitorie si sono esaurite nel periodo 1998-2003. La norma mantiene interesse storico come testimonianza dei meccanismi adottati per il passaggio al sistema IRAP e come prova della complessità dei raccordi finanziari tra Stato e autonomie speciali.