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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 43 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Riferimenti sistematici

In vigore dal 01/01/1998

1. Le disposizioni del presente titolo che fanno indistintamente riferimento alle regioni o al loro territorio devono intendersi riferite, per la regione Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano o al loro territorio. 2. I rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali devono essere disciplinati in modo tale da mantenere il necessario equilibrio finanziario.

In sintesi

  • Le disposizioni del titolo II che citano "le regioni" si intendono riferite, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano.
  • I rapporti finanziari tra Stato, autonomie speciali ed enti locali devono mantenere il necessario equilibrio finanziario.
  • Norma di coordinamento sistematico, non sostanziale.
Funzione e natura della disposizione

L’articolo 43 del D.Lgs. 446/1997 è una norma di coordinamento sistematico che risolve un problema di tecnica legislativa: il testo del decreto fa in più occasioni riferimento genericamente alle "regioni", ma nel caso del Trentino-Alto Adige l’assetto istituzionale è diverso da quello delle regioni ordinarie, poiché le funzioni normative e amministrative sono esercitate in via primaria dalle province autonome di Trento e Bolzano e non dalla regione come ente autonomo. L’art. 43, comma 1, chiarisce quindi che ogni riferimento alle "regioni" nel titolo II del decreto deve essere letto, per quella realtà territoriale, come riferimento alle province autonome.

Si tratta di una disposizione di portata esclusivamente interpretativa: non introduce norme sostanziali nuove, non modifica la base imponibile né l’aliquota, non crea obblighi o diritti nuovi per i contribuenti. Il suo valore è quello di assicurare la coerenza dell’applicazione del decreto sul tutto il territorio nazionale, comprese le aree a statuto speciale.

Il sistema costituzionale del Trentino-Alto Adige / Südtirol

Il Trentino-Alto Adige è una regione a statuto speciale ai sensi dell’art. 116 della Costituzione, ma la sua specialità si esprime in modo peculiare: l’ente regionale ha un peso istituzionale molto limitato, mentre le province autonome di Trento e di Bolzano (Autonome Provinzen Trient und Bozen) sono i principali titolari della potestà legislativa e amministrativa nell’area. Le norme di attuazione dello Statuto speciale (D.P.R. 670/1972 e i numerosi decreti legislativi di attuazione successivi) attribuiscono alle province autonome funzioni che nelle regioni ordinarie appartengono alla regione stessa.

In materia tributaria, le province autonome godono di un regime particolarmente favorevole: trattengono la totalità o la quasi totalità del gettito dei tributi erariali riscossi nel loro territorio e hanno amplissima autonomia normativa in materia di finanza locale. Questo assetto rende necessaria la clausola di adattamento dell’art. 43, c. 1: quando il decreto parla di potestà normativa regionale sull’IRAP (art. 24), di spettanza dell’imposta alla regione (art. 15), di competenza accertativa regionale (art. 24, c. 3) e di qualsiasi altra prerogativa regionale, per il Trentino-Alto Adige tali funzioni appartengono alle province autonome.

Il principio di equilibrio finanziario (comma 2)

Il comma 2 enuncia un principio di carattere generale: i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali devono essere disciplinati in modo da mantenere il necessario equilibrio finanziario. Questa disposizione non ha carattere precettivo immediato, non impone obblighi specifici a soggetti determinati, ma costituisce un principio-guida per la legislazione successiva e per l’interpretazione delle disposizioni vigenti.

L’equilibrio finanziario richiamato è quello complessivo del sistema di finanza pubblica, non il solo equilibrio del bilancio regionale. Il principio implica che le modifiche al sistema di riparto del gettito IRAP (come quelle che possono derivare dall’esercizio della potestà normativa regionale ex art. 24) non devono alterare irragionevolmente gli equilibri finanziari tra i diversi livelli di governo. In pratica, questo principio è stato richiamato in sede di contenzioso costituzionale su leggi regionali che avevano introdotto esenzioni o riduzioni IRAP di ampia portata, per verificare la compatibilità con il principio di coordinamento della finanza pubblica.

Coordinamento con il D.Lgs. 68/2011

Il D.Lgs. 68/2011 (attuativo della L. 42/2009 sul federalismo fiscale) ha profondamente riformato il sistema del finanziamento regionale, confermando l’IRAP come principale tributo proprio delle regioni e articolando un sistema di perequazione interregionale basato sulla capacità fiscale standard. In questo nuovo contesto, il principio di equilibrio finanziario del comma 2 dell’art. 43 trova un contesto applicativo più preciso: le scelte regionali in materia di aliquota IRAP e di incentivi fiscali regionali devono tenere conto del loro impatto sui meccanismi di perequazione e non devono compromettere la sostenibilità finanziaria del sistema nel suo complesso.

Rilievo pratico per i contribuenti

Per il contribuente che opera in Trentino o in Alto Adige, l’art. 43 ha una ricaduta pratica concreta: le disposizioni regionali sull’IRAP (aliquote differenziate, procedure, deduzioni aggiuntive) sono adottate dalle rispettive province autonome e non dalla regione Trentino-Alto Adige come ente. Le aliquote IRAP applicabili, le eventuali agevolazioni e le procedure di rimborso o accertamento seguono quindi le leggi provinciali di Trento e di Bolzano, che possono divergere tra loro e dal regime delle regioni ordinarie.

Domande frequenti

Perché l’art. 43 equipara le province autonome alle regioni ai fini IRAP?

Perché nel Trentino-Alto Adige le funzioni normative e amministrative che nelle regioni ordinarie appartengono alla regione sono esercitate dalle province autonome di Trento e Bolzano. Senza la clausola dell’art. 43, i riferimenti alle 'regioni' nel D.Lgs. 446/97 risulterebbero inapplicabili o di difficile interpretazione in quell’area.

Le aliquote IRAP in Trentino e in Alto Adige sono stabilite dalla regione o dalle province?

Dalle province autonome. In virtù dell’art. 43, c. 1, ogni riferimento alla potestà normativa regionale (inclusa quella sulle aliquote ex art. 16, c. 3, e sulle procedure ex art. 24) si intende riferito alle province autonome di Trento e Bolzano rispettivamente, che possono avere regimi diversi tra loro.

Il principio di equilibrio finanziario del comma 2 vincola le scelte delle regioni sull’IRAP?

In modo indiretto. Il comma 2 è un principio-guida, non una norma precettiva specifica. Può essere invocato in sede di controllo costituzionale per limitare esenzioni o riduzioni IRAP regionali che alterino irragionevolmente il sistema di finanza pubblica, ma non impedisce alle regioni di esercitare la loro autonomia normativa nei limiti fissati dalla legge.

Un’impresa con sede in provincia di Bolzano deve fare riferimento alla normativa IRAP regionale o provinciale?

Provinciale. Le disposizioni IRAP adottate dalla provincia autonoma di Bolzano (aliquote, procedure, deduzioni aggiuntive) si applicano ai contribuenti che esercitano l’attività in quel territorio, in virtù della clausola di adattamento dell’art. 43, c. 1.

L’art. 43 si applica anche alla regione Sicilia e alle altre autonomie speciali?

No. Il comma 1 riguarda specificamente il Trentino-Alto Adige e le sue province autonome. Per le altre regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia) si applicano le disposizioni dell’art. 24, c. 2, che le obbliga ad attuare il titolo II in conformità alla L. 662/1996 e ai rispettivi statuti di autonomia.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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