Art. 41 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Determinazione delle eccedenze
In vigore dal 01/01/1998
1. […] (1). 2. Per le regioni a statuto speciale che accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota destinata alla sanità e di quelle di cui agli articoli 26 e 27, e l’ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo […] (2), e tenendo anche conto degli effetti indiretti derivanti dall’ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati. 3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che non accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono determinate sottraendo dall’ammontare del gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive, al netto delle quote di cui agli articoli 26 e 27, dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 e, limitatamente al 1998, dei contributi sanitari di cui all’articolo 38, comma 2, l’ammontare dei contributi sanitari riscossi nell’anno 1997, convenzionalmente aumentati del tasso di crescita del prodotto interno lordo […] (2), nonché l’ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, anch’essi convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo […] (2), e tenendo conto degli effetti indiretti derivanti dall’ampliamento delle basi imponibili e degli altri tributi compartecipati. 3 bis. Per gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi precedenti s’intende quello ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all’articolo 16, commi 1 e 2. (3) Note: (1) Comma abrogato dall’art. 13, comma 1, DLgs. 18.2.2000 n. 56, pubblicata in G.U. 15.3.2000 n. 62. Testo precedente: “Per le regioni a statuto ordinario le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota destinata al finanziamento dell’assistenza sanitaria, e l’ammontare delle quote di cui agli articoli 26 e 27 e delle spettanze a titolo di fondo perequativo determinate in applicazione dell’articolo 3, commi 2 e 3, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.“. (2) Le parole “per il 1998 e 1999” sono state soppresse dall’art. 16, comma 1, lett. d), L. 23.12.2000 n. 388, pubblicata in G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. q), DLgs. 30.12.1999 n. 506, pubblicata in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232.
In sintesi
Contesto: la fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema di finanziamento regionale
L’art. 41 del D.Lgs. 446/97 è una norma di raccordo finanziario che ha svolto la propria funzione prevalentemente nella fase di transizione successiva all’introduzione dell’IRAP (1998-2000). Il suo obiettivo era determinare le "eccedenze annuali di risorse finanziarie" delle regioni, ovvero l’eventuale surplus di gettito IRAP rispetto alle compartecipazioni ai tributi erariali che le regioni percepivano prima della riforma. Queste eccedenze erano la base per il calcolo dei versamenti che le regioni avrebbero dovuto effettuare allo Stato durante il periodo transitorio.
La norma distingue tre categorie di enti territoriali, ciascuno con un meccanismo di calcolo specifico, in ragione delle diverse relazioni finanziarie con lo Stato e del diverso accesso al Fondo sanitario nazionale.
Il comma 1 (abrogato): le regioni a statuto ordinario
Il comma 1, abrogato dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 (decreto sul federalismo fiscale), disciplinava le eccedenze per le regioni a statuto ordinario. L’abrogazione è conseguente all’entrata in vigore del D.Lgs. 56/2000, che ha ridisegnato completamente il sistema di finanziamento delle regioni ordinarie, introducendo la compartecipazione all’IVA e un nuovo fondo perequativo, rendendo superfluo il meccanismo dell’art. 41 per questa categoria di enti.
Il comma 2: le regioni a statuto speciale che accedono al Fondo sanitario nazionale
Per le regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna) che accedono al Fondo sanitario nazionale, l’eccedenza annuale di risorse finanziarie è determinata dalla seguente formula:
Eccedenza = [gettito IRAP - quota sanità - quote ex artt. 26 e 27] - [compartecipazioni ai tributi erariali soppressi × (1 + tasso crescita PIL)]
I termini della formula sono:
La logica è neutralizzare i vantaggi "inattesi" che le regioni avrebbero ottenuto dall’IRAP rispetto alle entrate che avrebbero avuto con il vecchio sistema, garantendo allo Stato di recuperare il surplus durante il periodo transitorio.
Il comma 3: le regioni a statuto speciale e le province autonome non accedenti al Fondo sanitario
Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che non accedono al Fondo sanitario nazionale (che finanziano autonomamente la propria sanità), il calcolo dell’eccedenza è più complesso. Si sottraggono dall’ammontare del gettito IRAP (al netto delle quote ex artt. 26 e 27):
La maggiore complessità riflette la peculiare autonomia finanziaria di Trento, Bolzano e delle altre regioni a statuto speciale non accedenti al Fondo sanitario, che avevano storicamente accordi finanziari con lo Stato diversi da quelli delle regioni ordinarie e di quelle speciali accedenti al Fondo.
Il comma 3-bis: il gettito ricalcolato alle aliquote standard
Il comma 3-bis, introdotto dal D.Lgs. 506/1999, chiarisce che ai fini dei commi precedenti il "gettito dell’IRAP" si intende quello ricalcolato sulla base delle aliquote standard di cui all’art. 16, commi 1 e 2 (3,90% per la generalità dei soggetti, 4,65% per banche e finanziarie, 5,90% per assicurazioni). Questo significa che le regioni che avessero deliberato aliquote differenziate (maggiori o minori) avrebbero comunque calcolato le eccedenze sul gettito teorico alle aliquote base, evitando che le scelte di politica fiscale regionale influenzassero il meccanismo perequativo transitorio.
Rilevanza attuale della norma
L’art. 41 ha esaurito la propria funzione transitoria nel corso dei primi anni 2000, con il completamento della riforma del federalismo fiscale e la ridefinizione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni ordinarie e regioni a statuto speciale. I commi 2 e 3 restano formalmente in vigore (non sono stati espressamente abrogati) ma non trovano applicazione pratica nella fase attuale, nella quale i rapporti finanziari tra Stato e regioni a statuto speciale sono regolati da accordi bilaterali e da norme specifiche dei rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione.
La norma mantiene comunque interesse per la comprensione del disegno originario del D.Lgs. 446/97 come strumento di redistribuzione del carico fiscale tra contribuenti, Stato e Regioni, e per l’interpretazione di eventuali controversie residue relative al periodo di transizione.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Provvedimento Istruzioni alla dichiarazione IRAP 2025 (quadro IR / RX)
Agenzia delle Entrate
Le istruzioni illustrano la gestione delle eccedenze: l'IRAP risultante a credito può essere chiesta a rimborso, compensata orizzontalmente in F24 ex art. 17 D.Lgs. 241/1997 o riportata in avanti. Per importi in compensazione superiori a 5.000 euro è richiesto il visto di conformità sulla dichiarazione.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itProvvedimento Scheda IRAP — Rimborso/Compensazione per dividendi infra UE o SEE
Agenzia delle Entrate
Procedura per il rimborso o la compensazione della quota di IRAP riferita ai dividendi UE/SEE in misura eccedente: l'istanza va presentata via servizio telematico AE selezionando 'Richiesta rimborso – Rimborso IRAP dividendi'.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Cosa sono le 'eccedenze annuali di risorse finanziariè disciplinate dall’art. 41?
Sono la differenza positiva tra il gettito IRAP netto percepito da una regione a statuto speciale e le compartecipazioni ai tributi erariali soppressi che la stessa regione avrebbe ricevuto con il vecchio sistema, aggiornate al tasso di crescita del PIL. Le eccedenze erano versate allo Stato nel periodo transitorio post-IRAP.
Perché il comma 1 dell’art. 41 è stato abrogato?
Il comma 1, relativo alle regioni a statuto ordinario, è stato abrogato dal D.Lgs. 56/2000 sul federalismo fiscale, che ha ridisegnato il sistema di finanziamento delle regioni ordinarie introducendo la compartecipazione IVA e nuovi fondi perequativi, rendendo superfluo il vecchio meccanismo delle eccedenze.
Come si calcola il gettito IRAP di riferimento per l’art. 41?
Il comma 3-bis specifica che il gettito si calcola applicando le aliquote standard dell’art. 16, commi 1 e 2 (aliquote base), indipendentemente dalle aliquote effettivamente deliberate dalla regione. Questo evita che le scelte di politica fiscale regionale distorcano il meccanismo perequativo.
Le province autonome di Trento e Bolzano erano soggette all’art. 41?
Sì, le province autonome rientrano nel comma 3, che riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome non accedenti al Fondo sanitario nazionale. Il calcolo delle eccedenze tiene conto dei contributi sanitari riscossi storicamente e delle specifiche compartecipazioni ai tributi erariali soppressi.
L’art. 41 è ancora applicabile oggi?
La norma è formalmente vigente ma ha esaurito la funzione transitoria per cui era stata concepita. I rapporti finanziari tra Stato e regioni a statuto speciale sono oggi regolati da accordi bilaterali e da norme degli Statuti speciali, rendendo il meccanismo dell’art. 41 sostanzialmente inoperante.